Brevi note pratiche al nuovo sistema di tracciabilità
In tema di gestione
smaltimento dei rifiuti,
una delle novità di
maggiore interesse degli
ultimi anni è certamente
rappresentata dall’introduzione,
con il D.M.
17.12.09, del c.d.
“S.I.S.T.RI.” . Con l’acronimo
S.I.S.T.R.I. ci si riferisce
ad un sistema di controllo
della tracciabilità dei
rifiuti, avente come scopo
istituzionale quello di garantire
– attraverso una
maggiore informatizzazione
dell’intera filiera dei rifiuti
– un maggiore controllo
nel campo della movimentazione
dei rifiuti
speciali nonché, per quanto
concerne la Regione
Campania, anche dei rifiuti
urbani.
Come sottolineato da più
parti, diverse sono le innovazioni
introdotte dal
S.I.S.T.R.I., anche se la
maggiore – quantomeno a
nostro avviso – è rappresentata
dal “rivoluzionario”
passaggio da un sistema
di tracciabilità dei rifiuti
di tipo cartaceo ad un
sistema prevalentemente
digitale e tecnologicamente
avanzato.
“Rivoluzione”, quella del
S.I.S.T.R.I, che, come tutti
i cambiamenti strutturali,
porta con sé numerosi (e
non sempre facilmente risolvibili)
interrogativi e
dubbi interpretativi.
Fra di essi, il primo “nodo”
da sciogliere potrebbe essere
quello dell’individuazione,
per un verso, dei
soggetti ai quali spetta la
gestione del S.I.S.T.R.I. e,
per altro verso, di quelli
che, per legge, sono tenuti
ad aderire a tale sistema.
Con riferimento alla gestione
del S.I.S.T.R.I., la
normativa di settore prevede
che il sistema venga gestito,
oltre che dal Ministero
dell’Ambiente, dall’Arma
dei Carabinieri, per
mezzo del Nucleo per la
Tutela Ambientale. Funzioni
di ausilio all’Arma
saranno svolte anche dall’ISPRA
(l’Istituto Superiore
per la Protezione e la
Ricerca Ambientale), dall’Albo
nazionale dei Gestori
ambientali nonché
dalle Camere di Commercio.
Quanto, invece, alle categorie
tenute ad aderire
al S.I.S.T.R.I.,
la norma di riferimento
è
certamente
l’art. 1
del D.M.
17.12.09,
che individua
tre distinte
categorie
di soggetti:
quelli tenuti ad aderire
al sistema “coattivamente”;
quelli che possono
aderire al sistema “su domanda”;
ed, infine, quelli
che possono aderire al sistema
soltanto “a partire”
dal duecento-decimo giorno
della data di pubblicazione
del D.M..
Sul punto, la normativa
succitata prevede altresì
che un’impresa
rientri
nella prima,
nella seconda,
nella terza categoria sulla
base di diversi criteri, fra i
quali – quello più rilevante
– è certamente quello relativo
al numero di dipendenti
del’impresa.
A tal fine, dovranno essere
presi in considerazione i
dipendenti relativi all’anno
precedente a computo dei dipendenti
dovranno inoltre essere
presi in considerazione sia
i dipendenti assunti a tempo
pieno sia quelli in cassa
integrazione.
E’ inoltre opportuno richiamare
l’attenzione su
quanto previsto dal decreto
legislativo di recepimento
della direttiva 2008/98/Ce,
che, nella sua ultima bozza,
prevede delle apposite
sanzioni nei confronti di
coloro i quali violino gli
obblighi di registrazione e
comunicazione previsti in
materia di S.I.S.T.R.I. .
Individuati i soggetti tenuti,
obbligatoriamente o su
base volontaria, ad aderire
al S.I.S.T.R.I., appare
adesso opportuno soffermarsi
sulle principali innovazioni
introdotte dal sistema.
Fra di esse, è bene
ricordarne soprattutto tre:
1) la conoscibilità – pressoché
in tempo reale – dei
dati inseriti nel sistema;
2) la riduzione dei costi
gravanti sulle imprese. Anche
la riduzione dei costi
rappresenta una conseguenza
diretta della digitalizzazione
del sistema: una
“filiera digitalizzata” ha
meno costi rispetto ad una
“filiera cartacea”; 3) la
maggiore celerità negli
adempimenti e semplificazione
dell’iter burocratico/
amministrativo.
Strettamente connessa alla
digitalizzazione del sistema
di tracciabilità dei rifiuti
è l’introduzione della
cd. “scheda S.I.S.T.R.I.”.
Con tale termine si fa riferimento
ad un documento,
di tipo elettronico, formato
da diverse sezioni, alla cui
compilazione sono preposti
soggetti differenti individuati
dalla normativa di
dettaglio.
Sotto profilo eminentemente
pratico, la normativa
di settore subordina
l’accesso al S.I.S.T.R.I. alla
consegna agli utenti (a)
di un dispositivo per l’accesso
in sicurezza al sistema
informatico (cd. “dispositivo
USB”), (aa) di
un dispositivo elettronico
destinato ad essere installato
all’interno dei veicoli
che trasportano rifiuti (cd.
“dispositivo black box”)
ed, infine, (aaa) di diverse
apparecchiature di sicurezza
dirette a monitorare
l’ingresso e l’uscita dei
veicoli dagli impianti di
discarica.
In merito a tali dispositivi,
è bene chiarire che ciascun
operatore potrà richiedere
un dispositivo USB per
ogni unità locale.
Al solo fine di sgombrare
il campo da possibili dubbi
interpretativi, giova altresì
precisare – con specifico
riferimento ai trasportatori
di rifiuti - che i dispositivi
elettronici si riferiscono alla
targa dell’autoveicolo e
non alla persona fisica addetta
al trasporto.
Per l’effetto, sarà ben possibile
cambiare la persona
fisica del trasportatore senza
necessita di dotare il
“nuovo” trasportatore (inteso
come persona fisica)
di un apposito dispositivo
elettronico.
Per quanto concerne, invece,
i costi a carico dei soggetti
che aderiscono al
S.I.S.T.R.I., il D.M. ha introdotto
il versamento di
un contributo, da parte degli
aderenti al sistema, finalizzato
a coprire i costi
necessari alla costituzione
ed al funzionamento del
S.I.S.T.R.I. .
L’ammontare di tale contributo,
al cui pagamento è
subordinata la consegna
dei dispositivi USB e delle
black box, è determinato
sulla base di diversi criteri,
quali (i) la quantità di rifiuti
“gestiti”, (ii) la tipologia
dei rifiuti, (iii) la dimensione
dell’impresa.
Il contributo, che va calcolato
in relazione a ciascuna
unità locale e che potrà essere
versato presso gli
sportelli postali o quelli
bancari (nonché presso la
Tesoreria provinciale dello
Stato), andrà versato entro
il 31 Gennaio di ogni anno
e si riferisce all’anno solare
di competenza.
In conclusione, esaminati
– seppur brevemente - i
tratti di maggiore novità
del S.I.ST.R.I., a nostro avviso,
sulla base di quanto
sopra evidenziato, appare
evidente che la messa “a
regime” del S.I.S.T.R.I.
potrà rappresentare una
vera e propria “rivoluzione”
nel campo della tracciabilità
dei rifiuti, con indiscutibili
vantaggi non
solo per gli operatori di
settore in termini di semplificazione
delle loro attività
professionali ma anche
per le Forze dell’Ordine
nell’attività di repressione
dei sempre più diffusi
illeciti penali connessi
alla “gestione” dei rifiuti.
Tuttavia - allo scopo di
evitare che S.I.S.T.R.I. non
rimanga una bellissima “tigre
di carta” – appare auspicabile
un potenziamento
dell’azione, da parte
delle Istituzioni e dei privati,
volta a superare i dubbi
e gli scetticismi sul
S.I.S.T.R.I., determinati -
per la gran parte - unicamente
delle difficoltà interpretative
della disciplina
di settore, molto tecnica
ed a tratti - addirittura -
“criptica” per gli stessi
operatori.
Francesco Emanuele Salamone
*AVVOCATO DEL FORO DI ROMA
E DOCENTE PRESSO L'UNIVERSITÀ
DELLA TUSCIA