Venti forensi di guerra
La mediazione strumento
per la deflazione delle
controversie civili; indurre
le parti al ripristino del
rapporto in funzione dei loro interessi;
nella controversia giudiziaria
si guarda al passato piuttosto
che al futuro; individuare
torti e ragioni rispetto al singolo
episodio sembrano i consigli
per gli acquisti lanciati da qualche
nuovo protagonista del
mercato giudiziario. Purtroppo
si tratta di una cosa molto seria
che attiene alla Giustizia civile,
con tutte le conseguenze nei
confronti dei cittadini che chiedono
appunto “Giustizia” e non
secondariamente per tutti gli
operatori del diritto, per primi
gli Avvocati. E’ anche passata
come una grande novità: la considerazione
che il Giudice può
sempre invitare le parti ad esperire
la mediazione, rinviando
l’udienza per il tempo strettamente
necessario. Una idea folgorante,
una novità assoluta, atteso
che da sempre gli Avvocati
delle parti si spendono per evitare
il giudizio e tentare di risolvere
la controversia transattivamente.
Alcuni sedicenti studiosi della
riforma della “Giustizia”, portatori
sani del bene comune,
pensatori errabondi, nel loro
cammino per apportare riforme
organiche e strutturali all’impianto
normativo procedurale,
percorrono le incerte vie della
azione legislativa ora mestamente
ora a rasoiate, cambiando
forma ondulare, mentre corrono
di lato resecando l’area
della opaca giustizia italiana,
alacre e inutilmente mercuriale,
senza un’origine e senza una
meta, ma furiosamente veloci a
cambiare rotta secondo le esigenze
dei c.d. poteri forti. Una
paradossale aspirazione a non
lasciarsi imprigionare in un disegno
coerente ed effettivamente
produttivo di risultati utili a
ridurre il peso di oltre 5 milioni
di processi civili pendenti. La
nascente figura del mediatore,
così come viene disegnato dalle
nuove norme di cui al D.Lgs. n.
28/2010 a detta della stampa
informata, finalmente introduce
anche in Italia una procedura di
origine anglosassone già diffusa
in alcuni Paesi UE, quali Francia,
Belgio, Austria ed altri. Si
narra ancora che la Direttiva
contiene un’importante raccomandazione
alla Commissione
europea per predisporre una
banca dati di modelli extragiudiziari
di composizione delle
controversie, perché il mediatore,
nell’esercizio delle sue funzioni,
possa avere precisi orientamenti
sulla risoluzione delle
stesse controversie ed un’altra
finalizzata a promuovere un
maggiore accesso alla procedura
di mediazione, diretta agli
Stati membri per la divulgazione
al pubblico di informazioni
su come contattare i mediatori.
Ma l’aspetto più moderno e futuribile
riguarda il profilo del
mediatore. Si enuncia che il
mediatore deve essere tanto
preparato nella materia oggetto
della lite, quanto dotato di capacità
comunicative per poter gestire
il conflitto tra le parti.
Quindi il mediatore unirà alla
conoscenza giuridica (vedi geometra)
anche le abilità derivanti
dalle tecniche di flessibilità psicologica.
Il mediatore non è
giudice né arbitro: ha il compito
di guidare il confronto tra le
parti come un abile moderatore.
Non deve condizionare o tentare
di condurre le parti dalla sua
parte (se diventa parte non è più
mediatore, evidente tautologismo)
o verso la sua visione del
problema (ammesso che l’abbia
capito), quanto farle ragionare e
far comprendere loro quali siano
i reali interessi, consentendo
loro di esplicarli e trasformarli
nell’oggetto dell’accordo bonario.
C’è da domandarsi cosa abbiano
fatto gli avvocati negli ultimo
60 anni di impegno e lavoro.
Gli organismi di mediazione
pubblici o privati sono iscritti in
un apposito registro tenuto
presso il Dipartimento per gli
affari di giustizia del Ministero
(attualmente sono 160). I mediatori
possono essere iscritti
nel registro solo dopo aver frequentato
un percorso formativo
ad hoc tenuto da formatori accreditati,
inseriti nell’elenco dei
soggetti ed enti abilitati a tenere
corsi di formazione istituito
presso il Ministero. I mediatori,
che devono essere in numero
non inferiore a cinque per ciascun
organismo, devono possedere:
un titolo di studio non inferiore
al diploma di laurea
triennale, oppure, in alternativa,
devono essere iscritti a un ordine
o collegio professionale; una
specifica formazione ed un aggiornamento
almeno biennale
presso gli enti di
formazione; alcuni requisiti di
onorabilità La proposta per la
risoluzione della controversia
eventualmente formulata dal
mediatore e non accettata dalle
parti, dovrà essere trasmessa dal
responsabile dell'organismo al
giudice del successivo processo,
che potrà comminare sanzioni
alla parte che abbia opposto
un rifiuto ingiustificato. Le
indennità si distinguono in spese
di avvio del procedimento,
anticipate da ciascuna parte e
pari ad euro 40, e spese di mediazione,
il cui importo varia in
rapporto al valore della controversia.
Invece di sommare all’indecente
burocratismo anche
questa mediaconciliazione, bastava
consegnare l’incarico alla
Avvocatura, l’unica professionalmente
attrezzata per assolvere
il compito della mediazione.
Invece di ampliare l’area della
competenza professionale dell’avvocato,
conquistare nuovi
territori per l’agire forense,
creare nuove opportunità, riappropriarsi
di competenze sottratte,
rivendicare posizioni professionali
che vengono impropriamente
svolte da altri professionisti
la Giustizia civile è stata
citata davanti al Tribunale dei
sogni, annullando le decisioni
degli Avvocati, praticando imperdonabili
esclusioni nella retorica
degli interessi dei cittadini.
Un colpevole comportamento
che accresce i torti non composti
e gli invendicati insulti nei
confronti di professionisti che
svolgono una funzione di rilevanza
costituzionale.
Carlo Priolo
*Avvocato del Foro di Roma