Avvocatura, giustizia e politica
Date: Tuesday, March 08 @ 19:48:18 CET
Topic: Articolo


Venti forensi di guerra

La mediazione strumento per la deflazione delle controversie civili; indurre le parti al ripristino del rapporto in funzione dei loro interessi; nella controversia giudiziaria si guarda al passato piuttosto che al futuro; individuare torti e ragioni rispetto al singolo episodio sembrano i consigli per gli acquisti lanciati da qualche nuovo protagonista del mercato giudiziario. Purtroppo si tratta di una cosa molto seria che attiene alla Giustizia civile, con tutte le conseguenze nei confronti dei cittadini che chiedono appunto “Giustizia” e non secondariamente per tutti gli operatori del diritto, per primi gli Avvocati. E’ anche passata come una grande novità: la considerazione che il Giudice può sempre invitare le parti ad esperire la mediazione, rinviando l’udienza per il tempo strettamente necessario. Una idea folgorante, una novità assoluta, atteso che da sempre gli Avvocati delle parti si spendono per evitare il giudizio e tentare di risolvere la controversia transattivamente.
Alcuni sedicenti studiosi della riforma della “Giustizia”, portatori sani del bene comune, pensatori errabondi, nel loro cammino per apportare riforme organiche e strutturali all’impianto normativo procedurale, percorrono le incerte vie della azione legislativa ora mestamente ora a rasoiate, cambiando forma ondulare, mentre corrono di lato resecando l’area della opaca giustizia italiana, alacre e inutilmente mercuriale, senza un’origine e senza una meta, ma furiosamente veloci a cambiare rotta secondo le esigenze dei c.d. poteri forti. Una paradossale aspirazione a non lasciarsi imprigionare in un disegno coerente ed effettivamente produttivo di risultati utili a ridurre il peso di oltre 5 milioni di processi civili pendenti. La nascente figura del mediatore, così come viene disegnato dalle nuove norme di cui al D.Lgs. n. 28/2010 a detta della stampa informata, finalmente introduce anche in Italia una procedura di origine anglosassone già diffusa in alcuni Paesi UE, quali Francia, Belgio, Austria ed altri. Si narra ancora che la Direttiva contiene un’importante raccomandazione alla Commissione europea per predisporre una banca dati di modelli extragiudiziari di composizione delle controversie, perché il mediatore, nell’esercizio delle sue funzioni, possa avere precisi orientamenti sulla risoluzione delle stesse controversie ed un’altra finalizzata a promuovere un maggiore accesso alla procedura di mediazione, diretta agli Stati membri per la divulgazione al pubblico di informazioni su come contattare i mediatori.
Ma l’aspetto più moderno e futuribile riguarda il profilo del mediatore. Si enuncia che il mediatore deve essere tanto preparato nella materia oggetto della lite, quanto dotato di capacità comunicative per poter gestire il conflitto tra le parti.
Quindi il mediatore unirà alla conoscenza giuridica (vedi geometra) anche le abilità derivanti dalle tecniche di flessibilità psicologica.
Il mediatore non è giudice né arbitro: ha il compito di guidare il confronto tra le parti come un abile moderatore.
Non deve condizionare o tentare di condurre le parti dalla sua parte (se diventa parte non è più mediatore, evidente tautologismo) o verso la sua visione del problema (ammesso che l’abbia capito), quanto farle ragionare e far comprendere loro quali siano i reali interessi, consentendo loro di esplicarli e trasformarli nell’oggetto dell’accordo bonario.
C’è da domandarsi cosa abbiano fatto gli avvocati negli ultimo 60 anni di impegno e lavoro.
Gli organismi di mediazione pubblici o privati sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero (attualmente sono 160). I mediatori possono essere iscritti nel registro solo dopo aver frequentato un percorso formativo ad hoc tenuto da formatori accreditati, inseriti nell’elenco dei soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione istituito presso il Ministero. I mediatori, che devono essere in numero non inferiore a cinque per ciascun organismo, devono possedere: un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea triennale, oppure, in alternativa, devono essere iscritti a un ordine o collegio professionale; una specifica formazione ed un aggiornamento almeno biennale presso gli enti di formazione; alcuni requisiti di onorabilità La proposta per la risoluzione della controversia eventualmente formulata dal mediatore e non accettata dalle parti, dovrà essere trasmessa dal responsabile dell'organismo al giudice del successivo processo, che potrà comminare sanzioni alla parte che abbia opposto un rifiuto ingiustificato. Le indennità si distinguono in spese di avvio del procedimento, anticipate da ciascuna parte e pari ad euro 40, e spese di mediazione, il cui importo varia in rapporto al valore della controversia.
Invece di sommare all’indecente burocratismo anche questa mediaconciliazione, bastava consegnare l’incarico alla Avvocatura, l’unica professionalmente attrezzata per assolvere il compito della mediazione. Invece di ampliare l’area della competenza professionale dell’avvocato, conquistare nuovi territori per l’agire forense, creare nuove opportunità, riappropriarsi di competenze sottratte, rivendicare posizioni professionali che vengono impropriamente svolte da altri professionisti la Giustizia civile è stata citata davanti al Tribunale dei sogni, annullando le decisioni degli Avvocati, praticando imperdonabili esclusioni nella retorica degli interessi dei cittadini.
Un colpevole comportamento che accresce i torti non composti e gli invendicati insulti nei confronti di professionisti che svolgono una funzione di rilevanza costituzionale.

Carlo Priolo
*Avvocato del Foro di Roma





This article comes from


The URL for this story is:
/modules.php?name=News&file=article&sid=767
- Access Denied

Benvenuti in

Menù
· All Categories
· Ambiente
· Amministrazione
· Arte
· Assicurazioni
· Attualità
· Avvocatura
· Banche
· Carceri
· Certificazioni
· Consumatori
· Corruzione
· Costume
· Criminalità
· Cultura
· Dati personali
· Diritti
· Diritti d'autore
· Diritto
· Editoriali
· Etica
· Fallimenti
· Famiglia
· Formazione
· Giurisprudenza
· Giustizia
· Internazionale
· Internet
· Interviste
· Investigazioni
· Lavoro
· Lazio
· Locazioni
· Magistratura
· Medicina legale
· nulla
· Previdenza
· Psicologia
· Riforme
· Roma
· Sanità
· Società
· Teatro
· Tecnologia
· Trasparenza
· Uffici giudiziari
· Unione Europea
· Università


Languages
Select Interface Language:



Modules
· Home
· Archivio Articoli
· Argomenti
· AvantGo
· Collegamenti
· Contatti
· Content
· Downloads
· Invia notizie
· Pagina
· Primi 10
· Sezioni
· Trenitalia


Chi è in linea
There are currently, 39 guest(s) and 0 member(s) that are online.

You are Anonymous user. You can register for free by clicking here


  
: Access Denied

You are trying to access a restricted area.

We are Sorry but this section of our site is for Subscribed Users Only.

[ Go Back ]
Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Page Generation: 0.106 Seconds