Il testo approvato l’8 giugno
scorso è stato redatto
in sede di stesura originaria
da un gruppo di giuristi
della LAV del quale ho avuto
il piacere di essere chiamato
a far parte. Il nostro intento è
stato – naturalmente – quello
di realizzare un testo diretto
non a qualche animale ma a
tutti gli animali domestici e
selvatici, e che superasse il
vecchio ed ormai insostenibile
principio genetico dell’ex
articolo 727 del codice penale
che - pur dopo le modifiche
della Legge 473/93 - non
garantiva un’idonea tutela
penale.
Il testo approvato l’8 giugno
scorso è stato redatto
in sede di stesura originaria
da un gruppo di giuristi
della LAV del quale ho avuto
il piacere di essere chiamato
a far parte. Il nostro intento è
stato – naturalmente – quello
di realizzare un testo diretto
non a qualche animale ma a
tutti gli animali domestici e
selvatici, e che superasse il
vecchio ed ormai insostenibile
principio genetico dell’ex
articolo 727 del codice penale
che - pur dopo le modifiche
della Legge 473/93 - non
garantiva un’idonea tutela
penale. Purtroppo, durante i
lavori parlamentari, il testo,
grazie a pressioni venute da
più parti, è stato modificato e
sono state apportate delle
modifiche scriteriate, ma ciò
nonostante la legge approvata
rappresenta un indubbio
passo in avanti nella protezione
degli animali. Molti gli
aspetti più innovativi.
Maltrattamento e doping
Reclusione da tre mesi ad un
anno o multa da 3mila a
15mila euro per chi cagiona
una lesione ad un animale,
un danno alla salute, o sevizie
o comportamenti, fatiche,
lavori insopportabili per le
sue caratteristiche etologiche.
Aumento della metà se deriva
la morte dell'animale.
Elevazione da contravvenzione
a delitto
Non permette l'estinzione del
reato con una semplice oblazione
ed allunga la prescrizione
a 5 anni (7 e mezzo se
prorogata).
Abbandono di animali
Arresto fino ad un anno o ammenda
da 1.000 a 10mila euro.
Detenzione incompatibile
con natura degli animali e
produttiva di grandi sofferenze
Arresto fino ad un anno o ammenda
da 1.000 a 10mila euro.
Spettacoli o manifestazioni
Con sevizie o strazio, reclusione
da quattro mesi a due
anni e multa da 3mila a
15mila euro. Aumento di un
terzo se vi sono scommesse
o se ne deriva la morte dell'animale
impiegato.
Uccisione per crudeltà
Reclusione da tre a diciotto
mesi. Si supera la distinzione
fra uccisione di animale altrui,
considerato "patrimonio",
ed uccisione di animale
proprio senza maltrattamento
(finora non sanzionata, esempio,
in eutanasia da un veterinario)
o di animale "di nessuno"
(previsione finora limitata
a cani e gatti ma senza
specifica sanzione).
Combattimenti fra animali e
competizioni non autorizzate
Reclusione da uno a tre anni
e multa da 5mila a 160mila
euro per chi promuove, organizza
o li dirige. Aumento di
un terzo se presenti minorenni
o persone armate o con
promozione attraverso video.
Allevamento, addestramento,
fornitura di animali per
combattimenti
Reclusione da tre mesi a due
anni e multa da 5mila a
30mila euro.
Effettuazione di scommesse,
anche se non presente
ai combattimenti o competizioni
Reclusione da tre mesi a due
anni e multa da 5mila a
30mila euro.
In caso di condanna o di
applicazione della pena su
richiesta delle parti
Sono sempre disposti la confisca
degli animali impiegati
sia per i combattimenti che
per i maltrattamenti ed affidamento
ad associazioni con
spese anticipate dallo Stato
che potrà rivalersi sul condannato.
E' anche disposta la
sospensione da tre mesi a tre
anni dell'eventuale attività di
trasporto, commercio o allevamento
di animali; in caso
di recidiva è disposta l'interdizione.
Produzione, commercializzazione
e importazione pelli
di cani o gatti
Arresto da tre mesi ad un anno
o ammenda da 5mila a
100mila euro, confisca e distruzione
del materiale.
Sperimentazione senza anestesia
se non autorizzata
Reclusione da tre mesi ad un
anno o multa da 3000 a
15mila euro.
Per l'applicazione della legge
Creazione di un coordinamento
interforze fra Polizia
di Stato, Carabinieri, Guardia
di Finanza, Corpo Forestale
dello Stato e Polizie municipali
e provinciali. La vigilanza
viene affidata anche alle
guardie particolari giurate
delle associazioni che avranno
funzioni di polizia giudiziaria.
Interessi lesi
Le associazioni animaliste riconosciute
perseguono finalità
di tutela degli interessi
lesi dai reati previsti dalla
presente legge.
Attività formative
Possibilità di promozione
d'intesa fra Stato e Regioni
dell'integrazione dei programmi
didattici delle scuole
di ogni ordine e grado in materia
di etologia e rispetto degli
animali.
Certo, tutti ci auguravamo
una legge che accogliesse
appieno le istanze animaliste,
ma le possibilità di ottenere
una legge migliore in questo
quadro politico e di forze
economiche, che in alcuni
passaggi hanno fortemente
condizionato in negativo l’emanazione
di questa norma,
era ridotta a zero.
Di Ciro Troiano
Responsabile LAV 'Combattimenti'
e 'Osservatorio Nazionale
Zoomafia'