La Corte Costituzionale
ha dichiarato
l’illegittimità
costituzionale dell’articolo
13, comma 5-bis
del Testo unico delle disposizioni
concernenti
la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla
condizione dello straniero
La Corte Costituzionale
ha dichiarato
l’illegittimità
costituzionale dell’articolo
13, comma 5-bis
del Testo unico delle disposizioni
concernenti
la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla
condizione dello straniero,
nella parte in cui non
prevede che il giudizio
di convalida da parte
dell’autorità giudiziaria
debba svolgersi in contraddittorio
prima dell’esecuzione
del provvedimento
di accompagnamento
alla frontiera,
con le garanzie della difesa.
«Il provvedimento di
accompagnamento alla
frontiera è eseguito prima
della convalida da
parte dell’autorità giudiziaria.
Lo straniero viene
allontanato coattivamente
dal territorio nazionale
senza che il giudice
abbia potuto pronunciarsi
sul provvedimento
restrittivo della
sua libertà personale.
E’, quindi, vanificata la
garanzia contenuta nel
terzo comma dell’articolo
13 Costituzione, e
cioè la perdita di effetti
del provvedimento nel
caso di diniego o di
mancata convalida ad
opera dell’autorità giudiziaria
nelle successive
quarantotto ore. E insieme
alla libertà personale
è violato il diritto di difesa
dello straniero nel
suo nucleo incomprimibile.
La disposizione
censurata non prevede,
infatti, che questi debba
essere ascoltato dal giudice,
con l’assistenza di
un difensore».