Il Tribunale Civile di
Locri ha ritenuto grave
motivo di sospensione
di un’espropriazione forzata
immobiliare la previsione
in un contratto di
mutuo della clausola secondo
cui gli interessi di
mora avrebbero dovuto
essere, trimestralmente,
capitalizzati con la somma
mutuata e sulla quale si
sarebbero dovuti produrre,
nel trimestre successivo,
gli ulteriori interessi (moratori)
per il ritardato pagamento
delle rate di ammortamento
scadute
Il Tribunale Civile di
Locri ha ritenuto grave
motivo di sospensione
di un’espropriazione forzata
immobiliare la previsione
in un contratto di
mutuo della clausola secondo
cui gli interessi di
mora avrebbero dovuto
essere, trimestralmente,
capitalizzati con la somma
mutuata e sulla quale si
sarebbero dovuti produrre,
nel trimestre successivo,
gli ulteriori interessi (moratori)
per il ritardato pagamento
delle rate di ammortamento
scadute (ordinanza
29/05/2004 del Tribunale di Locri, Dottor
Campagna). Più precisamente
il Giudice Esecutivo
ha ritenuto che «nella
vicenda in esame le ragioni
addotte da parte opponente
a sostegno dell’invocato
provvedimento di
sospensione, e segnatamente
le contestazioni sollevate
sul quantum debeatur
che involgono, in particolare,
la tematica della
“capitalizzazione trimestrale
degli interessi” in
relazione ai contratti di
mutuo in contestazione
(vedi sul punto Cass.
n.2593/2003), legittimano,
allo stato e sulla scorta
della sommaria cognizione della suddetta fattispecie,
la concessione della
sospensione dell’esecuzione,
che tuttavia va subordinata
alla prestazione di
una cauzione congruamente
quantificabile in euro
10.000.000».
L’ordinanza in commento
costituisce, quindi, il naturale
portato di una corretta
applicazione del principio
affermato dalla Corte di
Cassazione, secondo cui
non possono essere cumulati,
ovvero capitalizzati,
gli interessi moratori con
gli interessi corrispettivi
(compresi nelle rate di mutuo indicate nel piano
di ammortamento), non
esistendo, appunto, un uso
normativo - anteriore all’entrata
in vigore dell’articolo
1283 del codice civile
- che legittimi questa
prassi contrattuale (Cass.
Civ., sez. III, 20 febbraio
2003/n.2593).
Ora, nel caso di specie, le
parti avevano previsto una
convenzione anatocistica
secondo cui gli eventuali
interessi moratori avrebbero
dovuto sommarsi, con
periodicità trimestrale, al
capitale mutuato (già comprensivo
degli interessi
corrispettivi), divenendo
un tutt’uno con esso e producendo, a loro volta, ulteriori
interessi di mora. Il
Tribunale di Locri - distintosi,
in precedenti occasioni,
anche per la tempestiva
applicazione del discusso
istituto della nullità parziale
sopravvenuta degli interessi
usurari (Ordinanza
del 29 marzo 2000, Dottor
G. Campagna) -, Dottor censurato
la pattuizione in questione
con la sospensione
dell’esecuzione ex articolo
624 del codice di procedura
civile, ritenendo che essa
comporti una latente
crescita del quantum debeatur.
Per aumentare surrettiziamente
la remunerazione
per il ritardato pagamento
delle rate di mutuo, non
occorre, infatti, necessariamente,
stabilire nel contratto
elevati interessi di
mora - che, peraltro, incontrerebbero
i limiti imposti
dalla legge antiusura - ma
è sufficiente prevedere la
loro periodica capitalizzazione: da qui, il divieto di
cui all’articolo 1283 del
codice civile, la cui ratio è,
appunto, quella di evitare
che si verifichino fenomeni
usurai, consentendo, contestualmente,
al debitore di
quantificare l'esatto ammontare
del suo debito al
momento della sottoscrizione del contratto. Come
accaduto per i prestiti fiduciari
concessi con le aperture
di credito su conto
corrente bancario, si apre,
dunque, un nuovo contenzioso
relativo ai mutui ipotecari
contenenti la clausola
in commento; e ciò dimostra,
ancora una volta,
come il dibattito sull’entità
degli interessi (corrispettivi
e moratori) pretesi con i
finanziamenti assistiti da
garanzia reale sia tutt’altro
che chiuso, prospettandosi,
piuttosto, un nuovo contenzioso
tra gli Istituti di
credito e i consumatori.
Di David Eros Cutugno