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Giurisprudenza: Gli interessi non sono cumulabili
Posted by Cutugno on Thursday, December 30 @ 15:28:58 CET
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Il Tribunale Civile di Locri ha ritenuto grave motivo di sospensione di un’espropriazione forzata immobiliare la previsione in un contratto di mutuo della clausola secondo cui gli interessi di mora avrebbero dovuto essere, trimestralmente, capitalizzati con la somma mutuata e sulla quale si sarebbero dovuti produrre, nel trimestre successivo, gli ulteriori interessi (moratori) per il ritardato pagamento delle rate di ammortamento scadute



Il Tribunale Civile di Locri ha ritenuto grave motivo di sospensione di un’espropriazione forzata immobiliare la previsione in un contratto di mutuo della clausola secondo cui gli interessi di mora avrebbero dovuto essere, trimestralmente, capitalizzati con la somma mutuata e sulla quale si sarebbero dovuti produrre, nel trimestre successivo, gli ulteriori interessi (moratori) per il ritardato pagamento delle rate di ammortamento scadute (ordinanza 29/05/2004 del Tribunale di Locri, Dottor Campagna). Più precisamente il Giudice Esecutivo ha ritenuto che «nella vicenda in esame le ragioni addotte da parte opponente a sostegno dell’invocato provvedimento di sospensione, e segnatamente le contestazioni sollevate sul quantum debeatur che involgono, in particolare, la tematica della “capitalizzazione trimestrale degli interessi” in relazione ai contratti di mutuo in contestazione (vedi sul punto Cass. n.2593/2003), legittimano, allo stato e sulla scorta della sommaria cognizione della suddetta fattispecie, la concessione della sospensione dell’esecuzione, che tuttavia va subordinata alla prestazione di una cauzione congruamente quantificabile in euro 10.000.000».
L’ordinanza in commento costituisce, quindi, il naturale portato di una corretta applicazione del principio affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui non possono essere cumulati, ovvero capitalizzati, gli interessi moratori con gli interessi corrispettivi (compresi nelle rate di mutuo indicate nel piano di ammortamento), non esistendo, appunto, un uso normativo - anteriore all’entrata in vigore dell’articolo 1283 del codice civile - che legittimi questa prassi contrattuale (Cass. Civ., sez. III, 20 febbraio 2003/n.2593).
Ora, nel caso di specie, le parti avevano previsto una convenzione anatocistica secondo cui gli eventuali interessi moratori avrebbero dovuto sommarsi, con periodicità trimestrale, al capitale mutuato (già comprensivo degli interessi corrispettivi), divenendo un tutt’uno con esso e producendo, a loro volta, ulteriori interessi di mora. Il Tribunale di Locri - distintosi, in precedenti occasioni, anche per la tempestiva applicazione del discusso istituto della nullità parziale sopravvenuta degli interessi usurari (Ordinanza del 29 marzo 2000, Dottor G. Campagna) -, Dottor censurato la pattuizione in questione con la sospensione dell’esecuzione ex articolo 624 del codice di procedura civile, ritenendo che essa comporti una latente crescita del quantum debeatur.
Per aumentare surrettiziamente la remunerazione per il ritardato pagamento delle rate di mutuo, non occorre, infatti, necessariamente, stabilire nel contratto elevati interessi di mora - che, peraltro, incontrerebbero i limiti imposti dalla legge antiusura - ma è sufficiente prevedere la loro periodica capitalizzazione: da qui, il divieto di cui all’articolo 1283 del codice civile, la cui ratio è, appunto, quella di evitare che si verifichino fenomeni usurai, consentendo, contestualmente, al debitore di quantificare l'esatto ammontare del suo debito al momento della sottoscrizione del contratto. Come accaduto per i prestiti fiduciari concessi con le aperture di credito su conto corrente bancario, si apre, dunque, un nuovo contenzioso relativo ai mutui ipotecari contenenti la clausola in commento; e ciò dimostra, ancora una volta, come il dibattito sull’entità degli interessi (corrispettivi e moratori) pretesi con i finanziamenti assistiti da garanzia reale sia tutt’altro che chiuso, prospettandosi, piuttosto, un nuovo contenzioso tra gli Istituti di credito e i consumatori.

Di David Eros Cutugno

 
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