L’Italia è stata, nello
scorso mese di
aprile, ancora una
volta condannata dalla
Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo per le lentezze
giudiziarie riguardanti le
procedure concorsuali.
L’Italia è stata, nello
scorso mese di
aprile, ancora una
volta condannata dalla
Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo per le lentezze
giudiziarie riguardanti le
procedure concorsuali. La
sentenza, emessa dalla seconda
sezione della Corte
Europea, riguarda il ricorso
numero 51.703 del 1999,
presentato da un cittadino
di Pistoia per una procedura
fallimentare iniziata nel
1987 e non ancora conclusa.
La condanna è relativa
alla violazione degli articoli
6 e 8 della Convenzione
Europea dei Diritti dell’Uomo
e non si limita a
sanzionare l’irragionevole
durata della procedura, ma
anche le ingiustificate ingerenze
nella vita e nelle
attività del fallito rispetto
alle finalità ed agli obiettivi
perseguiti dalle procedure
concorsuali previste dalla
legislazione italiana.
A questo proposito va detto
che il problema delle ingiuste
interferenze è stato
preso in esame dal progetto
di riforma del diritto fallimentare
risalente al 1942,
che è ancora fermo presso
la commissione Trevisanato,
istituita presso il Ministero
della Giustizia: ciò
potrà riguardare vari aspetti,
quali ad esempio la gestione
della corrispondenza
del fallito da parte del curatore.
La Corte europea ha quindi
condannato l’Italia a risarcire il cittadino di Pistoia
per 20.000 euro per danni
morali oltre a 3.000 euro
per le spese legali, a causa
delle infinite traversie giudiziarie
inerenti la procedura
iniziata il 14 maggio
1987 ed ancora pendente
presso il Tribunale, con le
immaginabili conseguenze
che ne derivano.
Appare quindi sempre più
urgente l’adeguamento della
legislazione italiana sulle
procedure concorsuali
alle esigenze della moderna
realtà imprenditoriale ed
economica, che necessita di
tempi brevi e ragionevoli e
della certezza e chiarezza
del diritto, nell’interesse
delle istituzioni statali, delle
stesse imprese coinvolte
nei fallimenti e degli interessi
dei creditori, che dovrebbero
essere in primo
luogo tutelati dalle procedure
in esame.
Di Alessandro Passigli
Commercialista in Roma