I recenti negoziati che
hanno portato alla risoluzione
di alcune
questioni che avevano impedito,
fino ad ora, di
giungere ad un testo definitivo
di «trattato costituzionale» europeo, non
hanno comportato la modifica
della maggior parte
del testo adottato precedentemente
dalla Convenzione
Europea e dei principi
da essa stabiliti, i
quali sembrano dunque
ancora validi ma suscitano
sempre più perplessità e
ostilità in ogni angolo dell’Unione.
Irecenti negoziati che
hanno portato alla risoluzione
di alcune
questioni che avevano impedito,
fino ad ora, di
giungere ad un testo definitivo
di «trattato costituzionale» europeo, non
hanno comportato la modifica
della maggior parte
del testo adottato precedentemente
dalla Convenzione
Europea e dei principi
da essa stabiliti, i
quali sembrano dunque
ancora validi ma suscitano
sempre più perplessità e
ostilità in ogni angolo dell’Unione.
Anche in Italia, ed anche
nel settore degli operatori
del diritto, seppur si nota
uno stupefacente silenzio
da parte delle organizzazioni
della magistratura,
qualcosa, almeno tra gli
avvocati si sta muovendo.
Ettore Randazzo, presidente
dell’Unione Camere
Penali Italiane, l’unica organizzazione
«di categoria» che sta conducendo
una seria e continua azione a difesa dei diritti e
delle libertà dei cittadini
in questi ultimi tempi, ha
diffuso una lettera al Presidente
della Repubblica
Ciampi sull’eurocostituzione
in cui ha rilevato diversi ‘Competenza Concorrente’
dell’Unione Europea
- tra l’altro - nello
spazio di Libertà, Sicurezza
e Giustizia (articolo I,
13) prevede che ‘Quando
la Costituzione attribuisce
all’Unione una competenza
concorrente con quella
degli Stati membri in un
determinato settore, l’Unione
e gli Stati membri
hanno facoltà di legiferare
e adottare atti giuridicamente
rilevanti in tale settore.
Gli Stati membri
esercitano la loro competenza
nella misura in cui
l’Unione non ha esercitato
la propria o ha deciso di
cessare di esercitarla’. E’
opportuno ricordare che la
legge europea, secondo
l’articolo I, 32 della bozza
di Costituzione, ‘è obbligatoria
in tutti i suoi elementi
e direttamente applicabile
in ciascuno degli
Stati membri’».
Ma non è tutto: «L’articolo
III, 166 sublima la cooperazione
giudiziaria, introducendo il ‘principio
del riconoscimento reciproco
delle sentenze e delle
decisioni giudiziarie’,
nonché ‘l’ammissibilità
reciproca delle prove’. Esso,
dunque, dovrebbe operare comunque e acriticamente
in ordine alle garanzie
procedurali e sostanziali,
legittimando -
grazie alla benedizione
europea - prove non ammesse
dal nostro sistema».
Chi crede che a bilanciare
tutto ciò ci fossero saldi
principi di civiltà giuridica
può disilludersi: «A fronte
di tale forza cogente, ci si
sarebbe dovuti aspettare
che, con la medesima
chiarezza, la legge fondamentale
della nuova Europa
delineasse in maniera
netta ed articolata e facesse
propri i principi del
Giusto Processo. Ma ciò
non è avvenuto. Ciò che
invece è sicuramente delineato
è il potenziamento,
affidato aleatoriamente a future leggi europee, di
Eurojust (articolo III, 169)
ed Europol (articolo III,
172), nonché della creazione
di una Procura Europea
(articolo III, 175),
con delega in bianco al Consiglio di approvarne lo
statuto e disciplinarne il
funzionamento.
Sulle nostre prerogative
costituzionali, insomma, si
sovrapporranno (rectius, si
vorrebbero sovrapporre)
principi e valori che comunque
prevarrebbero su
di esse ma che, se la bozza
fosse recepita nei termini
attuali, sarebbero
ispirati ad una concezione
in cui l’esaltazione della
‘sicurezza’ si porrebbe a
scapito dei diritti.
In particolare, ad esempio,
dichiarazioni raccolte fuori
dal contraddittorio e
persino da testi anonimi
(secondo prassi e procedure
vigenti in Paesi pure
appartenenti all’Unione
europea o che stanno per entrarvi). Vogliamo anche
noi l’Europa. Tuttavia,
non possiamo che auspicare
l’Europa dei diritti in
favore di cittadini, e non
certo quella dei poteri in
danno di sudditi».
Di Andrea Trunzo