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Giustizia: La riforma organica della giustizia civile
Posted by InGiustizia on Monday, January 31 @ 18:22:43 CET
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Il problema che bisogna affrontare in maniera prioritaria per garantire il funzionamento della macchina della giustizia è quello della lunghezza della cause. Le camere civili hanno tentato di apportare contributi di estrema concretezza ai problemi della giustizia affrontandoli con la scienza degli studiosi e con la conoscenza dei pratici.



Il problema che bisogna affrontare in maniera prioritaria per garantire il funzionamento della macchina della giustizia è quello della lunghezza della cause. Le camere civili hanno tentato di apportare contributi di estrema concretezza ai problemi della giustizia affrontandoli con la scienza degli studiosi e con la conoscenza dei pratici.
Nell’intento di continuare a farlo, per quanto mi riguarda, vorrei esporre un’analisi ed una proposta. Il processo serve ad acquisire tre elementi: le ragioni dell’attore; le ragioni del convenuto; i risultati della fase istruttoria svolta davanti il giudice.
Concluse le dette fasi il giudice è chiamato ad applicare il diritto sostantivo alla vicenda portata al suo esame emettendo il provvedimento richiesto. Il percorso sembra semplice e tale dovrebbe essere, ma nel corso dell’acquisizione degli elementi necessari alla decisione il processo è suscettibile di incontrare innumerevoli ostacoli che impediscono la soluzione rapida della vicenda portata all’esame del giudice. Competenza, giurisdizione, forme processuali, differenze fra i vari riti possibili, costituiscono sovente l’impedimento alla conclusione di merito.
La difficoltà maggiore è costituita sovente dal fare viaggiare il processo fino all’accesso al diritto sostanziale.
I problemi formali preliminari alla produzione del diritto sostanziale, che inceppano l’esercizio della giurisdizione, assorbono una quota notevole dell’attività dei giudici.
L'Unione Nazionale delle Camere Civili sin dal congresso di Taranto ha intrapreso un percorso difficile, proponendo una riflessione in ordine al principio della unicità della giurisdizione che, a nostro giudizio, costituirebbe un ambizioso traguardo per la razionalizzazione del «servizio giustizia » dovuto ai cittadini.
E' opportuno riflettere che se alcuni aspetti del giudicare in maniera diversificata avevano un senso quando la giurisdizione aveva dei livelli qualitativi alti e quantitativi accettabili, oggi, con la maggior parte della giurisdizione assolta dalla magistratura onoraria, il processo deve essere incanalato su criteri di semplicità, di razionalità e di produttività adeguati alla realtà attuale.
In atto, il principio dell’unicità delle giurisdizione è osteggiato soprattutto da coloro che con la concentrazione della giurisdizione avanti il giudice ordinario dovrebbero cedere i loro privilegi in omaggio ad una vera razionalizzazione del servizio giustizia.
Pur mantenendo il percorso intrapreso, l’Unione Nazionale delle Camere Civili, preso atto della impossibilità di realizzare in breve l'obiettivo strategico della unicità della giurisdizione, ha individuato una soluzione minore certamente perseguibile intesa a razionalizzare il processo, ripristinando la centralità del giudice, rigorosamente togato, nei momenti decisionali ed attribuendo alle parti reali poteri nell'esercizio dei diritti e della difesa. Consentire alla giurisdizione di non disperdere energie in questioni rituali inutili ed impiegare le risorse al fine principale di rendere giustizia, producendo provvedimenti giudiziari decisionali, significa recuperare quel 25-30% di produttività dispersa in questioni esclusivamente formali e che può essere dedicata alla giustizia sostanziale.
L’unificazione dei riti e la loro semplificazione equivarrebbe in definitiva ad aumentare la produttività dell'organico della magistratura di oltre il 25%.
Un obiettivo da perseguire, allo stato, sarebbe quello dell’unificazione del maggior numero possibile di riti e la semplificazione del processo nel quale, mantenendo ferma la centralità del magistrato nel momento della decisione, si possa prevedere, con le necessarie garanzie di difesa e di contraddittorio, lo svolgimento di attività processuali non decisionali alle parti e/o alle strutture burocratiche istituzionali.

di Salvatore Grimaudo
Avvocato del Foro di Palermo, Presidente dell'Unione Nazionale Camere Civili

 
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