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Riforme: Le novità del codice di procedura civile
Posted by Barca on Thursday, February 03 @ 15:03:49 CET
2003 Download periodico

La Commissione Giustizia della Camera dei Deputati ha approvato in un testo unificato il Disegno di Legge 2430 relativo alle Modifiche al Codice di Procedura Civile derivante dalla riunione di vari Disegni.



La Commissione Giustizia della Camera dei Deputati ha approvato in un testo unificato il Disegno di Legge 2430 relativo alle Modifiche al Codice di Procedura Civile derivante dalla riunione di vari Disegni.
Il corpo del Disegno di Legge contiene 74 articoli che vanno a novellare l’attuale codice di procedura, si ritiene quindi opportuno segnalare le più significative innovazioni.
Innanzi tutto la modifica (operata dall’articolo 1) dell’articolo 7 del codice di procedura civile: la competenza ordinaria del Giudice di Pace viene elevata a 5.000 euro e quella per materia (RC Auto) ad euro 25.000.
L’articolo 3 contiene una modifica dell’articolo 92 del codice di procedura civile, sancendo l’obbligo per il giudice di indicare esplicitamente nella motivazione quali siano i giusti motivi che lo hanno indotto alla compensazione delle spese.
L’articolo 96 del codice di procedura civile relativo alla responsabilità aggravata viene riformulato interamente, venendo prevista la condanna, anche d’ufficio, sino al triplo delle spese liquidate e viene ipotizzata tale condanna anche nel caso di contumacia con liquidazione in favore dell’Agenzia per le entrate.
Per quanto riguarda le modifiche delle norme in tema di notificazioni (Articoli 5, 6, 7, 8, 9), le novità più interessanti appaiono quelle relative all’avvenuta notifica con la consegna dell’atto all’Ufficiale giudiziario e la proroga ex articolo 155 per la giornata del sabato.
Le modifiche all’articolo 180 del codice di procedura civile (Articoli 14 e 15) consistono della possibilità di immediata trattazione della causa su istanza di tutte le parti e modifica conseguente dell’articolo 184.
L’Articolo 18 del Disegno di Legge inserisce un articolo 195 bis «Termine perentorio per il deposito delle osservazioni dei consulenti di parte».
Inoltre, si segnalano ulteriori modifiche rilevanti: vengono aggiunti all’articolo 250 due nuovi commi relativi alla possibilità di intimare i testimoni a mezzo raccomandata AR inoltrata dal difensore; la pena pecuniaria prevista dall’articolo 255 del codice di procedura civile viene elevata a 100/1000 euro; vengono aggiunti 3 commi all’articolo 282 inerenti la previsione del tempo di adempimento della sentenza di condanna relativa ad una obbligazione di fare e alla somma dovuta per il caso d’inosservanza del termine Infine, viene modificato l’articolo 283 sulla sospensione della sentenza di primo grado.
Nel disegno di legge sono contenute altre modifiche relative alla costituzione ex articolo 319 (articolo 24) ove viene previsto il termine di 20 giorni dalla notificazione per l’attore, e molte altre relative all’esecuzione della sentenza, alla pubblicazione del dispositivo ed alla sua efficacia esecutiva.
Dalla lettura del DDL appare evidente che ancora una volta il legislatore si sia convinto che la durata del processo possa ridursi con mutamenti del rito e delle sue fasi prodromiche.
Sicuramente questo, come sempre, non basterà, in assenza di un consistente aumento dell’organico dei giudicanti.
Alcune innovazioni sono sicuramente apprezzabili (articoli 92, 180, 195 bis, 250), altre andrebbero ben valutate per l’impatto che potrebbero avere (articolo 96 ed altri).

di Settimio Catalisano
Avvocato del Foro di Roma

 
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