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Diritti: Detenuti: corrispondenza più libera
Posted by InGiustizia on Monday, February 07 @ 17:04:10 CET
2003 Download periodico

Il Senato ha recentemente approvato il Disegno di Legge di iniziativa governativa 2466 che prevede nuove disposizioni in materia di visto sulla corrispondenza dei detenuti.



Il Senato ha recentemente approvato il Disegno di Legge di iniziativa governativa 2466 che prevede nuove disposizioni in materia di visto sulla corrispondenza dei detenuti.
Il DL deve passare ora alla Camera per l’ultima approvazione.
Si prevede l’inserimento nella legge 354 del 26 luglio 1975 di un articolo 18-ter, il cuore della legge, secondo il quale per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell’istituto, possono essere disposti, nei confronti dei singoli detenuti o internati, per un periodo non superiore a sei mesi (prorogabile per periodi non superiori a tre) una serie di provvedimenti: le limitazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica e nella ricezione della stampa; la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo; il controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza, senza lettura della medesima (in questo caso l’apertura delle buste che racchiudono la corrispondenza avviene alla presenza del detenuto o dell’internato).
Questo disposizioni non si applicano qualora la corrispondenza epistolare o telegrafica sia indirizzata ai soggetti indicati nel comma 5 dell’articolo 103 del codice di procedura penale (difensori, consulenti tecnici e loro ausiliari), all’autorità giudiziaria, alle autorità indicate nell’articolo 35 della presente legge, ai membri del Parlamento, alle Rappresentanze diplomatiche o consolari dello Stato di cui gli interessati sono cittadini ed agli organismi internazionali amministrativi o giudiziari preposti alla tutela dei diritti dell’uomo di cui l’Italia fa parte.
I provvedimenti vengono adottati dal magistrato di sorveglianza con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su proposta del direttore dell’istituto, nei confronti dei condannati, degli internati e degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado. Invece, nei confronti degli imputati, fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, i provvedimenti vengono adottati dal giudice indicato nell’articolo 279 del codice di procedura penale; se procede un giudice collegiale, il provvedimento è adottato dal presidente del tribunale o della corte di assise.
L’autorità giudiziaria, nel disporre la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, se non ritiene di provvedere direttamente, può delegare il controllo al direttore o ad un appartenente all’amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore.
Qualora, in seguito al visto di controllo, l’autorità giudiziaria ritenga che la corrispondenza o la stampa non debba essere consegnata o inoltrata al destinatario, dispone che la stessa sia trattenuta e il detenuto e l’internato vengono immediatamente informati.
Contro i provvedimenti previsti può essere proposto reclamo al tribunale di sorveglianza, se il provvedimento è emesso dal magistrato di sorveglianza, ovvero, negli altri casi, al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento.
Del collegio non può fare parte il giudice che ha emesso il provvedimento.
Le disposizioni del nuovo articolo 18-ter si applicano anche ai provvedimenti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della medesima legge.

 
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