La Commissione
Giustizia della Camera
dei Deputati
ha approvato in un testo
unificato il Disegno di
Legge 2430 relativo alle
Modifiche al Codice di
Procedura Civile derivante
dalla riunione di vari Disegni.
Il corpo del Disegno di
Legge contiene 74 articoli
che vanno a novellare l’attuale
codice di procedura,
si ritiene quindi opportuno
segnalare le più significative
innovazioni.
Innanzi tutto la modifica
(operata dall’articolo 1)
dell’articolo 7 del codice
di procedura civile: la
competenza ordinaria del
Giudice di Pace viene elevata
a 5.000 euro e quella
per materia (RC Auto) ad
euro 25.000.
La Commissione
Giustizia della Camera
dei Deputati
ha approvato in un testo
unificato il Disegno di
Legge 2430 relativo alle
Modifiche al Codice di
Procedura Civile derivante
dalla riunione di vari Disegni.
Il corpo del Disegno di
Legge contiene 74 articoli
che vanno a novellare l’attuale
codice di procedura,
si ritiene quindi opportuno
segnalare le più significative
innovazioni.
Innanzi tutto la modifica
(operata dall’articolo 1)
dell’articolo 7 del codice
di procedura civile: la
competenza ordinaria del
Giudice di Pace viene elevata
a 5.000 euro e quella
per materia (RC Auto) ad
euro 25.000.
L’articolo 3 contiene una
modifica dell’articolo 92
del codice di procedura civile,
sancendo l’obbligo
per il giudice di indicare
esplicitamente nella motivazione
quali siano i giusti
motivi che lo hanno indotto
alla compensazione
delle spese.
L’articolo 96 del codice di
procedura civile relativo
alla responsabilità aggravata
viene riformulato interamente,
venendo prevista
la condanna, anche
d’ufficio, sino al triplo
delle spese liquidate e viene
ipotizzata tale condanna
anche nel caso di contumacia
con liquidazione
in favore dell’Agenzia per
le entrate.
Per quanto riguarda le
modifiche delle norme in
tema di notificazioni (Articoli
5, 6, 7, 8, 9), le novità
più interessanti appaiono
quelle relative all’avvenuta
notifica con la
consegna dell’atto all’Ufficiale
giudiziario e la
proroga ex articolo 155
per la giornata del sabato.
Le modifiche all’articolo
180 del codice di procedura
civile (Articoli 14 e
15) consistono della possibilità
di immediata trattazione
della causa su
istanza di tutte le parti e
modifica conseguente dell’articolo
184.
L’Articolo 18 del Disegno
di Legge inserisce un articolo
195 bis «Termine perentorio
per il deposito
delle osservazioni dei
consulenti di parte».
Inoltre, si segnalano ulteriori
modifiche rilevanti:
vengono aggiunti all’articolo
250 due nuovi commi
relativi alla possibilità
di intimare i testimoni a
mezzo raccomandata AR
inoltrata dal difensore; la
pena pecuniaria prevista
dall’articolo 255 del codice
di procedura civile viene
elevata a 100/1000 euro;
vengono aggiunti 3
commi all’articolo 282
inerenti la previsione del
tempo di adempimento
della sentenza di condanna
relativa ad una obbligazione
di fare e alla
somma dovuta per il caso
d’inosservanza del termine
Infine, viene modificato
l’articolo 283 sulla sospensione
della sentenza
di primo grado.
Nel disegno di legge sono
contenute altre modifiche
relative alla costituzione
ex articolo 319 (articolo
24) ove viene previsto il
termine di 20 giorni dalla
notificazione per l’attore,
e molte altre relative all’esecuzione
della sentenza,
alla pubblicazione del
dispositivo ed alla sua efficacia
esecutiva.
Dalla lettura del DDL appare
evidente che ancora
una volta il legislatore si
sia convinto che la durata
del processo possa ridursi
con mutamenti del rito e
delle sue fasi prodromiche.
Sicuramente questo,
come sempre, non basterà,
in assenza di un consistente
aumento dell’organico
dei giudicanti.
Alcune innovazioni sono
sicuramente apprezzabili
(articoli 92, 180, 195 bis,
250), altre andrebbero ben
valutate per l’impatto che
potrebbero avere (articolo
96 ed altri).
di Settimio Catalisano
Avvocato del Foro di Roma