Le problematiche relative all’applicazione della recente normativa in
tema di immigrazione e la loro origine.
Il decreto legge 241 del
14/09/2004 introduce
modifiche al testo del
Decreto Legislativo
286/98, in tema di «disposizioni
concernenti la disciplina
dell’immigrazione
e norme sulla condizione
dello straniero», in particolare
per quanto attiene
alle modalità di esecuzione
del provvedimento di
espulsione già previste,
sia pure in via generica,
dal comma 5 bis dell’articolo
13.
L’innovazione è espressamente
motivata dalla
«straordinaria necessità e
urgenza, a seguito della
sentenza della Corte Costituzionale
222 del
15/07/2004 - che sancisce
l’illegittimità del suddetto
comma nella parte in cui
non prevede che il giudizio
di convalida debba
svolgersi in contraddittorio
prima dell’esecuzione
del provvedimento di accompagnamento
alla frontiera,
con le garanzie della
difesa (ndr) – di modificare
l’attuale disciplina in
materia di espulsione di
immigrati clandestini per
assicurare piena efficacia
alle garanzie previste dall’articolo
143 della Costituzione...
» (si veda la premessa
presidenziale alla
normativa in esame).
L’innovazione consiste,
sostanzialmente, nella comunicazione
immediata,
al limite entro e non oltre
quarantotto ore dalla sua
adozione, ad opera del
Questore, al Giudice di
Pace territorialmente competente,
del provvedimento
che - è opportuno sottolineare
- è emesso dal Ministero
dell’Interno per
motivi di ordine pubblico
o di sicurezza dello Stato
(comma 1, articolo 13), o
dal Prefetto, nell’ipotesi di
sottrazione da parte dello
straniero ai sistemi di controllo
alla frontiera, di permanenza
nel territorio nazionale
«senza aver chiesto
il permesso di soggiorno
nel termine prescritto»,
di particolari connotazioni
soggettive (comma 2).
La presente nota, necessariamente
succinta – ma
torneremo sull’argomento,
e ci scusiamo per l’anacoluto
-, deve esulare, ovviamente,
da considerazioni
che non abbiano tipologia
meramente interpretativa
dei profili giuridici, e degli
effetti pragmatici della
recentissima innovazione
legislativa. Anche perché
sembra stia sorgendo, o sia
sorta, un’aura di perplessità
e di incertezza negli
operatori del diritto, e nel
settore della magistratura
coinvolto nell’applicazione
della norma da tutte le
disposizioni dell’articolo 1
del decreto, in sostituzione
del Tribunale in composizione
monocratica.
Intanto: cosa deve intendersi
per «Giudice territorialmente
competente»? Il
Giudice di Pace del Circondario
ove è stato emesso
il provvedimento amministrativo,
o il Giudice
di Pace del Circondario
ove si trova l’espellendo?
Sembrerebbe
il primo, ove si
valutino l’esiguità
dell’intermezzo
temporale tra il
suddetto provvedimento
e la comunicazione
al Giudice,
l’attribuzione al
Questore dell’esecuzione
del Decreto
di espulsione
(comma 4), l’onere,
ancora attribuitogli,
di fornire al Giudice
di Pace «il supporto
occorrente, per la
tempestività del procedimento,
e la disponibilità di
un locale idoneo» (?!). Ma
potrebbe essere il secondo,
ove si considerino i tempi
necessari – ecco l’aspetto
pragmatico della problematica
– per la convocazione
dello straniero, per la nomina,
quasi certamente
d’ufficio, del difensore, per
il trasferimento dello straniero
dal centro di permanenza
e assistenza temporanea
al quale è stato affidato
(comma 5 bis), in
molte Regioni vacante
(!!!), per la disamina degli
atti; il tutto in contrasto
con quel termine, così limitato,
sancito per l’emanazione
della convalida che,
peraltro, deve essere necessariamente
motivata.
Valutati gli adempimenti
previsti, eseguita rapida ricognizione
sulle attuali
strutture operative, sull’adeguatezza
numerica degli
addetti, valutata ancora la
difficoltà, allo stato, di
coordinamento tra tutti gli
organi coinvolti nella formazione
e nella conclusione
del procedimento, la tipologia,
inoltre, canonicamente
procedurale, caratterizzata
dall’udienza in
Camera di Consiglio, dalla
presenza del difensore e
dalla prevedibile audizione
dello stesso, da quella,
indispensabile, dello straniero
- il che non può non
imporre la presenza, anche,
del Cancelliere -, non
sembrano sussistere tanti
motivi per sorridere, e/o
per compiacersi...
Ma, tutto sommato, neanche
per compiangerci...
E’ vero, ancora una volta,
che da tempo immemorabile
la nostra normativa
appare emessa con eccessiva
quanto nociva rapidità,
forse perché pletoricamente
connessa con l’Esecutivo,
e viziata dall’inesistenza
di valutazione
adeguata del pragma; è
vero che qualche disposto
- come, per restare nell’ambito,
l’inefficacia del
ricorso per Cassazione avverso
al decreto di espulsione
(comma 5) - appare
vano e incongruo.
Ma è anche inequivocabile
l’esigenza, per uno Stato
di diritto, di garantire il
rispetto dei principi della
Carta per ogni soggetto
che ne calpesti il suolo.
Concludo, per ora: le normative
giuridiche, così come
tutto, hanno bisogno di
verifica, anche se sarebbe
opportuno che essa fosse
preventiva, ad evitare le
tante modifiche, le numerose
glosse, cui siamo
troppo avvezzi. Quindi,
nonostante i dubbi, restiamo
in... vigile attesa.
di Mario Barca
Avvocato del Foro di Roma e Giudice di Pace in Civitavecchia