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Avvocatura: Nuove regole per l’esame di avvocato
Posted by Ranieri on Wednesday, February 23 @ 14:35:58 CET
2003 Download periodico

E’ stato convertito con la legge 180 del 18 luglio 2003 il decreto sulla riforma della disciplina degli esami per l’abilitazione alla professione forense, ma ridimensionando la riforma preannunciata



L’approvazione della legge di conversione del decreto sull’accesso alla professione forense ha portato una serie di novità rispetto a quanto prospettato in precedenza.
Gran parte della riforma non entrerà in vigore da subito, ma slitterà alla sessione di esami del prossimo anno, anche se nulla esclude che nel frattempo vengano introdotte ulteriori modifiche.
Esaminando la legge di conversione, il decreto legge e le precedenti leggi professionali con le relative modifiche, rimangono allo stato dubbi interpretativi stante la districata materia.
Cerchiamo di fare chiarezza riepilogando per punti le nuove regole.
Certificato di compiuta pratica La legge di conversione ha stabilito che fino al 31 Dicembre 2003, il certificato di compiuta pratica è rilasciato dal Consiglio dell’ordine del luogo ove il praticante risulta essere «iscritto» al 22 Luglio 2003.
Dal 1 gennaio 2004 il detto certificato, invece, verrà rilasciato dal Consiglio dell'ordine del luogo ove il praticante ha «svolto la maggior parte della pratica ovvero, in caso di parità, del luogo in cui la pratica è stata iniziata». Il certificato di compiuta pratica non può essere rilasciato più di una volta.
In caso di trasferimento del praticante, il Consiglio dell'ordine di provenienza certifica l'avvenuto accertamento sui precedenti periodi.
Istituzione della Commissione presso il Ministero di Giustizia In sede di conversione è stata introdotta al riguardo una novità nell’articolo 1 bis. Tale disposizione, modificando l’articolo 22 del regio decreto legge 1578 del 27/11/1933, viene ad istituire a partire dalla seconda sessione successiva al 22 Luglio 2003 un’unica Commissione presso il Ministero della Giustizia, la quale deve stabilire i criteri di valutazione delle prove scritte ed orali.
Tale Commissione, composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, sarà nominata con decreto del Ministro della Giustizia non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del decreto contenente il bando di esame.
Il Presidente di detta Commissione ha il compito di dare comunicazione dei criteri di valutazione delle prove alle sottocommissioni che sono le effettivi esaminatrici, aventi sede presso ogni Corte di Appello.
Tuttavia, difficilmente ci sarà una sola sottocommissione per distretto di Corte di Appello, visto che a norma dell’articolo 7 dell’articolo 22 del RDL 1578 introdotto dall’articolo 1 bis del Dl 112/2003, qualora il numero dei canditati che presenta la domanda supera le trecento unità presso ciascuna Corte di appello, vengono nominate altre sottocommissioni di analoga composizione, con decreto del Ministro della Giustizia da emanare prima dell’espletamento delle prove scritte.
Componenti della Commissione centrale e delle sottocommissioni Per essere membri delle commissioni esaminatrici, la nuova normativa prevede che gli avvocati devono essere iscritti all’albo da almeno dodici anni (anziché otto).
Faranno parte delle commissioni due titolari e due supplenti avvocati, nonché due titolari e due supplenti magistrati ed infine un titolare ed un supplente professore ordinario o associato di materie giuridiche presso un’Università della Repubblica.
La legge di conversione ha esteso i casi di incompatibilità già previsti nel Dl 112/2003 per i consiglieri degli ordini, introducendo come causa di incompatibilità con la carica di membro della Commissione esaminatrice l’essere rappresentante della Cassa di previdenza degli avvocati e ciò sia in relazione alla commissione centrale che alle sottocommissioni.
Inoltre, la legge di conversione ha vietato agli avvocati esaminatori di presentarsi come candidati a far par parte di detti organi «alle elezioni immediatamente successive all’incarico coperto».
Sorteggio Con decreto, il Ministro della Giustizia determina mediante sorteggio, a partire dalla seconda sessione successiva al 22/07/2003, gli abbinamenti tra i candidati e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti.
Il sorteggio è effettuato previo raggruppamento delle sedi di Corte di Appello che presentino un numero di domande di ammissione sufficientemente omogeneo, al fine di garantire l’adeguatezza tra la composizione delle sottocommissioni d’esame ed il numero dei candidati di ciascuna sede.
La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.
Prova scritta Si conferma l’espletamento di tre prove scritte consistenti nella redazione di due pareri, uno su questioni di diritto civile ed un altro su questioni di diritto penale, nonché della redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto processuale e sostanziale su un quesito in materia a scelta del candidato tra diritto privato, penale od amministrativo.
Rimane, altresì, la possibilità per i candidati di avvalersi di codici commentati con la giurisprudenza, le leggi e i decreti legge.
Tali codici verranno consegnati ed esaminati dalla sottocommissione almeno tre giorni prima dell’esame.
Quindi, l’esame continua a mantenere le proprie caratteristiche, almeno su tale punto che aveva suscitato grande clamore fra gli aspiranti avvocati e che lo contraddistingue sia dal concorso notarile che da quello per uditore giudiziario.
Correzione degli scritti A partire dalla seconda sessione successiva al 22/07/2003, esaurite le operazioni di cui all'articolo 22, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge 1578, ne danno comunicazione al presidente della Corte di appello il quale, anche per il tramite di persona incaricata, dispone il trasferimento delle buste contenenti gli elaborati redatti dai candidati alla Corte di appello individuata ai sensi dell'articolo 15, commi quarto e quinto, presso la quale deve essere effettuata la correzione, a mezzo di consegna all'ispettore di polizia penitenziaria appositamente delegato dal Capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
All'esito delle operazioni di correzione degli elaborati, il presidente della Corte di appello dispone il trasferimento alla Corte di appello di appartenenza dei candidati, presso la quale ha luogo la prova orale delle buste contenenti gli elaborati, dei relativi verbali attestanti le operazioni di correzione e dei giudizi espressi.
I compiti degli aspiranti avvocati viaggeranno da un luogo ad un altro, il che non può che far presagire tempi più lunghi per le correzioni e forse perdite ingiustificate di elaborati.
Prova orale A norma del comma 3 dell’articolo 17 bis del regio decreto 37 del 22/01/1934, come modificato, le prove orali dovranno consistere: succinta illustrazione delle prove scritte; dimostrazione di conoscenza dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri dell’avvocato; scelta fra esame di diritto processale penale o civile; discussione di brevi questioni relative a cinque materie da scegliersi tra costituzionale; civile, commerciale, lavoro, penale, amministrativo, tributario, internazionale privato, comunitario ed ecclesiastico.
Pertanto, tutto rimane come prima tranne la novità dell’introduzione del diritto comunitario.
Inoltre, occorre segnalare che la legge di conversione, modificando la primaria impostazione seguita dal DL 112/2003 (che disponeva l’esclusiva competenza valutativa della commissione abbinata, sia per le prove scritte che per le prove orali) ha previsto che i giudizi sulla prova scritta ed orale vengono svolti da due commissioni distinte. La commissione abbinata tramite il sorteggio sarà competente per gli scritti, mentre la commissione locale per gli orali.
Quindi, il candidato si troverà ad illustrare, in sede di prova orale, i propri elaborati scritti dinanzi ad una commissione che non ha esaminato i detti elaborati e magari avrebbe dato una votazione diversa.
Gli esami della Corte di Appello di Trento Da ultimo, preme rilevare che sono state introdotte speciali disposizioni in considerazione del bilinguismo in base al quale ai sensi dell’articolo 6-bis, per l'esame di abilitazione alla professione forense presso la Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, non si applicano gli articoli 2 e 3 del presente decreto. Restano ferme le disposizioni previste dagli articoli 99 e 100 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dal decreto del Presidente della Repubblica 574 15 luglio 1988, anche per la composizione della sottocommissione di cui all'articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge 1578, come sostituito dall'articolo 1-bis del presente decreto.

di Giovanna Ranieri
Avvocato del Foro di Roma

 
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