E’ stato convertito con la legge 180 del 18 luglio 2003 il decreto sulla riforma
della disciplina degli esami per l’abilitazione alla professione forense,
ma ridimensionando la riforma preannunciata
L’approvazione della
legge di conversione
del decreto
sull’accesso alla
professione forense ha
portato una serie di novità
rispetto a quanto prospettato
in precedenza.
Gran parte della riforma
non entrerà in vigore da
subito, ma slitterà alla
sessione di esami del
prossimo anno, anche se
nulla esclude che nel frattempo
vengano introdotte
ulteriori modifiche.
Esaminando la legge di
conversione, il decreto
legge e le precedenti leggi
professionali con le relative
modifiche, rimangono
allo stato dubbi interpretativi
stante la districata
materia.
Cerchiamo di fare chiarezza
riepilogando per
punti le nuove regole.
Certificato di compiuta
pratica
La legge di conversione
ha stabilito che fino al 31
Dicembre 2003, il certificato
di compiuta pratica è
rilasciato dal Consiglio
dell’ordine del luogo ove
il praticante risulta essere
«iscritto» al 22 Luglio
2003.
Dal 1 gennaio 2004 il
detto certificato, invece,
verrà rilasciato dal Consiglio
dell'ordine del luogo
ove il praticante ha «svolto
la maggior parte della
pratica ovvero, in caso di
parità, del luogo in cui la
pratica è stata iniziata». Il
certificato di compiuta
pratica non può essere rilasciato
più di una volta.
In caso di trasferimento
del praticante, il Consiglio
dell'ordine di provenienza
certifica l'avvenuto
accertamento sui precedenti
periodi.
Istituzione della
Commissione presso
il Ministero di Giustizia
In sede di conversione è
stata introdotta al riguardo
una novità nell’articolo
1 bis. Tale disposizione,
modificando l’articolo
22 del regio decreto legge
1578 del 27/11/1933, viene
ad istituire a partire
dalla seconda sessione
successiva al 22 Luglio
2003 un’unica Commissione
presso il Ministero
della Giustizia, la quale
deve stabilire i criteri di
valutazione delle prove
scritte ed orali.
Tale Commissione, composta
da cinque membri
effettivi e cinque supplenti,
sarà nominata con decreto
del Ministro della
Giustizia non oltre trenta
giorni dalla pubblicazione
del decreto contenente il
bando di esame.
Il Presidente di detta
Commissione ha il compito
di dare comunicazione
dei criteri di valutazione
delle prove alle sottocommissioni
che sono le effettivi
esaminatrici, aventi
sede presso ogni Corte di
Appello.
Tuttavia, difficilmente ci
sarà una sola sottocommissione
per distretto di
Corte di Appello, visto
che a norma dell’articolo
7 dell’articolo 22 del RDL
1578 introdotto dall’articolo
1 bis del Dl
112/2003, qualora il numero
dei canditati che
presenta la domanda supera
le trecento unità presso
ciascuna Corte di appello,
vengono nominate altre
sottocommissioni di analoga
composizione, con
decreto del Ministro della
Giustizia da emanare prima
dell’espletamento delle
prove scritte.
Componenti della
Commissione centrale
e delle sottocommissioni
Per essere membri delle
commissioni esaminatrici,
la nuova normativa prevede
che gli avvocati devono
essere iscritti all’albo
da almeno dodici anni
(anziché otto).
Faranno parte delle commissioni
due titolari e due
supplenti avvocati, nonché
due titolari e due supplenti
magistrati ed infine un titolare
ed un supplente
professore ordinario o associato
di materie giuridiche
presso un’Università
della Repubblica.
La legge di conversione
ha esteso i casi di incompatibilità
già previsti nel
Dl 112/2003 per i consiglieri
degli ordini, introducendo
come causa di incompatibilità
con la carica
di membro della Commissione
esaminatrice l’essere
rappresentante della Cassa
di previdenza degli avvocati
e ciò sia in relazione
alla commissione centrale
che alle sottocommissioni.
Inoltre, la legge di conversione
ha vietato agli avvocati
esaminatori di presentarsi
come candidati a far
par parte di detti organi
«alle elezioni immediatamente
successive all’incarico
coperto».
Sorteggio
Con decreto, il Ministro
della Giustizia determina
mediante sorteggio, a partire
dalla seconda sessione
successiva al 22/07/2003,
gli abbinamenti tra i candidati
e le sedi di Corte di
appello ove ha luogo la
correzione degli elaborati
scritti.
Il sorteggio è effettuato
previo raggruppamento
delle sedi di Corte di Appello
che presentino un
numero di domande di
ammissione sufficientemente
omogeneo, al fine
di garantire l’adeguatezza
tra la composizione delle
sottocommissioni d’esame
ed il numero dei candidati
di ciascuna sede.
La prova orale ha luogo
nella medesima sede della
prova scritta.
Prova scritta
Si conferma l’espletamento
di tre prove scritte consistenti
nella redazione di
due pareri, uno su questioni
di diritto civile ed un
altro su questioni di diritto
penale, nonché della redazione
di un atto giudiziario
che postuli conoscenze
di diritto processuale e sostanziale
su un quesito in
materia a scelta del candidato
tra diritto privato, penale
od amministrativo.
Rimane, altresì, la possibilità
per i candidati di avvalersi
di codici commentati
con la giurisprudenza,
le leggi e i decreti legge.
Tali codici verranno consegnati
ed esaminati dalla
sottocommissione almeno
tre giorni prima dell’esame.
Quindi, l’esame continua
a mantenere le proprie caratteristiche,
almeno su
tale punto che aveva suscitato
grande clamore fra
gli aspiranti avvocati e
che lo contraddistingue
sia dal concorso notarile
che da quello per uditore
giudiziario.
Correzione degli
scritti
A partire dalla seconda
sessione successiva al
22/07/2003, esaurite le
operazioni di cui all'articolo
22, i presidenti delle
sottocommissioni di cui
all'articolo 22, comma 4,
del regio decreto-legge
1578, ne danno comunicazione
al presidente della
Corte di appello il quale,
anche per il tramite di
persona incaricata, dispone
il trasferimento delle
buste contenenti gli elaborati
redatti dai candidati
alla Corte di appello individuata
ai sensi dell'articolo
15, commi quarto e
quinto, presso la quale deve
essere effettuata la correzione,
a mezzo di consegna
all'ispettore di polizia
penitenziaria appositamente
delegato dal Capo
del dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria.
All'esito delle operazioni
di correzione degli elaborati,
il presidente della
Corte di appello dispone
il trasferimento alla Corte
di appello di appartenenza
dei candidati, presso la
quale ha luogo la prova
orale delle buste contenenti
gli elaborati, dei relativi
verbali attestanti le
operazioni di correzione e
dei giudizi espressi.
I compiti degli aspiranti
avvocati viaggeranno da
un luogo ad un altro, il
che non può che far presagire
tempi più lunghi
per le correzioni e forse
perdite ingiustificate di
elaborati.
Prova orale
A norma del comma 3
dell’articolo 17 bis del regio
decreto 37 del
22/01/1934, come modificato,
le prove orali dovranno
consistere: succinta
illustrazione delle prove
scritte; dimostrazione
di conoscenza dell’ordinamento
forense e dei diritti
e doveri dell’avvocato;
scelta fra esame di diritto
processale penale o
civile; discussione di brevi
questioni relative a cinque
materie da scegliersi
tra costituzionale; civile,
commerciale, lavoro, penale,
amministrativo, tributario,
internazionale
privato, comunitario ed
ecclesiastico.
Pertanto, tutto rimane come
prima tranne la novità
dell’introduzione del diritto
comunitario.
Inoltre, occorre segnalare
che la legge di conversione,
modificando la primaria
impostazione seguita
dal DL 112/2003 (che disponeva
l’esclusiva competenza
valutativa della
commissione abbinata, sia
per le prove scritte che
per le prove orali) ha previsto
che i giudizi sulla
prova scritta ed orale vengono
svolti da due commissioni
distinte. La commissione
abbinata tramite
il sorteggio sarà competente
per gli scritti, mentre
la commissione locale per
gli orali.
Quindi, il candidato si troverà
ad illustrare, in sede
di prova orale, i propri
elaborati scritti dinanzi ad
una commissione che non
ha esaminato i detti elaborati
e magari avrebbe dato
una votazione diversa.
Gli esami della Corte
di Appello di Trento
Da ultimo, preme rilevare
che sono state introdotte
speciali disposizioni in
considerazione del bilinguismo
in base al quale ai
sensi dell’articolo 6-bis,
per l'esame di abilitazione
alla professione forense
presso la Corte di appello
di Trento, sezione distaccata
di Bolzano, non si
applicano gli articoli 2 e 3
del presente decreto. Restano
ferme le disposizioni
previste dagli articoli
99 e 100 del testo unico
delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale
per il Trentino-Alto
Adige, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972,
n. 670, e dal decreto del
Presidente della Repubblica
574 15 luglio 1988, anche
per la composizione
della sottocommissione di
cui all'articolo 22, comma
4, del regio decreto-legge
1578, come sostituito dall'articolo
1-bis del presente
decreto.
di Giovanna Ranieri
Avvocato del Foro di Roma