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Famiglia: Un vizio della volontà: l’innamoramento
Posted by Vaccaro on Wednesday, March 30 @ 15:23:45 CEST
2003 Download periodico

Il contratto di matrimonio e il suo scioglimento: aspetti psicologici e giuridici



Sempre più numerosi sono gli incontri di studio e di approfondimento sul tema della crisi della famiglia, tanto da poter dire che si sta affermando una sempre maggiore sensibilità in riferimento all’insufficienza dell’approccio solo giuridico, o solo psicologico, in materia.
In buona sostanza l’evoluzione del costume, la sempre maggior incidenza della separazione nella normale vita di un individuo, non possono non stimolare gli addetti ai lavori ad una sempre maggiore attenzione alla necessaria interdisciplinarietà tra il dato psicologico ed il dato giuridico, nell’opera di consulenza che deve orientare la ricerca del paziente- cliente che abbia ad affrontare il ristabilimento di una sua propria esistenza, superato l’evento della separazione.
Il carico umano di rancore, delusione, sconfitta, paura e la sempre presente sensazione di dover fare i conti con gli aspetti umani del capitolo, magari formalmente chiuso, ma inconsciamente ancora da elaborare, necessita di una “ nuova figura” di professionista della materia.
Dal punto di vista prettamente giuridico, si può sostenere che l’aver disciplinato il “contratto” di matrimonio risponde alle esigenze della certezza dei rapporti sociali, solo che normativizzando tale istituto non ci si è resi conto che solo la punta dell’iceberg può essere contenuta nella dizione di “accordo tendente ad attribuire ai coniugi reciproci diritti e doveri”, mentre l’aspetto più profondo, le motivazioni più vere, che sono state il motore della scelta, poi concretizzatasi nella firma avanti all’Ufficiale dello Stato Civile, restano sommerse, salvo venire prepotentemente a farsi avanti nel momento della crisi.
Quando tutto è agito, deciso e proposto non più dalla volontà di costituire una famiglia, ma dalla diversa volontà di volersi liberare da un vincolo, del quale non ci si spiega più l‘esistenza.
Molte volte non si è in grado addirittura di comprendere come e perché si sia potuto sbagliare così tanto, nella scelta della persona, e di come si è stati improvvidi nel far divenire il coniuge titolare di riconoscimenti economicamente rilevanti ed ora non più giustificati, né giustificabili.
Tali sensazioni, nella loro umanissima contraddittorietà, sono comuni ad un altissimo numero di separandi, al di là della loro cultura, del loro censo e della loro appartenenza a professionalità che dovrebbero impedire di scivolare in “errori così evidenti”.
Dunque qualcosa che accomuna tutti, una volta alle prese con l’evento della crisi della famiglia, deve esserci, deve esistere un “minimo comune moltiplicatore delle problematiche”!
Che veste può darne un giurista, alla luce degli approfondimenti operati dalla cultura psicologica?
Il taglio giuridico non può che riguardare la volontà al momento della sua formazione, tralasciando i facilissimi luoghi comuni, non si può non sostenere con forza che “l’innamoramento” quale status mentale (innamoramento come proiezione di un’immagine ideale del partner presente nel mio inconscio e non corrispondente al dato qualitativo effettivo) presupposto ed intimamente collegato all’atto della formazione del contratto familiare, costituisce uno stato d’animo particolarissimo della volontà del soggetto che contrae il vincolo, con necessarie ricadute anche nel successivo momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale.
Certamente non è, o meglio non è ancora, immaginabile un intervento consulenziale preventivo, ma non v’è chi non veda come l’accordo matrimoniale fondi la sua esistenza su aspettative personalissime che, al momento della crisi relazionale, vengono vissute come inspiegabilmente tradite e diventino poi l’asse portante della conflittualità, della polemica sotterranea o esteriore, che caratterizza il momento della separazione ed il cui dato di maggior negatività è costituito dagli effetti e dalle ricadute di questa sulla serenità e su tutto lo sviluppo e la crescita della prole.
Ecco forse la ragione più profonda della necessità che si abbia a costruire un diverso approccio professionale ai vari aspetti della “crisi della famiglia”, se questa fosse solo uno scontro tra due parti contrattuali per ragioni di interessi, se si confrontassero solo aspetti di inadempimento contrattuale reciproci, e se il fallimento di un rapporto matrimoniale avesse ricadute solo per i sottoscrittori del contratto, certamente non si avvertirebbe, con tanta tensione, la necessità di fare qualcosa di più.
Ogni soluzione di una convivenza, ogni fallimento di una società familiare (ricomprendendo con questa espressione anche la famiglia di fatto) che abbia a dover regolare i propri conti, soprattutto comprendendo anche dei figli, non può che essere affrontata tenendo nel debito conto la particolarissima “volontà negoziale”, presente al momento della stipula dell’accordo familiare, e ricercando nella successiva modifica del dato di partenza, modifica vissuta come inspiegabile e fonte di delusione, la ragione profonda dei rancori delle delusioni e delle polemiche che ne sono alla base. Solo agendo su tali aspetti, solo rendendo intellegibile la ragione della modifica comportamentale, si potrà orientare la consapevolizzazione della crisi e si potrà immaginare di spegnere il rancore e di superare le polemiche.

di Giorgio Vaccaro
Avvocato del Foro di Roma

 
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