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Giustizia: La legittima difesa del senatore Cirami
Posted by De_Angelis on Wednesday, March 30 @ 16:37:24 CEST
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Alcuni parlamentari, tra i quali il famoso Cirami, hanno proposto una nuova normativa in materia di legittima difesa per dare più tutele ai cittadini



Precisare meglio il concetto di legittima difesa, in attesa di una più radicale riforma del codice penale. Questa l’intenzione dei promotori del disegno di legge che dovrebbe introdurre nell’attuale codice penale l’articolo 52 bis, recante norme sul «Diritto all’autotutela in un privato domicilio ».
Secondo i firmatari della proposta - tra questi i senatori Cirami, Gubetti, Centaro e Calderoli – il concetto di difesa di un diritto proprio od altrui dal pericolo attuale di un’offesa ingiusta, contenuto nel testo attuale dell’articolo 52 del codice penale, sarebbe talmente vago e generico da aver legittimato, finora, interpretazioni fin troppo garantistiche e discrezionali da parte dei giudici, al punto – si legge nel comunicato diramato dai firmatari della proposta – «... da vanificare la certezza del diritto». Gli stessi fanno proprio il pensiero espresso dal procuratore Carlo Nordio, Presidente della Commissione incaricata di riformare il codice penale, secondo il quale: «Le norme oggi in vigore pur consentendo teoricamente a chi si trova di fronte un rapinatore di reagire con le armi, di fatto lo espone ad un processo... Spesso si ritiene che la reazione a mano armata, anche in casa propria, ecceda il pericolo a cui si è esposti. Di conseguenza viene punita... Un codice di impronta liberale dovrebbe garantire la libertà all’individuo di difendersi anche quando non è presente la forza pubblica, avvalendosi di un suo diritto naturale».
Insomma, da un lato si rimprovera ai magistrati di garantire i diritti solo ai delinquenti, a discapito dei cittadini, che da vittime del reato divengono imputati, solo per aver difeso la propria vita, i propri beni o quelli dei loro familiari, in conseguenza di condotte criminose da loro non intraprese.
Dall’altro si vuole affermare – come espressione del diritto naturale all’autodifesa - il principio della sovranità del cittadino nel proprio domicilio, ovvero il diritto di reagire ad ogni sua limitazione con i mezzi che ritiene più opportuni.
L’articolo 52 bis così recita: -«Nel contrastare una violazione di domicilio finalizzata allo scopo di commettere reati, si configura in ogni caso come legittima difesa la condotta di chi: a) vedendo minacciata la propria vita o altrui incolumità, usa un’arma legalmente detenuta o qualsiasi altro mezzo idoneo per dissuadere o rendere sicuramente inoffensivo l’aggressore; b) vedendo minacciati i propri o altrui beni e constatata l’inefficacia di ogni invito a desistere dalla azione criminosa, per bloccarla usa qualsiasi mezzo idoneo o un’arma legittimamente detenuta, mirando alle parti non vitali di chi persiste nella minaccia».
In attesa di una più ampia riforma del codice penale, i cui tempi saranno prevedibilmente lunghi, l’introduzione di questa norma, secondo i proponenti, dovrebbe consentire di arginare immediatamente fenomeni odiosissimi, quali quelli delle rapine in ville o private abitazioni, particolarmente diffusi, specie in alcune parti d’Italia e tra fasce individuate di popolazione.
Nell’introduzione al disegno di legge sono gli stessi senatori proponenti a rilevare come «Con tragica monotonia si ripetono le rapine nelle case e nelle ville. Branchi di uomini feroci – italiani o stranieri che siano – non esitano a versare sangue innocente ed inerme, ad uccidere e torturare» e che «L’anticipazione di questo futuro punto del codice penale sarebbe anche un importante segnale all’opinione pubblica che esiste, nella maggioranza del Parlamento, una reale volontà di invertire la rotta, tutelando finalmente un po’ di più i cittadini onesti e un po’ meno i criminali».
I primi potranno reagire con le armi per tutelare i beni custoditi nelle proprie abitazioni, anche contro ladruncoli minorenni, ma non si tratterà di una licenza di uccidere estesa a tutti, perché sarà comunque la magistratura a dover accertare se la reazione del proprietario sia stata sproporzionata rispetto all’offesa.
E nel caso in cui il rapinatore andasse a rubare in casa di un ladro?

di Raffaella De Angelis
Avvocato del Foro di Roma

 
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