La difficile lettura dell’articolo 2 della Legge 431 del 1998 sull’applicazione
della nuova normativa
Come è noto i contratti
che si rinnovino
tacitamente
ai sensi della normativa
previgente hanno «ufficialmente
» ingresso nella
disciplina ordinaria della
nuova legge e, specificatamente,
nella previsione
dell’articolo 2, primo
comma, della legge medesima,
cito, avranno una
«durata non inferiore a
quattro anni, decorsi i
quali… sono rinnovati
per un periodo di quattro
anni», fatti salvi i casi di
diniego di rinnovo per tale
secondo quadriennio
nelle ipotesi descritte all’articolo
3, primo comma,
della legge 431 del
1998.
Qualche problema può (o
poteva) porsi in relazione
al momento perfezionativo
della fattispecie giuridica
del rinnovo tacito ai
fini della concreta individuazione
dei contratti che
transitano (o sono già
transitati) dalla vecchia
alla nuova normativa.
Al riguardo, giova sottolineare
che l’articolo 2
comma sesto della legge
431 del 1998 dispone che
la nuova normativa trova
applicazione per i contratti
stipulati prima del
30 dicembre 1998 (data
di entrata in vigore della
legge) che si rinnovino (e
non che si siano rinnovati),
per cui occorre avere
riguardo al decorso o meno
del termine - previsto
nella vecchia legge o di
quello più ampio convenuto
dalle parti nel contratto
- per la valida disdetta
della convenzione
locatizia.
Orbene, se il contratto è
già pervenuto alla sua
scadenza naturale in data
antecedente al 30 dicembre
1998 e, quindi, si è (o
si era) già rinnovato secondo
il regime previgente,
è a tutti gli effetti un
contratto in corso alla
predetta data e non sorge
alcun dubbio sull’assoggettamento
di esso al
vecchio regime giuridico;
tale contratto diverrà (o
sarà divenuto) oggetto di
attenzione della norma in
esame solo al momento
della sua successiva scadenza
(allorché, in mancanza
di disdetta, transiterà
- o sarà transitato -
nel nuovo regime dei
contratti liberi).
Qualora, invece, il contratto
non lo sia (o non
fosse) ancora pervenuto
alla scadenza naturale,
ma alla data del 30 dicembre
1998 sia (o fosse)
già spirato il termine
per comunicare la disdetta,
la fattispecie del rinnovo
tacito deve ritenersi
perfezionata secondo il
regime previgente e,
quindi, il contratto deve
ritenersi rinnovato per un
solo quadriennio decorrente
dalla scadenza naturale
anche se questa è
successiva al 30 dicembre
1998 secondo la vecchia
legge, per cui il rapporto
continua ad essere
regolato dalla normativa
previgente.
Ciò sia nell’ipotesi ordinaria
di rapporto soggetto
alla legge 392 del
1978 che in quella di
contratto stipulato secondo
la legge 359 del 1992,
ovviamente alla seconda
scadenza.
Viceversa, per i contratti
in corso de iure al 30 dicembre
1998 - per i quali
le parti erano ancora libere
di comunicare una
tempestiva disdetta idonea
a determinare legittimamente
la cessazione
del rapporto in corso - la
mancata disdetta configura
una manifestazione tacita
di volontà delle parti
(questa volta valutabile
alla luce della nuova legge
anziché della vecchia)
di far transitare la convenzione
locatizia secondo
la previsione di cui al
più volte ricordato articolo
2, comma sesto, della
legge 431 del 1998, nel
nuovo regime giuridico,
che comporta una durata
di «quattro anni + quattro
», anche se al canone
precedentemente pattuito,
perché, essendo ora libera
la sua determinazione, tale
libertà può esercitarsi
giuridicamente anche con
una manifestazione tacita
che riconfermi la vecchia
misura legale.
di Ernesto Palatta
Avvocato del Foro di Roma