Uno strumento al servizio dei cittadini e degli operatori del diritto
Nel mese di ottobre
2002 sono
stati resi noti i
dati relativi ai ricorsi
presentati dai consumatori
all’Ombudsman
bancario dal maggio
1993 al maggio 2002:
dei 16.532 ricorsi proposti,
1.655 sono stati archiviati,
3.933 sono stati
definiti in modo favorevole
ai clienti, 4.574 a
favore delle banche,
5.052 sono stati dichiarati
inammissibili.
L’Ombudsman è un organismo
collegiale che
ha il compito di dirimere
le controversie aventi ad
oggetto operazioni o servizi
prestati dalle banche
o dagli intermediari finanziari
ai consumatori.
Il difensore civico bancario
è costituito da cinque
membri: il presidente
è nominato dal Governatore
della Banca d'Italia,
due membri sono nominati
dall’Associazione
Bancaria Italiana, uno
dal Consiglio Nazionale
Forense e l’altro dal
Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti.
E’ stato istituito in seguito
ad un’iniziativa
dell’ABI, attraverso un
accordo che ha portato
all’emanazione del “Regolamento
dell’ufficio
reclami delle banche e
dell’ombudsman bancario”,
entrato in vigore il
15 aprile 1993. Con questo
regolamento è stato
istituito anche l’Ufficio
Reclami. Nel 2002 sono
state introdotte delle novità
relativamente a questa
forma veloce e gratuita
di risoluzione stragiudiziale
delle controversie,
che, a partire dal
1° gennaio dello scorso
anno, è applicabile anche
alle vertenze sorte
con gli intermediari finanziari
aderenti a tale
Accordo e riguarda questioni
quantificabili per
un valore di massimo
10mila euro, a fronte dei
precedenti 10 milioni di
lire. Il consumatore che
voglia esporre le proprie
doglianze deve seguire
la seguente procedura.
Deve innanzi tutto rivolgersi
all’Ufficio Reclami
entro due anni dall’esecuzione
dell’operazione
contestata, inviando
una lettera raccomandata
con avviso di ricevimento,
oppure consegnandola
allo sportello
presso cui viene intrattenuto
il rapporto, o anche
compilando un apposito
modulo, ove predisposto.
In caso di accoglimento
del reclamo viene
data una comunicazione
scritta indicante i tempi
tecnici entro i quali si
provvederà a risolvere il
problema. Qualora, invece,
l’Ufficio Reclami
non dovesse rispondere
entro il termine di 60
giorni, o di 90 nel caso
di reclami aventi ad oggetto
i servizi di investimento,
oppure il reclamo
venisse accolto, ma
non si procedesse a dare
attuazione alla decisione,
si potrà ricorrere all’Ombudsman.
Le condizioni
per potersi rivolgere
al difensore civico
bancario, quindi, sono le
seguenti: è stato presen-
tato ricorso all’Ufficio
reclami, e a questo non è
stata data risposta nei termini,
ovvero questa non
è favorevole al cliente, in
tutto o in parte, o non è
stata data attuazione alla
decisione; non è trascorso
un anno dalla presentazione
del reclamo o
dalla decisione dello stesso;
l’Autorità giudiziaria
o un Collegio arbitrale
non è stata precedentemente
investita della questione;
il danno subito
deve rivestire carattere
economico ed il valore
non deve superare i
10.000 euro (5.164,57
per operazioni o servizi
posti in essere prima del
1° gennaio 2002). Nel
caso in cui siano presenti
tutti i predetti requisiti di
ammissibilità, elencati all’articolo
7 del Regolamento,
il consumatore
potrà inviare la richiesta
all’Ombudsman bancario,
che ha sede in via
delle Botteghe Oscure,
46, 00186 Roma, tramite
lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno oppure
via posta elettronica all’indirizzo
om@abi.it, altrimenti
via fax al numero
06.6767400. La decisione
del ricorso viene
resa entro 90 giorni dal
ricevimento dello stesso,
ed è vincolante per la
banca o per l’intermediario.
Se questi non si
conformano a quanto in
essa stabilito, viene assegnato
un termine per
provvedere, decorso il
quale è resa pubblica l’inadempienza
a mezzo
stampa. Il ricorso all’Ufficio
Reclami o all’Ombudsman,
comunque, non
priva il cliente del diritto
di adire l’Autorità giudiziaria.
di Gianluca Di Ascenzo
Avvocato del Foro di Roma