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Famiglia: Il rischio audizione del minore
Posted by reboa on Friday, March 09 @ 18:13:32 CET
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Incontri interdisciplinari per definire la metodologia migliore.



La legge numero 54 del 8 febbraio 2006, conosciuta dal grande pubblico come la legge dell'affido condiviso, introduce, tra le tante novità, quella della previsione da parte del giudice “dell'audizione del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento” come recita la rubrica dell'art. 155 sexies II parte del primo comma.
In merito all'azione del magistrato il legislatore utilizza il termine “dispone l'audizione” che è termine non sottoposto a particolari istanze e/o richieste delle parti, e quindi ben può essere considerata come “attività obbligatoria”.
Tale attività obbligatoria introduce nel processo della separazione un “fatto nuovo”: i minori divengono protagonisti di una specifica attività. Ad oggi nulla disponendo di più preciso la legge, tutto il contesto dell'audizione è lasciato alla “sensibilità” del giudice.
Sono però intuitive le pressioni alle quali i minori verranno sottoposti da parte dell'ambiente familiare prima o in prossimità dell'audizione nel processo.
A tale proposito non possiamo non sottolineare che tale pressione potrà essere esercitata con dichiarazioni verbali o con atteggiamenti concludenti tali da indurre il piccolo a “dire” od a “patteggiare per qualcuno”.
Ecco perché si considera essenziale, proprio in questo momento di primo vigore della nuova legge, che introduce moltissime modifiche sostanziali nel “processo della famiglia” organizzare degli incontri interassociativi che possano mettere a confronto le esperienze ed i “sapere” delle parti professionali che si occupano della vicenda processuale.
Giudici per primi, ma anche consulenti dell'area psicologica ed avvocati esperti nella età evolutiva potranno, incontrandosi tra loro, mediare i diversi punti di vista, segnalando punti di approccio al problema che presi singolarmente rimarrebbero inascoltati.
I minori entrano nel processo più delicato: quello della loro famiglia.
Ogni sforzo dovrà essere compiuto affinché al disagio della separazione di mamma e papà non se ne debba aggiungere uno ulteriore: quello di essere stati “uditi”, ma non compresi, ascoltati, ma non capiti, o essere semplicemente stati inseriti come elemento di un processo senza voce e senza difesa.
L'obbiettivo della proposta di incontri interdisciplinari è quello di raggiungere una “definizione condivisa della metodologia migliore per procedere alla audizione dei minori”.
Se ad esempio porla in essere in via diretta od indiretta, alla presenza dei genitori o dei soli difensori, o se permettere alle parti di nominare immediatamente un loro esperto.
Il prodotto finale potrà essere un “protocollo” operativo che medi le diverse chiavi di lettura delle parti coinvolte con il preciso primario obiettivo di tutelare i piccoli.
Così operando si potrà sopperire alla genericità della norma e fornire una proposta di soluzione ai molti quesiti tra i quali possono essere individuati:
1) Individuare i casi in cui l'audizione dei minori debba considerarsi indispensabile e irrinunciabile;
2) Specificare le modalità con cui il detto o l'agito del minore possa essere riportato, nel rispetto della sua integrità psicologica;
3) Definire le modalità di informazione, anche quelle preliminari all'audizione, per rendere per il minore effettivo il diritto allo stesso riconosciuto dall'art 3 della Convenzione Europea di Strasburgo ratificata con la legge 77/2003.
Ma soprattutto evitare che i giudici siano costretti a dover immaginare soluzioni una diversa dall'altra con conseguente inaccettabile disparità di trattamento dei minori.

Di Giorgio Vaccaro
Avvocato del Foro di Roma presidente del circolo psicogiuridico di Roma

 
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