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Diritto: La pregiudiziale amministrativa
Posted by InGiustizia on Monday, November 26 @ 17:26:25 CET
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Uno scontro all'ultima sentenza.



La vexata quaestio della così detta pregiudiziale amministrativa, introdotta con la celeberrima sentenza n. 500/1999 (con la quale le SS.UU. della Cassazione nell’ammettere la risarcibilità del danno per lesione di interessi legittimi hanno escluso che la tutela risarcitoria fosse soggetta al preventivo annullamento dell’atto illegittimo ad opera del giudice ammnistrativo), è stata oggetto nell’ultimo anno di importanti interventi giurisprudenziali. Il dibattito è stato riacceso dall’emanazione di tre ordinanze (n.13659 del 13.6.2006, n. 13660 del 13.6.2006, n. 13911 del 15.6.2006) ad opera delle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione che hanno messo in evidenza ancora una volta le forti divergenze che sussistono tra la Suprema Corte e il Consiglio di Stato in relazione a tale argomento. Dal testo delle ordinanze può facilmente evincersi il chiaro orientamento della Cassazione a ritenere sussistente la giurisdizione del giudice ammnistrativo in caso di domanda di risarcimento del danno proposta in via autonoma rispetto a quella di annullamento dell’atto illegittimo.
La Suprema Corte muove dall’assunto che l’evoluzione dell’ordinamento ha portato ad un’omologazione degli interessi legittimi ai diritti soggettivi in relazione all’ambito delle tutele loro garantite: da una lettura costituzionalmente orientata dell’art.7 della legge n. 205/00, la Corte è arrivata a riconoscere che spetta al giudice amministrativo la giurisdizione anche solo in rapporto alla tutela risarcitoria autonoma in quanto questa costituisce l’unica strada per “garantire una tutela sostanziale degli interessi legittimi non difforme da ogni altra situazione protetta in rapporto alla tutela risarcitoria. Dalla premessa discende in modo necessario la conseguenza che il giudice amministrativo non possa, allo stato della legislazione, se non esercitare la giurisdizione che le norme gli attribuiscono quanto alla tutela risarcitoria autonoma, prescindendo dalle regole proprie della giurisdizione di annullamento”.
Al fine di garantire l’applicazione di tale principio nel corso dei procedimenti amministrativi, la Cassazione ha operato un chiaro rinvio all’art. 362 primo comma, c.p.c. : qualora il giudice amministrativo si rifiutasse di operare la tutela risarcitoria autonoma, tale decisione sarà sindacabile attraverso il ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione in quanto il giudice si sarà rifiutato di esercitare una giurisdizione che gli appartiene (“Il giudice amministrativo rifiuta di esercitare la giurisdizione e la sua decisione, a norma dell'art. 362, primo comma c.p.c, si presta a cassazione da parte delle sezioni unite quale giudice del riparto della giurisdizione, se l'esame del merito della domanda autonoma di risarcimento del danno è rifiutato per la ragione che nel termine per ciò stabilito non sono stati chiesti l'annullamento dell'atto e la conseguente rimozione dei suoi effetti.”).
Sul punto diversamente si pronuncia il Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez VI, n. 3338/2002, Cons, Stato Ad. Plen, 26 marzo 2003, n. 4 e e sent. n. 4008/2005).
Richiamando la sentenza della Corte Costituzionale 204/2004 i giudici di Palazzo Spada hanno sottolineato come il Giudice delle Leggi ha ritenuto il risarcimento del danno solo “uno strumento di tutela ulteriore, rispetto a quello classico demolitorio (e/o conformativo), da utilizzare per rendere giustizia al cittadino nei confronti della pubblica amministrazione”, uno strumento dunque che si affianca al potere di annullamento e che si compie mediante l’annullamento stesso.
Nella recente e innovativa sentenza 31 maggio 2007 n. 2822 la V Sezione del CdS si pronuncia in senso opposto rispetto al passato ritenendo che l’azione risarcitoria da lesione di interesse legittimo è proponibile innanzi al giudice amministrativo anche a prescindere dall’utile previo esperimento della domanda di annullamento.
La V Sezione ha sottolineato come le citate pronunce delle SS.UU. non si pongono in netto contrasto con il “denoto arresto rappresentato da Adunanza Plenaria n. 4/03, atteso che tracciano un possibile sbocco della successiva evoluzione ordinamentale recata dall’interpretazione che la Corte Costituzionale (con le note sent. n. 204/04 e n. 191/06) ha fornito alla tutela risarcitoria da lesione di interessi legittimi.”
Il problema della pregiudiziale è tuttora privo di una soluzione definitiva in quanto, nell’attesa decisione n. 9/2007, l’Adunanza Plenaria non si è pronunciata.

Di Lucia de Filippo

 
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