Uno scontro all'ultima sentenza.
La vexata quaestio della
così detta pregiudiziale
amministrativa,
introdotta con la celeberrima
sentenza n. 500/1999
(con la quale le SS.UU. della
Cassazione nell’ammettere
la risarcibilità del danno
per lesione di interessi legittimi
hanno escluso che la
tutela risarcitoria fosse soggetta
al preventivo annullamento
dell’atto illegittimo
ad opera del giudice ammnistrativo),
è stata oggetto
nell’ultimo anno di importanti
interventi giurisprudenziali.
Il dibattito è stato riacceso
dall’emanazione di tre ordinanze
(n.13659 del 13.6.2006, n. 13660 del
13.6.2006, n. 13911 del
15.6.2006) ad opera delle
Sezioni unite civili della
Corte di Cassazione che
hanno messo in evidenza
ancora una volta le forti divergenze
che sussistono tra
la Suprema Corte e il Consiglio
di Stato in relazione a
tale argomento. Dal testo
delle ordinanze può facilmente
evincersi il chiaro
orientamento della Cassazione
a ritenere sussistente
la giurisdizione del giudice
ammnistrativo in caso di
domanda di risarcimento
del danno proposta in via
autonoma rispetto a quella
di annullamento dell’atto illegittimo.
La Suprema Corte
muove dall’assunto che
l’evoluzione dell’ordinamento
ha portato ad un’omologazione
degli interessi
legittimi ai diritti soggettivi
in relazione all’ambito delle
tutele loro garantite: da una
lettura costituzionalmente
orientata dell’art.7 della legge
n. 205/00, la Corte è arrivata
a riconoscere che spetta
al giudice amministrativo
la giurisdizione anche solo
in rapporto alla tutela risarcitoria
autonoma in quanto
questa costituisce l’unica
strada per “garantire una tutela
sostanziale degli interessi
legittimi non difforme
da ogni altra situazione protetta
in rapporto alla tutela
risarcitoria. Dalla premessa
discende in modo necessario
la conseguenza che il
giudice amministrativo non
possa, allo stato della legislazione,
se non esercitare
la giurisdizione che le norme
gli attribuiscono quanto
alla tutela risarcitoria autonoma,
prescindendo dalle
regole proprie della giurisdizione
di annullamento”.
Al fine di garantire l’applicazione
di tale principio nel
corso dei procedimenti amministrativi,
la Cassazione
ha operato un chiaro rinvio
all’art. 362 primo comma,
c.p.c. : qualora il giudice
amministrativo si rifiutasse
di operare la tutela risarcitoria
autonoma, tale decisione
sarà sindacabile attraverso il
ricorso per cassazione per
motivi di giurisdizione in
quanto il giudice si sarà rifiutato
di esercitare una giurisdizione
che gli appartiene
(“Il giudice amministrativo
rifiuta di esercitare la giurisdizione
e la sua decisione,
a norma dell'art. 362, primo
comma c.p.c, si presta a
cassazione da parte delle sezioni
unite quale giudice del
riparto della giurisdizione,
se l'esame del merito della
domanda autonoma di risarcimento
del danno è rifiutato
per la ragione che nel termine
per ciò stabilito non
sono stati chiesti l'annullamento
dell'atto e la conseguente
rimozione dei suoi
effetti.”).
Sul punto diversamente si
pronuncia il Consiglio di
Stato (Cons. Stato, Sez VI,
n. 3338/2002, Cons, Stato
Ad. Plen, 26 marzo 2003, n.
4 e e sent. n. 4008/2005).
Richiamando la sentenza
della Corte Costituzionale
204/2004 i giudici di Palazzo
Spada hanno sottolineato
come il Giudice delle Leggi
ha ritenuto il risarcimento
del danno solo “uno strumento
di tutela ulteriore, rispetto
a quello classico demolitorio
(e/o conformativo),
da utilizzare per rendere
giustizia al cittadino nei
confronti della pubblica amministrazione”,
uno strumento
dunque che si affianca
al potere di annullamento
e che si compie mediante
l’annullamento stesso.
Nella recente e innovativa
sentenza 31 maggio 2007 n.
2822 la V Sezione del CdS
si pronuncia in senso opposto
rispetto al passato ritenendo
che l’azione risarcitoria
da lesione di interesse
legittimo è proponibile innanzi
al giudice amministrativo
anche a prescindere
dall’utile previo esperimento
della domanda di annullamento.
La V Sezione ha
sottolineato come le citate
pronunce delle SS.UU. non
si pongono in netto contrasto
con il “denoto arresto
rappresentato da Adunanza
Plenaria n. 4/03, atteso che
tracciano un possibile sbocco
della successiva evoluzione
ordinamentale recata
dall’interpretazione che la
Corte Costituzionale (con le
note sent. n. 204/04 e n.
191/06) ha fornito alla tutela
risarcitoria da lesione di
interessi legittimi.”
Il problema della pregiudiziale
è tuttora privo di una
soluzione definitiva in
quanto, nell’attesa decisione
n. 9/2007, l’Adunanza Plenaria
non si è pronunciata.
Di Lucia de Filippo