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Avvocatura: Caso Belloni la tesi non accolta dal TAR
Posted by InGiustizia on Wednesday, November 28 @ 18:32:02 CET
Articolo Download periodico Il caso Belloni – Cassiani non rappresenta semplicemente una polemica sui ruoli e sulle persone che ne sono protagoniste, ma tesi interessanti da seguire anche sul profilo più prettamente giuridico.



Il caso Belloni – Cassiani non rappresenta semplicemente una polemica sui ruoli e sulle persone che ne sono protagoniste, ma tesi interessanti da seguire anche sul profilo più prettamente giuridico.
E’ il motivo che ha spinto InGiustizia a dare spazio anche in questo numero ad una tesi autorevole: perché possa essere conosciuta dai nostri lettori.
Infatti il fatto che sia stata accolta una istanza di sospensiva non preclude tecnicamente la possibilità di rigetto del ricorso.
Nel frattempo è interessante leggere la memoria dell’avv. Lubrano in quanto vi sono dei passaggi che appaiono un velato attacco alle posizioni del presidente Cassiani, sia pure attutito dalla professionalità e signorilità del noto amministrativista. Si tratta di quegli avvertimenti a colpi di fioretto tipici dei grandi avvocati.
Si legge nel paragrafo ove si disquisisce sulla necessaria infondatezza o, in alternativa, sulla inammissibilità del ricorso: “Francamente, per un Avvocato (e, a maggior ragione, per un Consiglio dell’Ordine di Avvocati) è preferibile l’interpretazione che porta a ritenere un ricorso infondato nel merito piuttosto che inammissibile per ragioni procedurali (con problemi anche di responsabilità per danni e di carattere deontologico)”.
L’avv. Lubrano nella difesa dell’avvocato consigliere Belloni sostiene che, sebbene il “peso” elettorale di quest’ultimo fosse numericamente inferiore a quello dell’avvocato presidente Cassiani, mancherebbe un’ulteriore svolgimento della procedura per il quale si possa parlare di dimissioni del candidato romano, cioè la preventiva accettazione della carica da parte del soggetto che sia risultato eletto.
Infatti l’avv. Cassiani, in data 27 giugno 2007 con “dichiarazione ex art. 13 D.lvo 23/11/1944 n.382”, ha comunicato la propria “decisione di rinunciare alla nomina quale consigliere del Consiglio Nazionale Forense”.
Quindi, secondo la difesa dell’avv. Belloni, la Commissione Ministeriale ha solo preso dunque atto che doveva procedersi ad espungere l’avv. Cassiani e quindi, riunitasi il successivo 9 luglio 2007, ha disposto la proclamazione dell’avv. Belloni in funzione del fatto che quest’ultimo, nell’ambito della votazione del Distretto della Corte di Appello di Roma, risultava votato con ventitrè voti.
Sino a quel momento componente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rieti, l’avv.
Belloni ha quindi esercitato l’opzione ex art. 13, rinunciando alla carica reatina e acquisendo, quindi, titolo a partecipare al futuro insediamento del Consiglio Nazionale Forense.
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia in data 5 luglio 2007 il risultato delle elezioni, fu resa possibile la convocazione degli eletti per il 27 luglio 2007.
Questa prima seduta rappresenta l’oggetto della sospensione del TAR.
Quello che si cela dietro questa polemica che si combatterà nell’udienza di merito, lo lasciamo all’interpretazione dei lettori, non nascondendo il fatto, se non altro perché sin troppo evidente, che le battaglie pre-elettorali per il rinnovo dei Consigli dell’Ordine vengono da lontano, almeno nel Foro di Roma.

 
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