Il caso Belloni –
Cassiani non rappresenta
semplicemente
una polemica sui
ruoli e sulle persone
che ne sono protagoniste,
ma tesi interessanti
da seguire anche sul
profilo più prettamente
giuridico.
Il caso Belloni –
Cassiani non rappresenta
semplicemente
una polemica sui
ruoli e sulle persone
che ne sono protagoniste,
ma tesi interessanti
da seguire anche sul
profilo più prettamente
giuridico.
E’ il motivo che ha
spinto InGiustizia a dare
spazio anche in questo
numero ad una tesi
autorevole: perché possa
essere conosciuta dai
nostri lettori.
Infatti il fatto che sia
stata accolta una istanza
di sospensiva non
preclude tecnicamente
la possibilità di rigetto
del ricorso.
Nel frattempo è interessante
leggere la memoria
dell’avv. Lubrano in
quanto vi sono dei passaggi
che appaiono un
velato attacco alle posizioni
del presidente
Cassiani, sia pure attutito
dalla professionalità
e signorilità del noto
amministrativista. Si
tratta di quegli avvertimenti
a colpi di fioretto
tipici dei grandi avvocati.
Si legge nel paragrafo
ove si disquisisce sulla
necessaria infondatezza
o, in alternativa, sulla
inammissibilità del ricorso:
“Francamente,
per un Avvocato (e, a
maggior ragione, per un
Consiglio dell’Ordine
di Avvocati) è preferibile
l’interpretazione
che porta a ritenere un
ricorso infondato nel
merito piuttosto che
inammissibile per ragioni
procedurali (con
problemi anche di responsabilità
per danni e
di carattere deontologico)”.
L’avv. Lubrano nella
difesa dell’avvocato
consigliere Belloni sostiene
che, sebbene il
“peso” elettorale di
quest’ultimo fosse numericamente
inferiore a
quello dell’avvocato
presidente Cassiani,
mancherebbe un’ulteriore
svolgimento della
procedura per il quale
si possa parlare di dimissioni
del candidato
romano, cioè la preventiva accettazione della
carica da parte del soggetto
che sia risultato
eletto.
Infatti l’avv. Cassiani,
in data 27 giugno 2007
con “dichiarazione ex
art. 13 D.lvo
23/11/1944 n.382”, ha
comunicato la propria
“decisione di rinunciare
alla nomina quale consigliere
del Consiglio
Nazionale Forense”.
Quindi, secondo la difesa
dell’avv. Belloni,
la Commissione Ministeriale
ha solo preso
dunque atto che doveva
procedersi ad espungere
l’avv. Cassiani e
quindi, riunitasi il successivo
9 luglio 2007,
ha disposto la proclamazione
dell’avv. Belloni
in funzione del fatto
che quest’ultimo,
nell’ambito della votazione
del Distretto della
Corte di Appello di
Roma, risultava votato
con ventitrè voti.
Sino a quel momento
componente del Consiglio
dell’Ordine degli
Avvocati di Rieti, l’avv.
Belloni ha quindi esercitato
l’opzione ex art.
13, rinunciando alla carica
reatina e acquisendo,
quindi, titolo a partecipare
al futuro insediamento
del Consiglio
Nazionale Forense.
Pubblicato sul Bollettino
Ufficiale del Ministero
della Giustizia in
data 5 luglio 2007 il risultato
delle elezioni,
fu resa possibile la convocazione
degli eletti
per il 27 luglio 2007.
Questa prima seduta
rappresenta l’oggetto
della sospensione del
TAR.
Quello che si cela dietro
questa polemica che
si combatterà nell’udienza
di merito, lo lasciamo
all’interpretazione
dei lettori, non
nascondendo il fatto, se
non altro perché sin
troppo evidente, che le
battaglie pre-elettorali
per il rinnovo dei Consigli
dell’Ordine vengono
da lontano, almeno
nel Foro di Roma.