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Diritti: Il contratto di spedalità
Posted by InGiustizia on Thursday, January 15 @ 15:45:03 CET
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La responsabilità della struttura ospedaliera

La Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la recente sentenza 11 gennaio 2008, n. 577, ha dato una concreta soluzione e conferma ad una questione molto dibattuta in ambito giuridico. Si è occupata, infatti, della responsabilità della struttura sanitaria e del medico nei confronti del paziente, ai fini del riparto dell’onere probatorio. Si tratta di una responsabilità che assume una forte rilevanza in quanto relativa a violazioni incidenti sul bene della salute, tutelato e riconosciuto pienamente dalla Costituzione come diritto fondamentale.
Per questo motivo, è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico, poiché gli obblighi assunti da entrambe le strutture nei confronti del paziente sono perfettamente equivalenti, non sussistendo, dunque, limitazioni relative alla responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della loro natura. Ciò posto, è assolutamente necessario qualificare i rapporti giuridici intercorrenti tra la casa di cura e l’utente fruitore e tra questo e medico. Con riguardo al primo aspetto, occorre chiarire che il paziente che viene “accettato” in una struttura, per essere ricoverato o comunque sottoposto a visita ambulatoriale al fine di ottenere assistenza sanitariaospedaliera, contrae a tutti gli effetti un contratto di prestazione d’opera atipico cosiddetto di spedalità. Il rapporto che si instaura non si esaurisce, infatti, nelle prestazioni di cure mediche e chirurgiche, ma si estende anche alla messa a disposizione di personale medico ausiliario, paramedico, di medicinali, di tutte le attrezzature necessarie, nonché di tutti i rapporti tipicamente alberghieri di adeguato vitto e alloggio. Sul punto la Suprema Corte si è pronunciata mantenendo una linea piuttosto costante, qualificando la responsabilità dell’ente ospedaliero come contrattuale, sulla base dell’accettazione del paziente all’interno della struttura.
(Cass. Civ., sez. III, 13 aprile 2007, n. 8826; Cass. Civ, sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066). Quanto al rapporto medico-paziente, si configura una responsabilità di natura contrattuale, che trova la sua ragion d’essere nel rapporto obbligatorio cosiddetto “contratto sociale” qualificato intercorrente tra gli stessi. Giova ricordare che per molti anni la responsabilità della struttura era legata alla condotta colposa del medico operante presso la stessa.Solo di recente la giurisprudenza ha mutato orientamento considerando i due rapporti, ospedale-paziente e paziente- medico, in modo indipendente.
Pertanto, al contratto di spedalità, considerato come un autonomo e atipico contratto a prestazioni corrispettive, si applicano le ordinarie norme sull’inadempimento ex art. 1128 c.c.
Per quanto concerne, invece, il rapporto dell’ente con il medico, in relazione alle obbligazioni svolte dallo stesso all’interno della struttura, è opportuno abbandonare il richiamo alla disciplina del contratto d’opera professionale, considerando tale legame sulla base dell’art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, anche se non sono alle sue dipendenze. In base a tale ultimo assunto, l’ente sarà responsabile anche nei casi in cui il medico non è subordinato della struttura, purchè operi all’interno della stessa. La sentenza che si annota, inquadrando la responsabilità dell’ospedale e del medico come contrattuale, risolve il problema dell’onere della prova già affrontato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in termini più generali con sentenza n. 13533/2001. Sul punto, le Sezioni Unite hanno enunciato il principio secondo cui il creditore (paziente danneggiato) deve provare la fonte negoziale del suo diritto, l’aggravamento della sua patologia o l’insorgenza di un’affezione, nonchè l’inadempimento colposo del medico che ha provocato il danno.
Sarà, invece il debitore convenuto gravato dell’onere di provare il corretto adempimento della propria opera.

Tecla Cosentino

 
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