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Attualità: Il fascino discreto della...inammissibilità
Posted by InGiustizia on Thursday, January 15 @ 17:37:00 CET
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Il potere di disporre della vita altrui

Con la sentenza n. 27145 dell'11 novembre 2008 la Cassazione a Sezioni Unite ha messo la parola fine all'odissea giudiziaria di Eluana Englaro. Secondo la Corte il ricorso della Procura di Milano contro la sospensione dell'alimentazione forzata, autorizzata dalla Corte di Appello di Milano dopo il rinvio disposto dalla Cassazione con la sentenza 16.10.2007, è inammissibile.
La sentenza n. 27145 segue di appena un mese l'ordinanza 8 ottobre della Corte Costituzionale che ha dichiarato inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione sollevati da Camera e Senato nei confronti della Corte di Cassazione e della Corte milanese.
Sollecitudine encomiabile seppure non usuale in vicende non sostenute con uguale impegno dai mezzi di comunicazione. Il Procuratore Generale di Milano, afferma la Suprema Corte, non era legittimato ad impugnare il decreto della Corte di Appello. La motivazione della sentenza è frutto di una esegesi del sistema processuale di riferimento a prima vista meticolosa e attenta che però risente di vistose contraddizioni rispetto… al buon senso e a precedenti pronuncie della Suprema Corte in punto dei poteri di impugnazione del Pubblico Ministero.
A mente dell'art. 70 u.c. c.p.c, ricorda la Corte, il potere di intervento del pubblico ministero (“ Il P.M.........può intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse”) non attribuisce allo stesso il potere di impugnazione.
Questo, ricorda la Corte, è espressamente e tassativamente regolato dall'art. 72 del codice del processo civile e dunque è limitato alle cause matrimoniali, salvo quelle di separazione.
Restano dunque escluse le cause relative allo stato e alla capacità delle persone ( art. 70 n. 3) nelle quali il P.M. ha solo il potere di intervento; senza dire, aggiunge la Corte che le questioni di stato e capacità delle persone sono “esclusivamente quelle riguardanti la posizione soggettiva dell'individuo come cittadino o nell'ambito della comunità civile o familiare”.
Dunque, vien fatto di considerare, la decisione di vivere o morire, per di più adottata da soggetto diverso del titolare, non riguarda lo stato della persona; tesi questa comprensibile solo a studiosi bizantini del diritto ma non al senso comune. Ma non basta, avvedutasi del grave dubbio di incostituzionalità che pone siffatta lettura delle norme in esame, la Corte Suprema lo risolve e lo esclude affermando che nella specie è stato esercitato un diritto personalissimo (quello di porre fine alla vita n.d.r.), di spessore costituzionale nel quale il P.M. non può interferire fino al punto di impugnare la decisione che ha accolto la domanda del titolare. Stupefacente sofisma quando si consideri che nel caso di Eluana la decisione è stata assunta, come si sa, da un soggetto diverso dal titolare al quale viene riferita solo in virtù di una discutibile fictio iuris, quella della attribuzione al tutore del potere di disporre della vita dell’incapace.
Senza dire poi che in altre occasioni la stessa Corte Suprema ha riconosciuto al P.M. il diritto di impugnare sulla base di una “interpretazione costituzionalmente orientata“ della normativa di riferimento.
Vedasi la Sez. 1 7.03.2007 n. 5220 che ha riconosciuto al P.M. il potere di reclamo nel caso di rigetto dell'istanza di fallimento. Ma, si sa, il fallimento è certo cosa più importante della vita!!
Ci sarebbe materia per il sarcasmo tragico di Bunuel.
Vero è che l'inammissibilità è lo strumento elegante, seppure pilatesco, per evitare il merito spinoso dei problemi e respingerli sulla testa del malcapitato ricorrente sia esso pubblico o privato. Ma c'è di più. L’inammissibilità di questi tempi va di moda perché consente di risolvere la crisi della giustizia scoraggiando quanti tentano davanti alla Suprema Corte l'ultima chance della loro vicenda umana. Di qui la trovata della autosufficienza del ricorso, quella del quesito di diritto ( dura a scomparire), quella da ultimo del preventivo giudizio di ammissibilità dei ricorsi per cassazione, affidata a un Collegio di tre magistrati nel disegno di legge del Governo (atto Senato n.1082). Avanti di questo passo. La tentazione è forte.
Si arriverà forse, come si è fatto per i concorsi, a un test preliminare di ammissibilità, anche per i gradi di merito della giustizia, ispirandosi per i quesiti ai dialoghi di Luciano. Così la crisi della giustizia sarà risolta senza troppa fatica e soprattutto senza spese.

Giorgio Della Valle
Avvocato del Foro di Roma

 
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