Avvocati e trattamento dei dati personali
Il primo gennaio 2009, a
seguito della delibera
del Garante per la protezione
dei dati personali e
della sottoscrizione delle
associazioni di categoria, è
entrato in vigore il “Codice
di deontologia e di buona
condotta per il trattamento
dei dati personali per svolgere
investigazioni difensive
o per far valere o difendere
un diritto in sede giudiziaria”
La finalità del documento è
quella di fornire una disciplina
integrativa agli operatori
del settore e di chiarire
alcune incertezze applicative
sorte all’indomani
dell’entrata in vigore del
Testo Unico sulla privacy.
Il nuovo codice varato dall’Autorità
Garante per la
privacy si rivolge ad Avvocati
ed investigatori privati
da questi incaricati, dettando
una serie di regole operative
sul trattamento dei
dati personali compiuto nel
corso di indagini difensive
o nell’esercizio della difesa
di un diritto in sede giudiziaria
o stragiudiziale.
L’Avvocato dovrà, caso
per caso, predisporre modalità
di trattamento dei
dati personali idonee a garantire
l’effettivo rispetto
dei diritti, delle libertà e
della dignità degli interessati,
astenendosi, in applicazione
dei principi di finalità,
necessità, proporzionalità
e non eccedenza,
da qualsiasi forma di utilizzo
dei dati personali ulteriore
rispetto alla realizzazione
delle specifiche esigenze
difensive.
Il trattamento dei dati personali,
se effettuato nell’esercizio
di un diritto di difesa
in sede giudiziale, è
consentito anche in fase
precedente alla pendenza
del relativo procedimento.
Nel rispetto delle modalità
individuate dal Garante
per la privacy, il codice riconosce
la piena utilizzabilità,
da parte del difensore,
dei dati personali contenuti
in pubblici registri,
elenchi, albi, atti o documenti
conoscibili da
chiunque, nonché in banche
di dati, archivi ed elenchi,
ivi compresi gli atti
dello stato civile, dai quali
possono essere estratte lecitamente
informazioni
personali riportate in certificazioni
ed attestazioni
utilizzabili ai fini difensivi.
E’ altresì riconosciuta la
piena utilizzabilità di atti,
annotazioni, dichiarazioni
ed informazioni acquisite
nell’ambito di indagini difensive
ai sensi degli artt.
391 bis, 391 ter e 391 quater
c.p.p.. La definizione di
un grado di giudizio o la
cessazione di un incarico
non comporta un’automatica
dismissione dei dati.
Il difensore, infatti, ferma
restando la liceità dell’utilizzazione
in forma anonima
per finalità scientifiche,
potrà conservare i dati precedentemente
acquisiti,
qualora ciò risulti opportuno
in relazione ad ipotizzabili
altre esigenze difensive
della parte assistita o del
titolare del trattamento.
Tuttavia, in caso di revoca o
di rinuncia al mandato, il difensore
è tenuto a rimettere
la documentazione acquisita
al legale che subentra formalmente
nella difesa.
Roberto Gallucci