Sentenza n.29936 del 22 dicembre 2008
Con sentenza n.
29936 del 22 dicembre
2008, la Cassazione
ha affermato che in
caso di licenziamento inefficace,
la previsione di condanna
del datore di lavoro al
pagamento dei contributi
previdenziali non può essere
esclusa nel caso in cui la
mancata reintegrazione dipenda
dalla intervenuta cessazione
dell’attività aziendale,
in quanto il rapporto di
lavoro deve ritenersi ricostituito
nel lasso di tempo intercorrente
tra il licenziamento
operato dal datore e
la risoluzione del rapporto a
causa della suddetta cessazione
di attività.