Riconosciuto come voce autonoma nella fattispecie di reato
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 13546 del 12 giugno
2006, in riferimento ad un’ipotesi di uccisione di
stretto congiunto, in conseguenza di sinistro stradale, ha
riconosciuto il danno esistenziale come autonoma voce di danno,
per la prima volta, dopo che le Sezioni Unite ne avevano
individuato le caratteristiche, collocandola e collegandola al
danno morale soggettivo e al danno biologico e ponendola all’interno
della più ampia categoria del danno non patrimoniale
di cui all’art. 2059 cod. civ.. Il danno esistenziale, pertanto, può
essere definito quale insieme di tutte le ripercussioni negative
derivanti dall’ingiusta lesione di diritti costituzionalmente garantiti,
quale danno alla qualità della vita. Ribadendo, come il
danno esistenziale, a differenza del danno morale soggettivo,
debba obiettivamente essere considerato diversamente dal danno
biologico, a prescindere dalla accertabilità in sede medico
legale. Il danno esistenziale si deve sostanziare in una modificazione
peggiorativa della personalità dell’individuo, in presenza
di lesione di interessi essenziali della persona, come quelli
costituzionalmente garantiti (salute, reputazione, libertà di pensiero,
famiglia, etc.).