La parola a Mario Scialla, Presidente dell'Associazione Forense di Roma
La delega di funzioni da
parte del datore di lavoro,
ove non espressamente
esclusa, è ammessa con
specifici limiti e condizioni. In
particolare essa deve risultare
da atto scritto recante data certa,
attribuisca al delegato tutti i
poteri di organizzazione, gestione
e controllo richiesti dalla
specifica natura delle funzioni
delegate e l'autonomia di spesa
necessaria allo svolgimento delle
funzioni delegate. Il delegato
deve possedere, inoltre, tutti i
requisiti di professionalità ed
esperienza richiesti dalla specifica
natura delle funzioni delegate.
E’ bene sottolineare infine
che la delega di funzioni non
esclude l'obbligo di vigilanza in
capo al datore di lavoro in ordine
al corretto espletamento da
parte del delegato delle funzioni
trasferite. Il pur legittimo esercizio
della delega,quindi, non
esclude il persistente obbligo di
controllo e vigilanza sulle modalità
di esercizio dell'attività
delegata da parte del datore di
lavoro che è il primo e principale
destinatario degli obblighi
di assicurazione, osservanza e
sorveglianza delle misure e dei
presidi di prevenzione antinfortunistica.
Occorre l’obbligo, anche,
ricordare che il datore di
lavoro non può delegare le attività
relative alla valutazione di
tutti i rischi con la conseguente
adozione delle necessarie procedure
e la designazione del responsabile
del servizio di prevenzione
e protezione dai rischi.
Le conseguenze della responsabilità
datoriale sono molteplici:
si va dalle conseguenze
pubblicistiche a quelle penali,
dalle conseguenze amministrative
a quelle risarcitorie in caso
di danno. Pertanto la violazione
delle norme antinfortunistiche
può comportare riflessi sanzionatori
interdittivi o nei casi più
gravi di natura penale. Ad
esempio è prevista la sospensione
dell’attività imprenditoriale
in caso di gravi e reiterate violazioni
in materia di tutela della
salute e sicurezza sul lavoro
graduate in relazione alla tipologia
ed alle conseguenze della
violazione. Sono presenti inoltre
significativi oneri economici
a seguito dei rischi legati alla
responsabilità datoriale che si
articola in responsabilità diretta
verso i lavoratori dipendenti e
non,responsabilità personale dei
dipendenti,dei preposti e dei
prestatori di lavoro e gli oneri
per una eventuale difesa e i relativi
riflessi pubblicistici. Una
buona soluzione per la copertura
da tali oneri è disporre di un opportuno
supporto assicurativo.
Infatti nel quadro di un programma
di protezione del patrimonio
aziendale lo strumento assicurativo
integra i programmi di prevenzione
permettendo di evitare
rilevanti immobilizzazioni a copertura
del rischio potenziale ,ottimizzare
il costo della produzione,
proteggere gli investimenti
da eventi atipici gravi, ridurre la
volatilità dei risultati attesi ed infine
tutelare l’immagine commerciale
e la reputazione economica
dell’impresa e dei suoi
esponenti. Il contenuto della copertura
assicurativa è quello di
tenere indenne l'imprenditore-assicurato
dall’azione di regresso
esercitabile dall’INAIL, dalle
azioni direttamente esercitabili
dall'infortunato (o dai suoi superstiti)
a titolo di risarcimento
del danno "differenziale",dalle
azioni direttamente esercitabili
dall'infortunato, dai suoi superstiti
o da altri legittimati, a titolo
di risarcimento dei danni non
coperti dall'assicurazione di legge.
Nell’ambito del carattere
della copertura assicurativa i
soggetti della garanzia sono i dipendenti
Inail e non Inail,i prestatori
di lavoro ex legge Biagi, i
prestatori d’opera dipendenti e
non ed infine i prestatori di lavoro
occasionale. Per quanto riguarda
la tutela dei preposti la
garanzia copre anche la responsabilità
personale dei dipendenti
dell'Assicurato (ivi compresi i
dirigenti, i quadri, i preposti ed
il dipendente nominato,come responsabile
del servizio di prevenzione
e protezione),i tirocinanti
ed i prestatori di lavoro dei
quali l’Assicurato si avvale in
conformità al d.lgs. 276/2003.
Infine gli eventi assistiti sono gli
infortuni che determinano la
morte,l’invalidità permanente e
la malattia professionale (per i
dipendenti) tabellata e riconosciuta
dalla magistratura. La garanzia
assicurativa può essere
estesa anche alle responsabilità
delle imprese appaltatrici per
infortuni sul lavoro nel presupposto
che sia verificata la regolarità
dell’impresa appaltatrice
sul piano autorizzativo e contributivo che sia condotta una preventiva
analisi delle capacità
tecniche e finanziarie (assicurative)
dell’impresa stessa e che ci
sia una stretta correlazione tra
infortunio e attività commissionata.
Infine l’assicuratore sostiene
le spese per resistere all'azione
promossa contro l'assicurato
entro il limite di un importo pari
al quarto del massimale stabilito
per il danno cui si riferisce la
domanda. Tale previsione, connessa
al profilo risarcitorio del
rischio, può essere ulteriormente
integrata con autonoma copertura
di tutela legale.