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Lavoro: L'esercizio della delega del datore di lavoro
Posted by InGiustizia on Tuesday, February 10 @ 16:24:50 CET
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La parola a Mario Scialla, Presidente dell'Associazione Forense di Roma

La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con specifici limiti e condizioni. In particolare essa deve risultare da atto scritto recante data certa, attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate e l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate. Il delegato deve possedere, inoltre, tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.
E’ bene sottolineare infine che la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. Il pur legittimo esercizio della delega,quindi, non esclude il persistente obbligo di controllo e vigilanza sulle modalità di esercizio dell'attività delegata da parte del datore di lavoro che è il primo e principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica.
Occorre l’obbligo, anche, ricordare che il datore di lavoro non può delegare le attività relative alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione delle necessarie procedure e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Le conseguenze della responsabilità datoriale sono molteplici: si va dalle conseguenze pubblicistiche a quelle penali, dalle conseguenze amministrative a quelle risarcitorie in caso di danno. Pertanto la violazione delle norme antinfortunistiche può comportare riflessi sanzionatori interdittivi o nei casi più gravi di natura penale. Ad esempio è prevista la sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro graduate in relazione alla tipologia ed alle conseguenze della violazione. Sono presenti inoltre significativi oneri economici a seguito dei rischi legati alla responsabilità datoriale che si articola in responsabilità diretta verso i lavoratori dipendenti e non,responsabilità personale dei dipendenti,dei preposti e dei prestatori di lavoro e gli oneri per una eventuale difesa e i relativi riflessi pubblicistici. Una buona soluzione per la copertura da tali oneri è disporre di un opportuno supporto assicurativo.
Infatti nel quadro di un programma di protezione del patrimonio aziendale lo strumento assicurativo integra i programmi di prevenzione permettendo di evitare rilevanti immobilizzazioni a copertura del rischio potenziale ,ottimizzare il costo della produzione, proteggere gli investimenti da eventi atipici gravi, ridurre la volatilità dei risultati attesi ed infine tutelare l’immagine commerciale e la reputazione economica dell’impresa e dei suoi esponenti. Il contenuto della copertura assicurativa è quello di tenere indenne l'imprenditore-assicurato dall’azione di regresso esercitabile dall’INAIL, dalle azioni direttamente esercitabili dall'infortunato (o dai suoi superstiti) a titolo di risarcimento del danno "differenziale",dalle azioni direttamente esercitabili dall'infortunato, dai suoi superstiti o da altri legittimati, a titolo di risarcimento dei danni non coperti dall'assicurazione di legge.
Nell’ambito del carattere della copertura assicurativa i soggetti della garanzia sono i dipendenti Inail e non Inail,i prestatori di lavoro ex legge Biagi, i prestatori d’opera dipendenti e non ed infine i prestatori di lavoro occasionale. Per quanto riguarda la tutela dei preposti la garanzia copre anche la responsabilità personale dei dipendenti dell'Assicurato (ivi compresi i dirigenti, i quadri, i preposti ed il dipendente nominato,come responsabile del servizio di prevenzione e protezione),i tirocinanti ed i prestatori di lavoro dei quali l’Assicurato si avvale in conformità al d.lgs. 276/2003.
Infine gli eventi assistiti sono gli infortuni che determinano la morte,l’invalidità permanente e la malattia professionale (per i dipendenti) tabellata e riconosciuta dalla magistratura. La garanzia assicurativa può essere estesa anche alle responsabilità delle imprese appaltatrici per infortuni sul lavoro nel presupposto che sia verificata la regolarità dell’impresa appaltatrice sul piano autorizzativo e contributivo che sia condotta una preventiva analisi delle capacità tecniche e finanziarie (assicurative) dell’impresa stessa e che ci sia una stretta correlazione tra infortunio e attività commissionata.
Infine l’assicuratore sostiene le spese per resistere all'azione promossa contro l'assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito per il danno cui si riferisce la domanda. Tale previsione, connessa al profilo risarcitorio del rischio, può essere ulteriormente integrata con autonoma copertura di tutela legale.

 
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