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Avvocatura: Camera Penale di Roma
Posted by Reboa on Thursday, April 16 @ 17:32:40 CEST
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Una istanza "tutto pepe"

La Camera Penale di Roma (C.P.R.) non si è limitata a distribuire ai propri associati la “delega-standard” anti-sciopero di cui sopra, ma anche una “istanzina” parecchio pepata post-defenestramento dalle cancellerie, ove la delega di prima non avesse funzionato a dovere…
“Istanzina” per modo di dire, giacché si compone di quattro paginette fitte fitte, indirizzate al Presidente dell’Ufficio G.i.p. del Tribunale di Roma, che contengono pedisseque ed esaustive indicazioni sul “gran rifiuto” incassato dal collaboratore del legale istante in merito a un procedimento penale (data, giorno, indicazione dell’ufficio…ecc.).
Si prosegue con argomentazioni in fatto e diritto tese a contestare, anzi a smontare, la dinamica messa in atto da parte delle cancellerie con lo sciopero bianco, ivi comprese pertinenti riferimenti «alla designazione da parte del titolare del trattamento di incaricati e di eventuali responsabili del trattamento, considerata la facoltà di avvalersi di soggetti che possono utilizzare legittimamente i dati (colleghi, collaboratori, corrispondenti, domiciliatari, sostituti, periti, ausiliari e consulenti che non rivestano la qualità di autonomi titolari del trattamento)».
Il tutto basato su puntuali richiami alla normativa in materia di privacy ed al Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, approvato dal Garante per la protezione dei dati personal nel 2008.
Infatti tale Codice individua precise regole di comportamento che individuano le modalità di trattamento da rispettare qualora ci si avvalga di collaboratori, dipendenti o ausiliari: vi sono concrete indicazioni in ordine alle modalità che tali soggetti devono osservare, a seconda del loro ruolo (ad es. sostituto processuale, praticante avvocato con o senza abilitazione al patrocinio, ecc.).
Viene richiamata anche l’autorizzazione n. 4 del 2008 con cui il Garante per la protezione dei dati personali ha autorizzato «i liberi professionisti iscritti in albi professionali al trattamento di dati anche sensibili senza il consenso, se finalizzato a far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria» riconoscendo loro «la facoltà di designare quale responsabili o incaricati del trattamento i sostituti, gli ausiliari, i tirocinanti e i praticanti presso il libero professionista», i quali possono avere accesso ai taluni dati seppur strettamente pertinenti alla tipologia di collaborazione da essi prestata.
Il modello prosegue con la puntigliosa analisi delle norme del codice di procedura penale sul sostituto del difensore di fiducia o d’ufficio, pure invocate dai promotori dello sciopero, analisi che si conclude con l’assunto che il «sostituto processuale del difensore è quel soggetto processuale che sostituisce il titolare della difesa nel processo, nel dibattimento e ne esercita i diritti ed i doveri» e che il difensore non debba nominare un sostituto processuale per attività quali i controlli in cancelleria le richieste di informazioni sullo stato dei procedimenti, la visione dei fascicoli, l’estrazione di copia degli atti ed il deposito di atti ed istanze. Nel gergo, i c.d. “giri”.
L’istanza chiede al Presidente adito dell’Ufficio G.i.p. di intervenire con disposizioni che interrompano le prassi che sono alla base del c.d. “sciopero bianco” [vedi articolo sopra, N.d.R.] e diano la possibilità ai collaboratori o gli ausiliari degli studi legali, debitamente delegati dai difensori titolari del trattamento dei dati personali, di svolger, appunto i c.d. “giri”...Purtroppo le disposizioni richieste non sono state accordate.

Rodolfo Capozzi
Avvocato del Foro di Roma

 
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