I crediti formativi
Il Consiglio nazionale forense ha approvato il
nove aprile scorso una circolare (N. 12-C-2009)
sul Regolamento della formazione continua relativa
alla progressione nell’introduzione dell’obbligo formativo per gli avvocati iscritti all’albo, con l’obiettivo di indicare il totale dei crediti formativi
e i minimi annui che i nuovi iscritti all’albo dovranno
conseguire nel relativo triennio formativo.
Sulla base di calcoli fondati su criteri di proporzionalità e progressività i regimi previsti sono i seguenti: per il triennio formativo 2009-
2011 ogni iscritto nell’anno 2008, per il quale il triennio formativo ha inizio il 1° gennaio 2009, dovrà conseguire almeno 68 crediti formativi
(di cui almeno 9 in materia di ordinamento forense,
previdenza e deontologia) con un minimo di:12
crediti per il 2009; 18 crediti per il 2010; 20 crediti per il 2011. Per il triennio formativo 2010-2012, il totale dei crediti per ogni iscritto nell’anno 2009, per il quale il triennio formativo ha inizio il 1° gennaio 2010, ammonta a 83 (di cui almeno
12 in materia di ordinamento professionale, previdenziale e deontologia), con un minimo di: 18 crediti per il 2010; 20 crediti per il 2011; 20 crediti per il 2012. Secondo le disposizioni del Regolamento, l’obbligo formativo decorre dal primo
gennaio dell’anno solare successivo a quello di iscrizione all’albo o di rilascio del certificato di compiuta pratica (articolo 2). In particolare è previsto che: a) in via transitoria gli iscritti all’albo
anteriormente alla data del 1° gennaio 2008 per il
triennio formativo 2008-2010 devono conseguire 50
crediti formativi con un minimo di 9 crediti nel 2008, 12 crediti nel 2009 e 18 crediti nel 2010; b) dal primo gennaio 2011 il sistema andrà a regime e gli iscritti all’albo anteriormente alla data del primo gennaio 2011 dovranno conseguire
almeno 90 crediti, di cui almeno 15 in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia, con un minimo di 20 per ogni anno.
Carmen Langellotto