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Diritto: Il punto della giurisprudenza
Posted by Reboa on Monday, July 20 @ 19:27:03 CEST
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Applicazione ex-officio della sanzione sostitutiva in appello

Una delle tematiche che, da tempo, ha visto maggiormente divisa la giurisprudenza del Supremo Collegio è da ritenersi certamente quella concernente la possibilità - da parte del giudice dell’appello - di applicare ex officio una sanzione sostitutiva della pena detentiva.
I dubbi sorti al riguardo prendono infatti le mosse dal “criptico” dato normativo dell’art. 597 c.p.p. . Al comma V di tale disposizione, il Legislatore ha difatti previsto che con la sentenza pronunziata in Appello possano essere applicate - anche di ufficio - la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, nonché la possibilità di effettuare, quando occorre, il giudizio di comparazione a norma dell'articolo 69 del c.p. . Nessun riferimento è invece stato fatto alla facoltà in capo al Giudicante di applicare ex officio pene sostitutive a quella detentiva come previsto dall’art. 53 della l. n. 689/81. Ed invero, proprio il silenzio serbato dalla norma sulla problematica in esame ha dato vita ad un accesso contrasto giurisprudenziale, a tutt’oggi irrisolto. Secondo un primo filone giurisprudenziale, infatti, in tema di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice di appello che non sia investito - con i motivi di impugnazione della censura relativa alla mancata applicazione della pena sostitutiva - non potrebbe concedere d'ufficio la pena sostitutiva, pur se richiesta dalla parte in sede di giudizio d'appello (Cass. pen. n. 31024/02). E ciò in quanto l'espressa previsione delle facoltà attribuite tassativamente ex officio al giudice di appello (fra cui non rientra la sostituzione della sanzione detentiva) precluderebbe un'applicazione estensiva o analogica della norma in questione e, quindi, un ampliamento, tramite l'interpretazione giurisprudenziale, dei poteri discrezionali specificamente conferiti al medesimo giudice.
A ciò – a detta dei fautori di tale orientamento - si aggiungerebbe la natura eccezionale della disposizione in esame, costituente deroga al principio generale dell'effetto devolutivo dell'appello stabilito dall'art. 597, comma 1, c.p.p., con conseguente sua inapplicabilità, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, al di fuori dei casi espressamente consentiti. Di segno opposto al predetto indirizzo che – come visto – tende a privilegiare il dato letterale della norma, paiono essere due interessanti sentenze del 1996 ed una sentenza del 2005. In tali pronunzie, la Corte di cassazione ha difatti statuito che, seppur in assenza di uno specifico riferimento normativo in senso affermativo, sarebbe del tutto incoerente – tenuto conto anche dell’assenza di un esplicito divieto – precludere al giudice d’appello la possibilità di concedere d’ufficio la sanzione sostitutiva, che comporta un beneficio indubbiamente meno consistente di quello derivante da facoltà esercitabili d’ufficio, quali la sospensione condizionale della pena; la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale o la possibilità di effettuare, quando occorre, il giudizio di comparazione a norma dell'articolo 69 del c.p. (Cass. pen. 5/5/1996; Cass. pen., n. 9496/2005). A metà strada fra gli anzidetti opposti indirizzi del Supremo Collegio, si segnala un recente filone giurisprudenziale, in virtù del quale si dovrebbe riconoscere al giudice d'appello il potere discrezionale di intervenire sulla pena, e quindi anche di concedere di ufficio la sanzione sostitutiva, allorquando sia stato devoluto al giudizio della Corte il punto relativo al trattamento sanzionatorio e qualora di essa vi sia stata esplicita richiesta da parte dell'imputato (Cass. pen. n. 786/2006). In altri termini, seguendo tale impostazione, il giudice d’appello potrà, anche d’ufficio, intervenire sulla pena, sostituendo la pena detentiva con pene “alternative”, al realizzarsi della duplice condizione della devoluzione alla sua cognizione del punto della sentenza impugnata inerente al trattamento sanzionatorio e della sussistenza di una esplicita richiesta di tal genere da parte dell’imputato o del suo difensore. Tale conclusione – pienamente condivisa anche dallo Scrivente – superando le già evidenziate divisioni legate alla diversa interpretazione dell’art. 597 c.p.p., si pone peraltro perfettamente in linea con la previsione di cui all’art. 58 della l.n. 689/81, che consente al giudice di sostituire la pena detentiva e tra le pene sostitutive scegliere quella più idonea al reinserimento sociale del condannato.

Francesco Salamone
CULTORE DI DIRITTO DELL’ECONOMIA PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

 
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