Un nuovo destino per l'indennizzo diretto
Ricordo la prima volta
che ho letto il testo
del nuovo codice delle
assicurazioni elaborato dal
Ministro dello Sviluppo Economico
On. Marzano, correva
l’anno 2004, il Presidente del
Consiglio dei Ministri Berlusconi
(aveva vinto le elezioni
nel 2001), lessi le novità sul
terzo trasportato ed in materia
di F.G.V.S.e lo trovai un testo
equilibrato ed in linea con la
legge delega. Poi ci furono le
elezioni regionali del 2005,
vinse il centrosinistra, arrivò
un rimpasto di governo, venne
sostituito l’On. Marzano
con l’On. Scajola (dimissionario
dal Ministero degli Interni
qualche anno prima dopo
l’omicidio del prof. Biagi).
Non appena si insediò il Ministro
chiesi un nuovo incontro
al Ministero dello Sviluppo
Economico, venni ricevuto
unitamente ad alcuni colleghi
dal Sottosegretario On. Cota
(all’epoca Consigliere regionale
della Lega Nord, avvocato
penalista di Novara) il quale
ci riferì che era intenzione
del Ministero di far ridurre le
polizze assicurative e che per
raggiungere questo obiettivo
anche gli avvocati dovevano
fare dei sacrifici ed in conclusione
avrebbero aggiunto al
testo del codice delle assicurazioni
l’indennizzo diretto. Nonostante
tutti i tentativi di far
comprendere al Sottosegretario
l’impossibilità che in l’Italia
le polizze assicurative possano
diminuire, che le norme
devono essere emanate nel rispetto
della Carta Costituzionale,
proposi un tavolo tecnico
tra avvocati, magistrati, assicuratori
e governo per elaborare
un testo di legge equilibrato.
Ci rispose che il Ministero
aveva incontrato le associazioni
dei consumatori e che
il nuovo testo con l’aggiunta
dell’indennizzo diretto era
piaciuto a tutti (evviva)!!!
Nei mesi successivi insieme
ad un gruppo di amici abbiamo
costituito l’A. D. U. AS.
(associazione danneggiati ed
utenti assicurativi) con l’unico
obiettivo di tutelare i cittadini
danneggiati al fine di ottenere
un giusto ed equo risarcimento
del danno. Volevamo difendere
il cittadino danneggiato
che con l’indennizzo diretto,
oltre ad avere già l’obbligo di
stipulare un contratto assicurativo,
doveva far valutare i
danni fisici, morali e materiali,
accettare l’assistenza tecnica
della propria compagnia
assicuratrice. Inoltre, quest’ultima
risarciva i danni e
consigliava se il risarcimento
era corretto, fuori gli avvocati
dal risarcimento, se lo vuoi
caro danneggiato te lo paghi
da solo. Come poteva un danneggiato
conoscere il valore
del risarcimento, chi gli
avrebbe detto se l’offerta era
adeguata all’effettivo danno
subito??? L’indennizzo diretto
… diretto a chi!!!
L’8.12.2005 scrissi per
l’A.D.U.AS. una memoria al
Consiglio di Stato che doveva
emettere il proprio parere
consultivo, il testo dell’indennizzo
diretto fu rispedito al
mittente (Ministero dello Sviluppo
Economico) in quanto
non c’era alcun risparmio sulle
polizze dei cittadini a fronte
di un’evidente riduzione
delle tutele per i danneggiati.
Il 15.12.2005 l’A.D.U.AS organizzò
una manifestazione al
Ministero dello Sviluppo
Economico con tanto di Carabinieri
in assetto antisommossa
e fu bloccata via veneto.
Ritornai al Ministero dello
Sviluppo Economico, fui ricevuto
dal Responsabile dell’Ufficio
Legislativo, in quell’incontro
rilevai che il testo
dell’art. 149 del Codice delle
Assicurazioni non poteva funzionare,
c’era una sproporzione
tra le parti, da un lato il
soggetto economicamente più
forte con a disposizione tecnici,
medici, liquidatori, capacità
economiche, dall’altro un
cittadino danneggiato che da
solo doveva affrontare “golia”,
senza avere le capacità
economiche e la preparazione
giuridica. Il danneggiato per
scrivere la richiesta danni incontrava
una serie di trappole
che consentivano alle compagnie
di assicurazioni di non
risarcire i danni, quest’ultime
avrebbero aperto due sinistri,
ed avevano interesse a risarcire
entrambi i danneggiati in
concorso di colpa, così non si
riducevano le polizze, ma si
incrementavano i premi.
Inoltre, la legge delega non
prevedeva di escludere dai
giudizi il litisconsorte necessario,
l’interrogatorio formale
del convenuto ed i giudici come
potevano condannare il
responsabile civile che non
era stato citato in giudizio.
La risposta del responsabile
dell’ufficio legislativo del Ministero
fu imbarazzante: “avvocato
la legge è fatta così
perché la vuole così il Ministro”.
Ricordo che, come al
solito in Italia, quando si vogliono
tirare delle fregature le
leggi si approvano in estate,
quando gli italiani sono al mare
e, così, fu decisa l’entrata
in vigore del Decreto Legislativo
209/2005 dal 1.1.2006 e
l’indennizzo diretto (art. 149
Cosa succede dopo la sentenza 180/2009 della Corte Costituzionale e 150) dal 1.2.2007. Ci furono
tante interviste a responsabili
delle associazioni dei consumatori,
mi duole ricordare che
il Dott. Landi (Adiconsum) al
TG5 disse: “finalmente sconfitta
la lobby degli avvocati,
faremo risparmiare ai cittadini
tanti soldi sulle polizze assicurative”
e così tante altre
associazioni dei consumatori.
Pensai malignamente che le
associazioni dei consumatori
volevano prendersi la rappresentanza
dei cittadini danneggiati
al posto degli avvocati e
non gli importava nulla della
riduzione delle polizze, mi
chiedo ancora oggi se sbagliavo
o avevo ragione… Ricordo
lo sconforto dei colleghi, gli
attacchi che subivamo dalle
associazioni dei consumatori
e dalle compagnie di assicurazioni,
mi colpì in particolare
un collega che mi chiese che
fine avremmo fatto, lui aveva
acquistato lo studio, stava pagando
il mutuo, gli era nato
da poco un figlio.
Gli risposi che il lavoro
avrebbe subito una contrazione
di circa il 20%, ma era nostro
dovere spiegare ai danneggiati
che senza l’aiuto di
un avvocato avrebbero rischiato
di ottenere minori risarcimenti
ed avremmo proposto
un testo di legge in parlamento.
L’indennizzo diretto
giuridicamente era imperfetto,
o veniva modificato oppure
la Corte Costituzionale ne
avrebbe evidenziato tutti i limiti.
Ci riunimmo con un
gruppo di colleghi, decidemmo
di redigere delle nuove
lettere di intervento che continuassero
a tutelare i diritti dei
cittadini danneggiati e il diritto
a vedere riconosciuti gli
onorari legali. L’A.D.U.AS.
preparò un testo di legge proponendo
la facoltatività dell’indennizzo
diretto (atto 1835/2006 Camera dei Deputati),
il cittadino danneggiato
aveva la possibilità di scegliere
se richiedere il risarcimento
alla compagnia del responsabile
civile o richiedere lo
stesso alla propria assicurazione.
Il testo di legge prevedeva
l’obbligo di citare in giudizio
il responsabile civile e
l’abrogazione dell’art. 9
comma 2 del D.P.R. 254/2006
(esclusione degli onorari degli
avvocati). Riuscimmo grazie
all’intervento dell’On.
D’Agrò ad ottenere l’approvazione
di parte del testo in
commissione parlamentare.
Abbiamo continuato in questi
anni a dialogare con il Ministero
dello Sviluppo Economico,
della Giustizia, con vari
sottosegretari, deputati e senatori,
chiedendo la facoltatività
del risarcimento diretto.
Abbiamo ritrovato nell’eccezione
sollevata dal Giudice di
Pace di Palermo, tutti i contenuti
espressi nella memoria
depositata nel 2005 al Consiglio
di Stato. La Corte Costituzionale,
con la sentenza n.
180/2009, ha fornito una lettura
costituzionalmente orientata
della procedura di risarcimento
diretto, fugando molteplici
dubbi circa la natura e
le modalità di attuazione.
La Corte Costituzionale ha
precisato che l’azione diretta
contro il proprio assicuratore
configura una facoltà per il
danneggiato, ovvero un’alternativa
all’azione tradizionale
accordata per far valere
la responsabilità dell’autore
del danno.
Tale assunto si fonda sia sulla
scelta lessicale effettuata dal
legislatore, secondo cui il
danneggiato “può” ma non
“deve” esperire l’azione di
cui all’art. 149 D. Lgs
209/2005, sia sull’obbiettivo
perseguito dalla legge delega
in materia di diritto assicurativo
attraverso il nuovo Codice
delle Assicurazioni, ovvero
rafforzare la posizione dell’assicurato
rimasto danneggiato,
considerato soggetto
debole, legittimandolo ad agire
direttamente nei confronti
della propria compagnia assicuratrice,
senza peraltro togliergli
la possibilità di fare
valere i suoi diritti secondo i
principi della responsabilità
civile dell'autore del fatto
dannoso. La configurazione
della procedura di indennizzo
diretto quale rimedio facoltativo
è sembrata alla Corte Costituzionale
l’unica possibile.
La pronuncia della Corte Costituzionale
può quindi considerarsi
un passo importante
verso un effettivo rafforzamento
della tutela accordata
dall’ordinamento al danneggiato,
cui viene effettivamente
offerto un ulteriore rimedio
che si affianca, senza sostituirli
o escluderli, a quelli già
esistenti. La sentenza
180/2009 emessa dalla Corte
Costituzionale, che si è abbattuta
come una falce sull’indennizzo
diretto è un importante
risultato dell’avvocatura,
che in particolare a Roma
ha organizzato due manifestazioni,
nell’anno 2005, contro
gli art. 149 e 150 del Decreto
legislativo n. 205/2009 ed ha
fornito un determinante contributo
giuridico alla risoluzione
dei problemi connessi
all’applicazione dell’indennizzo
diretto. Finalmente oggi
possiamo affermare che l’indennizzo
diretto non è più un
pericolo per i cittadini e gli
avvocati, ma può essere utilizzato
come un ulteriore
strumento di tutela. Oggi è facile
dire “lo avevamo detto e
previsto”, ma sono stati anni
difficili in cui si aveva la sensazione
che i cittadini sarebbero
stati progressivamente
privati del diritto di difesa.
Lanciamo ancora un appello,
se ci sarà una prossima riforma
del diritto assicurativo
sarà indispensabile la redazione
di un testo di legge frutto
del lavoro e della collaborazione
di un tavolo tecnico
composto da magistrati, avvocati,
assicuratori e ministero
dello sviluppo economico.
Solo un reale confronto tra le
parti potrà garantire una maggiore
tutela giuridica ai cittadini
danneggiati, rispettando
la Carta Costituzionale ed il
diritto di difesa, ma per il momento
godiamoci finalmente
una vittoria per i danneggiati
e l’avvocatura.
Pietro Di Tosto
Avvocato del Foro di Roma