Professionisti e vendita di immobili
Come noto il legislatore
è intervenuto più volte
in questi ultimi anni al
fine di riformare il processo
esecutivo, preda delle disfunzioni
e delle inefficienze dell’amministrazione
della giustizia,
ma altresì ostaggio di
un sottobosco di maneggioni
pronti a condizionare quando
non a sabotare le aste giudiziarie.
In questo senso si è innanzi
tutto congegnato un sistema
di vendita che, sulla
scorta dell’esperienza maturata
negli uffici giudiziari, privilegia
la “vendita senza incanto”
(in cui si aggiudica l’immobile
colui che presenti, nel
termine fissato dal giudice,
un’offerta di acquisto sufficiente
rispetto al prezzo base,
e, nel caso di pluralità di offerenti,
colui che presenti la migliore
offerta), e solo in una
seconda fase, sul presupposto
della mancata vendita senza
incanto, è previsto l’espletamento
della vendita con incanto.
Dall’altra parte si è ampliata
la possibilità di delegare
l’intero procedimento di vendita,
ora delegabile non più
solo in favore dei notai, ma
anche degli altri professionisti
indicati dall’art. 591 bis c.p.c.,
ossia avvocati e dottori commercialisti
i cui nomi siano
iscritti negli elenchi disciplinati
dall’art. 179 ter delle disp.
att. c.p.c.. Pertanto è stato ampliato
il novero dei potenziali
destinatari del provvedimento
di delega ed è stato accresciuto
il novero degli atti delegabili,
onde consentire al Professionista
di compiere anche le
operazioni di vendita dell’immobile.
Il professionista interessato
ad essere destinatario
di un provvedimento di delega,
a norma dell’art. 179-ter
disp. att. c.p.c. deve in primo
luogo manifestare la propria
disponibilità all’ordine professionale
di appartenenza.
Ciò in quanto ogni triennio il
Consiglio notarile distrettuale,
il Consiglio dell’ordine degli
avvocati ed il Consiglio dell’ordine
dei dottori commercialisti
provvedono a comunicare
i nominativi degli interessati
ai Presidenti dei Tribunali,
ai fini della formazione
da parte di questi ultimi di apposti
elenchi, distinti per ciascun
circondario, di professionisti
disponibili a provvedere
alle operazioni di vendita dei
beni immobili. Giova precisare
che solo con riferimento
agli elenchi riguardanti avvocati
e commercialisti la legge
prevede che siano allegate
le schede formate
e sottoscritte da
ciascuno dei predetti
professionisti,
con cui sono riferite
le specifiche
esperienze maturate
nello svolgimento di
procedure esecutive ordinarie
o concorsuali. Il richiamo
alle concrete esperienze
vantate dal professionista
sembra voler finalmente
affermare un criterio di merito
nella scelta dei soggetti delegati
anche perché l’art. 179-
ter disp.att. c.p.c. prevede che
al termine di ciascun semestre,
il Presidente del Tribunale
disponga la cancellazione
dei professionisti ai quali in
una o più procedure esecutive
sia stata revocata la delega in
conseguenza del mancato rispetto
del termine e delle direttive
stabilite dal giudice
dell’esecuzione a norma dell’articolo
591-bis, primo comma,
del codice. La cancellazione
dagli elenchi a seguito
di revoca di delega comporta
che il professionista non possa
esservi reinserito non solo nel
triennio in corso ma anche nel
triennio successivo. Il compenso
dovuto al professionista
è liquidato dalgiudice dell’esecuzione.
Il provvedimento di liquidazione
del compenso costituisce
titolo esecutivo. La misura dei
compensi dovuti è stabilita
ogni triennio con decreto –
per ora non ancora emanato -
del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze,
sentiti il Consiglio nazionale
del notariato, il Consiglio nazionale
dell’ordine degli avvocati
e il Consiglio nazionale
dell’ordine dei dottori commercialisti.
Ciò significa che
verrà applicata una specifica
tariffa, distinta dalle singole
tariffe professionali, di cui
però non v’è ancora traccia.
Un possibile termine di paragone
viene indicato nel D.M.
25 maggio 1999, n. 313 “Regolamento
recante norme per
la determinazione dei comcompensi
spettanti ai notai per
le operazioni di vendita
con incanto, in attuazione
della legge 3 agosto
1998, n. 302”. Per concludere
si tratta di un’attività
certamente nuova per i
professionisti forensi abituati
a misurarsi con difese di parte
ed invece chiamati qui a svolgere
un ruolo di terzietà come
ausiliari del giudice, in una
inedita veste tecnica che comporterà
in primo luogo la necessità
di adeguare gli studi e
il personale, ma anche un diverso
rapporto con il giudice e
le parti. Si segnala infine che a
differenza di molti Ordini
Professionali, a Roma ancora
non è disponibile on line una
modulistica per la presentazione
delle domande e la creazione
delle schede personali al
fine di agevolare i Colleghi interessati
a questo nuovo settore
di attività.
Giorgio Ciccarelli
Avvocato del Foro di Roma