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Giurisprudenza: ''Guardare negli occhi l'orrore''
Posted by InGiustizia on Thursday, October 08 @ 19:06:25 CEST
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La violenza sessuale tra vecchi pregiudizi e nuove riforme

Il reato di violenza sessuale, previsto e punito attualmente all’art. 609bis del Codice penale, è stato fatto oggetto nel corso del tempo di svariati interventi di riforma anche in tempi assai recenti con la legge del 15 luglio 2009 n. 94 («disposizioni in materia di sicurezza pubblica»), che ha aggiunto alle circostanza aggravanti dello stesso reato (di cui all’art. 609ter C.p.) quella di cui al n. 5bis che applica la reclusione da 6 a 12 anni se i fatti di cui all’art. 609bis vengano commessi all’interno o nelle vicinanze di istituti d’istruzione e di formazione frequentati dalla persona offesa.
Come è noto la riforma più rilevante è stata senz’altro quella attuata la legge 15 febbraio 1996 n. 66, vero e proprio punto di svolta con la sospirata collocazione, nell’ambito del Codice penale, dei delitti contro la libertà sessuale fra quelli previsti contro la libertà personale.
La stessa nuova topografia criminale di questi reati sta a indicare come essi andassero – finalmente - considerati delitti che offendono la persona e la libertà individuale più che la moralità pubblica e il buon costume.
La L. n. 66/96 sancì uno dei felici esiti della lunga rivoluzione culturale (forse dovremmo dire “femminista”…) che ha interessato il ruolo e la sessualità della donna nella società italiana a partire dal ’68 in poi.
Giova sempre ripetere quanto la violenza sessuale sia un reato particolarmente odioso e spregevole, anche perché produce danni gravi nella persona offesa nel breve e nel lungo periodo.
Le conseguenze negative sulla personalità della vittima sono spesso distinte ed autonome dalla reazione immediata al fatto, ed anzi i danni più gravi si manifestano sovente con il trascorrere del tempo.
Fiandaca e Musco chiosano affermando che (ancora oggi, aggiungiamo noi) lo stupro è un reato ove la vittima deve lottare ancora «contro i propri sensi di colpa e contro un sentimento di vergogna per essere stata considerata un “oggetto disprezzabile”» privo di dignità.
Ciò non toglie che si tratti di un reato particolarmente complesso da affrontare – sotto molteplici punti di vista – specie quello giuridico e procedurale, anche e soprattutto per i difensori del presunto stupratore.
Anche recenti fatti di cronaca hanno dimostrato che ancora oggi capiti che il “mostro sbattuto in prima pagina” si riveli essere innocente Comprensibilmente in queste vicende le tentazioni “giustizialiste” (per tacere dell’impulso al linciaggio sul posto) sono di singolare potenza e ampiamente condivise: pare allora doveroso che gli avvocati penalisti si assumano la responsabilità di approfondire con scrupolo tutte le problematiche – comprese quelle morali - connesse a questo reato.
Anche e soprattutto – e non si abbia pudore a dirlo – per garantire la migliore difesa possibile per gli imputati, specie se colpevoli come il peccato. Tra l’altro con il Decreto Legge 23 febbraio 2009 n. 11 (convertito con modifiche dalla Legge 23 aprile 2009 n. 38) il legislatore, novellando il già plurinovellato art. 275 del C.p.p. ha esteso l’obbligatorietà ella custodia cautelare in carcere anche per i reati in materia sessuale, fra cui spicca proprio la violenza sessuale (escluso il caso previsto dal III comma dello stesso articolo, ovvero l’ipotesi meno grave).
E’ stato così derogato nuovamente il principio generale per cui la custodia in carcere possa essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata, come già avvenuto in passato per i reati di mafia.
Insomma per la violenza sessuale (e non solo) il carcere è oggi automatico: lo ha confermato la Cassazione con la recente sentenza n. 23961/09, con la quale si è stabilito che la riforma trova applicazione per le misure già in atto in virtù del famigerato principio “tempus regit actum”.
Per i giudici, dunque, verrebbe preclusa ogni valutazione discrezionale in ordine alla misura da adottare non essendo più consentito tenere conto della specifica idoneità di ciascuna misura in relazione al grado delle esigenze cautelari da soddisfare. Dunque, o la galera o la libertà.
Un bel dilemma, meglio un pesante fardello per l’avvocato – di fiducia o d’ufficio – chiamato a difendere l’indagato, che si presume - persino se accusato di violenza sessuale - innocente fino alla sentenza definitiva, e probabilmente nelle more sbattuto automaticamente in galera.
Per i penalisti meno esperti in materia (specie i più giovani, ivi compreso chi scrive) corre in soccorso un corso – gratuito - di formazione sulle recenti misure in tema di violenza sessuale e c.d. “stalking”, organizzato dall’Associazione forense “Ius ac Bonum”.
Il corso (la cui prima lezione è prevista per il 29 settembre prossimo presso l’aula conferenze della Corte di appello civile in Roma, Via Varisco) si comporrà di sei incontri per due ore ciascuno, ad avrà come relatori magistrati e avvocati.
E’ previsto anche un colloquio finale per i legali partecipanti che consentirà – a chi lo desidera – di poter far parte del centro di ascolto che la stessa associazione di cui sopra nella persona del suo Presidente, l’avv. Arianna Agnese, sta organizzando per le vittime (e non solo) di questa tipologia di reati.
A tal proposito, l’Avv. Agnese ci spiega che «il fine della nostra iniziativa è quello di tutelare in primo luogo le persone offese non appena abbiano bisogno di avere un consiglio legale. L’avvocato è il soggetto più adatto nel consigliare, nell’immediatezza dei fatti se fondati, su come redigere e presentare una denuncia, a quali uffici di polizia rivolgersi e dove trovare aiuto e sostegno psicologico».
Tuttavia, il centro mira a formare gli avvocati anche su come «trattare e gestire i presunti stupratori nella veste di indagati o di imputati, i quali rappresentano inevitabilmente l’altra faccia del problema con cui bisogna fare i conti».
Su questo aspetto della questione (e non solo) abbiamo sentito anche l’opinione della dr.ssa Nunzia D’Elia, Pubblico Ministero che si occupa da diversi anni di reati a sfondo sessuale alla Procura della Repubblica di Roma [vedi intervista nel riquardo a fianco, NdR].
Insomma con la violenza sessuale - reato odioso e complesso - accanto alla pietà per le vittime incolpevoli gli avvocati devono saper dimostrare di capire (che ovviamente non vuol dire giustificare) i colpevoli carnefici.
E in questo secondo caso spesso devono imparare guardare negli occhi l’orrore (la frase è presa in prestito dal film “Apocalypse Now” di Francis Ford Coppola), per poter adempiere comunque - ed al meglio - il loro mandato difensivo.
Forse in quelle circostanze gli avvocati dell’accusato devono ben tenere a mente che oltre a difendere uno stupratore (la cui colpevolezze va accertata in giudizio), difendono – seppur con sacrificio – l’idea stessa di Giustizia, assicurandogli un giusto ed equo processo.

Rodolfo Capozzi
Avvocato del Foro di Roma

 
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