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Famiglia: Sottolineate e punite dalla Cassazione penale
Posted by Reboa on Friday, December 18 @ 17:11:55 CET
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Due tipiche violazioni degli obblighi genitoriali

In due recenti pronunce, la nr. 30747 (aprile 2009) della sesta Sezione e la nr. 34838 (settembre 2009) della sezione penale feriale, la Suprema Corte ha affrontato la tematica delle comportamentalità genitoriali successive alla separazione della famiglia, partendo dall’esame di due “storie processuali” apparentemente lontane fra loro (nel primo dei casi dalla violazione dei cosiddetti obblighi di assistenza del figlio minore e nel secondo caso dall’elusione agli obblighi previsti dal disposto della Presidenziale) ma i cui comportamenti sono entrambi sanzionati dal codice penale, per giungere ad un approfondimento degli aspetti psicologici propri di quelle che, sicuramente, possono considerarsi i casi tipici dell’errato fare di molti padri e madri.
E’ infatti purtroppo ben noto a tutti coloro che si occupano quotidianamente delle consulenze in tema di crisi della famiglia come, la violazione delle corrette comportamentalità da parte dei genitori, abbia ad assumere “caratteristiche tipiche” riscontrabili, con minime differenze, nella quasi totalità dei casi dove in luogo di un rapporto funzionale si instaura una disfunzione comportamentale che parte dall’assunto: “ora gliela faccio pagare”.
Più o meno consapevolmente sono queste le motivazioni che spingono i papà e le mamme, in guerra tra loro, ad assumere “modi di fare tipici” che si sostanziano nel caso dei padri, con il far mancare il danaro e la presenza, e nell’ipotesi delle madri con l’ostacolare e con il sottrarre i figli, ma che, nel tentativo di “colpire al cuore il colpevole”, l’altro (genitore) vissuto come unico responsabile del fallimento del rapporto, hanno i loro più devastanti effetti sulla serenità e sulla crescita dei figli comuni.
Con la prima delle pronunce si è voluto sottolineare come la norma del 570 c.p. nel prevedere il reato di “sottrazione agli obblighi di assistenza” comprenda inscindibilmente i due aspetti del quale si compone, quello della violazione degli obblighi di mantenimento e quello dell’atteggiamento omissivo nel curarsi degli aspetti educazionali della vita del figlio.
La mancanza e la lontananza della figura genitoriale rispetto al compito di crescere educare e mantenere la prole, è quindi sanzionata dal nostro Codice con assoluta certezza, così come confermato dalla pronuncia in commento, la cui utilità massima sarà senz’altro nel consentire, appositamente richiamata, al giudice del fatto un più rapido ed incisivo intervento che costringa l’inadempiente a modificare il proprio “facere” prima che i figli abbiano raggiunto quel grado di crescita che non consenta più loro di usufruire dell’insostituibile rapporto con un padre.
Con la seconda pronuncia, depositata dalla Sezione Feriale della Cassazione in data 8 settembre, i Giudici hanno previsto la conferma della sentenza di condanna della Corte di Appello in danno di una madre che, facendosi forte del rifiuto (indotto) della figlia di non voler vedere il padre, ometteva del tutto di adoperarsi per recuperare alla figura la figura del padre e così di fatto eludeva l’esecuzione della pronuncia Presidenziale di Separazione.
In questo caso, la precisa ricostruzione degli elementi di fatto, contenuti nelle pronunce di merito, ha portato la Corte di Cassazione a rammentare ed a far riferimento, nella parte motiva, anche a quanto emergeva dai rapporti dei Carabinieri, che ricordavano il comportamento della madre come “spalleggiato” da quello dei suoi “genitori”, con ciò toccando uno degli aspetti più interessanti della dinamica disfunzionale di cui ci si occupa.
Infatti, mentre nel primo caso quello relativo al reato tipico dei padri, il comportamento è ascrivibile, nella stragrande maggioranza dei casi. ad una volontà del singolo, che usa il suo potere economico per incidere in senso negativo su quella che sente solo la sua precedente famiglia e che ora vuole cancellare, senza comprendere ed occuparsi dei danni che subirà il proprio figlio, nel caso della madre “escludente” vi è alle spalle di questa, nella quasi totalità dei casi, la famiglia di origine, (quasi sempre la Madrenonna) e l’inottemperanza alle disposizioni di visita e frequentazione indicate dal Presidente del Tribunale ha la sua ragion d’essere nel cancellare la figura di quello che viene sentito come “un corpo estraneo” alla famiglia immaginata, che in questi casi viene idealizzata nella figura della “grande madre” (madre della donna separata) della “piccola madre” (la donna separata) e della prole senza spazio alcuno per quello lì (il padre).
Non è raro del resto leggere nelle CTU che si occupano di ricostruire tali dinamiche la definizione della separanda come di persona che ha instaurato con la propria prole un “legame fusionale” non in grado quindi di prevederne l’autonomia da essa, in pratica, quindi, un ripetere di quello che ancora la lega alla genitrice. E’ appena il caso di ricordare che il legame fusionale tra un genitore ed un figlio, lungi dall’essere accettabile, viene definito dai Consulenti dell’area psicologica come l’anticrescita per eccellenza, ed è quindi da evitare il più possibile. In entrambi i casi trattati con le pronunce in esame della Cassazione, si è quindi ribadita la valenza delle norme penale nel sanzionare da un lato quei comportamenti che sono ricompresi nel precetto degli articoli e dall’altro nell’inasprire i canoni dell’ermeneutica rammentando come la tutela della prole venga assicurata anche nel non consentire interpretazioni che possano prevedere esimenti od attenuanti di nessun tipo. Rammentare queste Sentenze davanti ai Tribunali Civili della Famiglia potrà voler dire avere due strumenti in più nel tentare di difendere i diritti dei Minori.

Giorgio Vaccaro
PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE CIRCOLO PSICOGIURIDICO

 
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