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Giurisprudenza: Pronuncia delle Sezioni Unite in materia di deposito di comparsa
Posted by Reboa on Tuesday, March 30 @ 16:38:11 CEST
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Legittimo il deposito degli atti a mezzo posta

Tra le pronunce della Suprema Corte che nell’anno appena trascorso hanno avuto come oggetto a vario titolo le notificazioni si segnala quella resa dalle Sezione Unite, in base alla quale «l’invio a mezzo posta dell’atto processuale destinato alla cancelleria (nella specie, memoria di costituzione in giudizio comprensiva di domanda riconvenzionale) - al di fuori delle ipotesi speciali relative al giudizio di cassazione, al giudizio tributario ed a quello di opposizione ad ordinanza ingiunzione - realizza un deposito dell’atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge, ma che, riguardando un’attività materiale priva di requisito volitivo autonomo e che non necessariamente deve essere compiuta dal difensore, potendo essere realizzata anche da un “nuncius”, può essere idoneo a raggiungere lo scopo, con conseguente sanatoria del vizio ex art. 156, terzo comma ,cod. prov.Civ; in tal caso, la sanatoria si produce con decorrenza dalla data di ricezione dell’atto da parte del cancelliere ai fini processuali, ed in nessun caso da quella di spedizione» (Cass. Civ., SS.UU. sent., 04.03.2009, n. 5160).
La pronuncia nasce a seguito del ricorso presentato dal Ministero dell’Interno, con il quale si denunciava l’erronea declaratoria di inesistenza della costituzione in giudizio del Ministero dinanzi al Giudice di Pace in primo grado, costituzione inviata a mezzo posta e non depositata direttamente in cancelleria.
In pratica, il Ministero, chiamato in giudizio dinanzi al Giudice di Pace, a causa dell’elevato numero dei procedimenti incardinati, inviava con il servizio postale la propria comparsa di costituzione in giudizio alla cancelleria, che provvedeva ad apporre l’attestazione di “depositato”.
Ma sia il Giudice di Pace che il Tribunale, in sede di appello, ritenevano irrituale e, conseguentemente, inesistente la costituzione del Ministero che veniva dichiarato contumace.
Le Sezioni Unite, accogliendo il primo motivo del ricorso e prendendo spunto dall’ordinanza della Cassazione n. 12342/08, fondano il proprio ragionamento su due rilievi.
In primis, osserva la Corte, il deposito materiale in cancelleria degli atti non deve essere effettuato obbligatoriamente dal difensore o dalla parte che sta in giudizio personalmente.
Questo perché la consegna degli atti è mancante di un titolo volitivo autonomo, ben potendo essere compiuta da un terzo incaricato in qualità di “nuncius”.
Del resto è prassi quotidiana che tale attività venga espletata da segretarie, praticanti, agenzie ed altri delegati. Inoltre, prevedendo l’ordinamento casi speciali di deposito tramite l’invio a mezzo posta (il giudizio di cassazione, il giudizio tributario e quello di opposizione ad ordinanza ingiunzione, senza dimenticare il deposito dell’insinuazione allo stato passivo nel procedimento fallimentare), non vi è un’essenziale differenza tra il deposito avvenuto con l’invio dell’atto con il servizio postale e quello realizzato con consegna diretta al cancelliere.
Con la precisazione, però, che l’efficacia del deposito si realizzerà non dalla data di spedizione dell’atto, bensì dalla data di raggiungimento dello scopo, cioè nel momento in cui il cancelliere documenterà la ricezione dell’atto ai fini processuali.
Ossia quando il cancelliere apporrà il visto di deposito ed acquisirà agli atti il fascicolo di parte. Tanto in quanto il nostro sistema non conosce una norma che sanzioni espressamente con la nullità l’invio degli atti a mezzo posta. Tutt’al più si può parlare di mera irregolarità.

Valeria Noccioli
Avvocato del Foro di Roma

 
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