Il CNF passa la parola alla Consulta
Il 26 aprile 2010 è stata
pubblicata l’ordinanza
con cui il CNF, nell’esercizio
dei suoi poteri giurisdizionali,
si è espresso in
merito alla questione della
eleggibilità al Consiglio
dell’Ordine degli avvocati
di Roma dell’avv. Alessandro
Graziani.
Come noto, i ballottaggi
svoltisi il 10 febbraio 2010
hanno visto come ultimo
tra i vincitori l’avv. Graziani,
mentre primo tra i non
eletti è risultato l’avv. Carlo
Testa.
Ora quest’ultimo ha contestato
la validità dei suddetti
risultati proponendo reclamo
innanzi al Consiglio
Nazionale Forense, ai sensi
d e l l ’ a r t . 6 D . L g t .
23.11.1944 n. 382, deducendo
la violazione dell’art.
22 RD 27.11.33 n.
1578 come modificato dall’art.
1 bis DL 21.5.03 convertito
nella L. 18.7.03 n.
180.
In sostanza l’avv. Graziani
si troverebbe in una condizione
di ineleggibilità derivante
dall’aver svolto la
funzione di commissario
agli esami di avvocato per
l’anno 2006 (conclusisi in
data 3 luglio 2008). In virtù
del tenore letterale della
norma, infatti, la preclusione
si estenderebbe fino alle
elezioni immediatamente
successive all’incarico di
commissario d’esame, e
nella fattispecie le elezioni
appena svolte a gennaio/
febbraio per il rinnovo
del Consiglio dell’Ordine,
rientrerebbero nel divieto,
con la conseguente causa di
ineleggibilità, eccepita dall’avv.
Testa, che per l’effetto
ha chiesto di essere dichiarato
direttamente eletto
in sostituzione del candidato
ineleggibile.
Nel resistere al reclamo
l’avv. Graziani ha esposto
una serie di motivazioni
impeditive del provvedimento
invocato dal ricorrente,
facendo notare comunque
per un verso la necessità
di elezioni suppletive,
per altro verso che medio
tempore si erano svolte
le elezioni del Comitato dei
delegati alla Cassa Nazionale
di Previdenza e Assistenza
Forense (svoltesi nel
febbraio 2009), e che inoltre
il medesimo resistente
aveva ricoperto il ruolo di
commissario suppletivo e
non effettivo della commissione
d’esame.
Il resistente si è poi soffermato
sulla ratio della norma,
evidenziando molteplici
profili di illegittimità costituzionale
che la vizierebbero,
in particolare rispetto
al diritto di elettorato passivo
di cui all’art. 51 Cost. e
al principio di ragionevolezza
di cui all’art. 3 Cost.
Svoltasi l’udienza del 20
marzo 2010, con il contraddittorio
esteso al COA di
Roma e al Procuratore Generale,
il CNF in seduta
giurisdizionale ha deciso di
ritenere rilevante e non manifestamente
infondata la
questione di legittimità costituzionale
dell’art. 22 RD
27.11.33 n. 1578, nella parte
in cui “rimuovendo l’impedimento
alla elezione
passiva ai consigli degli
ordini forensi e agli organi
della Cassa di previdenza e
assistenza forense per gli
avvocati che abbiano fatto
parte delle commissioni
dell’esame di abilitazione
forense, solo dopo che siano
state espletate le elezioni
immediatamente successive
all’incarico ricoperto
per entrambe le elezioni, è
in contrasto con gli artt. 2,
3 e 51 Cost. nonché con gli
artt. 52 della Carta dei diritti
fondamentali e l’art.
11 CEDU”.
In particolare il CNF ha ritenuto
la norma in oggetto
eccessivamente discrezionale
e certamente equivoca,
per ciò che concerne il
periodo di durata di tale
causa di ineleggibilità, capace
di estendere i propri
effetti sia sul biennio di durata
dei consigli degli ordini,
sia sul quadriennio dei
comitati alla Cassa, e ciò in
contrasto con la regola posta
dall’art. 51 Cost. Si è
soffermato, poi, il CNF,
sulla disparità di trattamento
che si viene a creare tra
chi ha svolto la funzione di
commissario d’esame e chi
invece tale ufficio non lo ha
voluto svolgere. Viene evidenziato
che, contrariamente
all’aura di sospetto
da cui muove il legislatore
(che sembra assumere l’esistenza
di una malafede da
parte di chi svolge le funzioni
di commissario d’esame
volta alla captatio benevolentiae
dei candidati, futuri
elettori), v’è in realtà
una gravosità dell’incombente
che non può diventare
motivo di discriminazione,
per lo meno non per un
tempo indefinito o eccessivamente
lungo, pena la violazione
dell’art. 3 Cost. oltre
che dell’art. 52 Carta
dei diritti fondamentali e
dell’art. 11 C.E.D.U.
Giorgio Ciccarelli*
Avvocato del Foro di Roma