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Avvocatura: COA Roma: il responso del CNF
Posted by InGiustizia on Monday, June 14 @ 16:48:01 CEST
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Il CNF passa la parola alla Consulta

Il 26 aprile 2010 è stata pubblicata l’ordinanza con cui il CNF, nell’esercizio dei suoi poteri giurisdizionali, si è espresso in merito alla questione della eleggibilità al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma dell’avv. Alessandro Graziani.
Come noto, i ballottaggi svoltisi il 10 febbraio 2010 hanno visto come ultimo tra i vincitori l’avv. Graziani, mentre primo tra i non eletti è risultato l’avv. Carlo Testa.
Ora quest’ultimo ha contestato la validità dei suddetti risultati proponendo reclamo innanzi al Consiglio Nazionale Forense, ai sensi d e l l ’ a r t . 6 D . L g t . 23.11.1944 n. 382, deducendo la violazione dell’art. 22 RD 27.11.33 n. 1578 come modificato dall’art. 1 bis DL 21.5.03 convertito nella L. 18.7.03 n. 180.
In sostanza l’avv. Graziani si troverebbe in una condizione di ineleggibilità derivante dall’aver svolto la funzione di commissario agli esami di avvocato per l’anno 2006 (conclusisi in data 3 luglio 2008). In virtù del tenore letterale della norma, infatti, la preclusione si estenderebbe fino alle elezioni immediatamente successive all’incarico di commissario d’esame, e nella fattispecie le elezioni appena svolte a gennaio/ febbraio per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine, rientrerebbero nel divieto, con la conseguente causa di ineleggibilità, eccepita dall’avv. Testa, che per l’effetto ha chiesto di essere dichiarato direttamente eletto in sostituzione del candidato ineleggibile.
Nel resistere al reclamo l’avv. Graziani ha esposto una serie di motivazioni impeditive del provvedimento invocato dal ricorrente, facendo notare comunque per un verso la necessità di elezioni suppletive, per altro verso che medio tempore si erano svolte le elezioni del Comitato dei delegati alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (svoltesi nel febbraio 2009), e che inoltre il medesimo resistente aveva ricoperto il ruolo di commissario suppletivo e non effettivo della commissione d’esame.
Il resistente si è poi soffermato sulla ratio della norma, evidenziando molteplici profili di illegittimità costituzionale che la vizierebbero, in particolare rispetto al diritto di elettorato passivo di cui all’art. 51 Cost. e al principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. Svoltasi l’udienza del 20 marzo 2010, con il contraddittorio esteso al COA di Roma e al Procuratore Generale, il CNF in seduta giurisdizionale ha deciso di ritenere rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 RD 27.11.33 n. 1578, nella parte in cui “rimuovendo l’impedimento alla elezione passiva ai consigli degli ordini forensi e agli organi della Cassa di previdenza e assistenza forense per gli avvocati che abbiano fatto parte delle commissioni dell’esame di abilitazione forense, solo dopo che siano state espletate le elezioni immediatamente successive all’incarico ricoperto per entrambe le elezioni, è in contrasto con gli artt. 2, 3 e 51 Cost. nonché con gli artt. 52 della Carta dei diritti fondamentali e l’art. 11 CEDU”.
In particolare il CNF ha ritenuto la norma in oggetto eccessivamente discrezionale e certamente equivoca, per ciò che concerne il periodo di durata di tale causa di ineleggibilità, capace di estendere i propri effetti sia sul biennio di durata dei consigli degli ordini, sia sul quadriennio dei comitati alla Cassa, e ciò in contrasto con la regola posta dall’art. 51 Cost. Si è soffermato, poi, il CNF, sulla disparità di trattamento che si viene a creare tra chi ha svolto la funzione di commissario d’esame e chi invece tale ufficio non lo ha voluto svolgere. Viene evidenziato che, contrariamente all’aura di sospetto da cui muove il legislatore (che sembra assumere l’esistenza di una malafede da parte di chi svolge le funzioni di commissario d’esame volta alla captatio benevolentiae dei candidati, futuri elettori), v’è in realtà una gravosità dell’incombente che non può diventare motivo di discriminazione, per lo meno non per un tempo indefinito o eccessivamente lungo, pena la violazione dell’art. 3 Cost. oltre che dell’art. 52 Carta dei diritti fondamentali e dell’art. 11 C.E.D.U.

Giorgio Ciccarelli*
Avvocato del Foro di Roma

 
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