Il ruolo e le funzioni
La figura del pubblico
ministero è stata
spesso oggetto di dibattito
e di ricorrenti riforme
in molti Paesi democratici.
Dato comune alla maggior
parte dell’Europa continentale
è che i pubblici
ministeri sono reclutati per
mezzo di concorsi pubblici
nazionali aperti esclusivamente
o prevalentemente a
laureati in giurisprudenza.
Soffermando l’attenzione
sul sistema francese è da rilevare
che due sono le peculiarità
di questa figura: la
prima variabile importante
è rappresentata, nell’esercizio
dell’azione penale, dal
principio di opportunità,
secondo cui il PM decide se
perseguire o meno un reato,
secondo la sua valutazione
e le scelte di politica criminale,
potendo anche imporre
determinati doveri all’autore
del reato in luogo
dell’azione penale (per
esempio, riparare il danno,
pagare una somma, sottoporsi
ad un trattamento
contro la tossicodipendenza).
La discrezionalità per
quanto concerne le priorità
da seguire, la sufficienza
degli indizi, il pubblico interesse,
viene regolata all’interno
della struttura organizzativa
del pubblico
ministero sia per mezzo di
direttive fornite per via gerarchica
sia per il tramite
della supervisione gerarchica
sullo svolgimento
delle attività dei PM nei
singoli uffici di procura.
Per quanto poi PM e giudici
appartengano allo stesso
corpo, - così che il temine
usato per indicare entrambi
è quello di magistrati - nelle
funzioni di PM i magistrati
francesi operano come
membri di una struttura
gerarchica unitaria che fa
capo al Ministro della Giustizia.
La connessione tra
l’esercizio della funzione
di PM e l’esecutivo è inoltre
ulteriormente rinforzata
dal fatto che i magistrati di
rango elevato, che sono a
capo degli uffici della procura
dei 33 distretti di Corte
d’Appello, e lo stesso
Procuratore Generale della
Corte di Cassazione, sono
nominati dal Consiglio dei
Ministri, su proposta del
Ministro della Giustizia.
Per evitare però un abuso
dei poteri di supervisione
gerarchica del Ministro
della Giustizia nell’area
dell’iniziativa penale, negli
ultimi anni sono state introdotte
due riforme legislative.
La prima riforma, approvata
dal Parlamento
francese nel gennaio 1993,
prevede che il Ministro della
Giustizia può dare istruzioni
ai pubblici ministeri
solo in forma scritta. La seconda
e più complessa
riforma è entrata in vigore
nel 1994 e prevede che il
Ministro della Giustizia
non possa adottare nessuna
decisione sullo status dei
PM (promozioni, trasferimenti,
disciplina, ecc.) senza
un parere consultivo ad
hoc espresso da una sezione,
di nuova costituzione,
del Consiglio Superiore
della Magistratura: sezione
che comprende, tra i suoi
membri, PM eletti dai loro
colleghi nonché esperti nominati
dal Presidente della
Repubblica e dai Presidenti
delle due branche del Parlamento.
Per quanto perciò
il Ministro non sia vincolato
da tali pareri, tuttavia
non può facilmente ignorarli
in vista della competenza
e del prestigio di coloro
che sono chiamati a
pronunziarli.
Valentina Betro'