Il principio è stato affermato
dalla Cassazione
(con la sentenza numero
3873 della Sezione III, il
26 febbraio 2004).
Il principio è stato affermato
dalla Cassazione
(con la sentenza numero
3873 della Sezione III, il
26 febbraio 2004). Così la
Suprema Corte ha stabilito:
«l’autorità amministrativa
richiesta di concorrere con
la forza pubblica all’esecuzione
del comando contenuto
nel titolo esecutivo di
sfratto per finita locazione
ha il dovere primario di
prestare i mezzi per l’attuazione,
in concreto, della
funzione giurisdizionale per
la tutela del diritto soggettivo
leso e costituzionalmente
protetto dall’articolo 24
della Costituzione, per cui
risponde dei danni conseguenti
alla mancata assistenza,
salvo la prova dell’impossibilità
dell’adempimento
dovuto, da valutarsi
in relazione: 1) all’eventuale
indicazione di date alternative
(diverse da quelle
stabilite dall’ufficiale giudiziario)
per l’esecuzione assistita;
2) al numero delle
volte in cui l’assistenza sia
stata infruttuosamente richiesta;
3) alla genericità o
puntualità dei singoli motivi
di diniego, risultando,
comunque, manifestamente
inammissibile l’allegazione
della prevalenza d’interesse,
su quello dello sfratto,
di generiche esigenze di ordine
pubblico, secondo una
valutazione discrezionale
dell’autorità».
La sentenza pubblicata sull’ultimo
numero di Giustizia
Civile, ha evidenziato
come: «l’autorità amministrativa
richiesta di concorrere
con la forza pubblica
all’esecuzione del comando
contenuto nel titolo esecutivo
non è chiamata ad
esercitare una potestà amministrativa,
ma ha il dovere
di prestare i mezzi per
l’attuazione in concreto
dello stesso onde realizzare
il fine ultimo della funzione
sovrana della giurisdizione.
Si toglierebbe altrimenti
vigore alla protezione
giurisdizionale garantita
al cittadino e tutta
l’attività giurisdizionale risulterebbe
sostanzialmente
vanificata e, in definitiva,
lo Stato negherebbe se
stesso come ordinamento».
Nell’ottimo commento
pubblicato in calce alla decisione, l’attento avvocato
Nunzio Izzo così titola il
suo intervento «Assistenza
della forza pubblica per
l’esecuzione: il risveglio
dello Stato» e spiega così
la sua posizione: «La sentenza
in rassegna pone termine,
definitivamente, alla
dibattuta problematica giuridica
della responsabilità
della pubblica autorità per
la mancata concessione
della forza pubblica necessaria
per l’esecuzione del
titolo esecutivo di sfratto,
che si è protratta nel tempo
per la continua prospettazione
di eleganti e raffinate
questioni giuridiche,
oscillanti dalle eccezioni
processuali di giurisdizione
a quelle di merito in ordine
all’addotta insindacabile
discrezionalità della
pubblica amministrazione
che hanno, di fatto, paralizzato
l’esecuzione del comando
del giudice dopo
che lo stesso si era, faticosamente,
formato, all’esito
di un contraddittorio, spesso
altrettanto vivace per la
dovizia di articolate eccezioni
difensive. Non può
non plaudirsi al coraggioso
risveglio – sia pure tardivo
– dello Stato di diritto e alla
sua riaffermata certezza
che risulterà grandemente
salutare».
Di Ernesto Palatta
Avvocato del Foro di Roma