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Diritto: Sfratti: novità dalla giurisprudenza
Posted by Palatta on Tuesday, December 28 @ 16:56:46 CET
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Il principio è stato affermato dalla Cassazione (con la sentenza numero 3873 della Sezione III, il 26 febbraio 2004).



Il principio è stato affermato dalla Cassazione (con la sentenza numero 3873 della Sezione III, il 26 febbraio 2004). Così la Suprema Corte ha stabilito: «l’autorità amministrativa richiesta di concorrere con la forza pubblica all’esecuzione del comando contenuto nel titolo esecutivo di sfratto per finita locazione ha il dovere primario di prestare i mezzi per l’attuazione, in concreto, della funzione giurisdizionale per la tutela del diritto soggettivo leso e costituzionalmente protetto dall’articolo 24 della Costituzione, per cui risponde dei danni conseguenti alla mancata assistenza, salvo la prova dell’impossibilità dell’adempimento dovuto, da valutarsi in relazione: 1) all’eventuale indicazione di date alternative (diverse da quelle stabilite dall’ufficiale giudiziario) per l’esecuzione assistita; 2) al numero delle volte in cui l’assistenza sia stata infruttuosamente richiesta; 3) alla genericità o puntualità dei singoli motivi di diniego, risultando, comunque, manifestamente inammissibile l’allegazione della prevalenza d’interesse, su quello dello sfratto, di generiche esigenze di ordine pubblico, secondo una valutazione discrezionale dell’autorità».
La sentenza pubblicata sull’ultimo numero di Giustizia Civile, ha evidenziato come: «l’autorità amministrativa richiesta di concorrere con la forza pubblica all’esecuzione del comando contenuto nel titolo esecutivo non è chiamata ad esercitare una potestà amministrativa, ma ha il dovere di prestare i mezzi per l’attuazione in concreto dello stesso onde realizzare il fine ultimo della funzione sovrana della giurisdizione.
Si toglierebbe altrimenti vigore alla protezione giurisdizionale garantita al cittadino e tutta l’attività giurisdizionale risulterebbe sostanzialmente vanificata e, in definitiva, lo Stato negherebbe se stesso come ordinamento».
Nell’ottimo commento pubblicato in calce alla decisione, l’attento avvocato Nunzio Izzo così titola il suo intervento «Assistenza della forza pubblica per l’esecuzione: il risveglio dello Stato» e spiega così la sua posizione: «La sentenza in rassegna pone termine, definitivamente, alla dibattuta problematica giuridica della responsabilità della pubblica autorità per la mancata concessione della forza pubblica necessaria per l’esecuzione del titolo esecutivo di sfratto, che si è protratta nel tempo per la continua prospettazione di eleganti e raffinate questioni giuridiche, oscillanti dalle eccezioni processuali di giurisdizione a quelle di merito in ordine all’addotta insindacabile discrezionalità della pubblica amministrazione che hanno, di fatto, paralizzato l’esecuzione del comando del giudice dopo che lo stesso si era, faticosamente, formato, all’esito di un contraddittorio, spesso altrettanto vivace per la dovizia di articolate eccezioni difensive. Non può non plaudirsi al coraggioso risveglio – sia pure tardivo – dello Stato di diritto e alla sua riaffermata certezza che risulterà grandemente salutare».

Di Ernesto Palatta
Avvocato del Foro di Roma

 
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