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Giustizia: Il giudice e la comunità
Posted by InGiustizia on Tuesday, October 12 @ 18:31:37 CEST
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Tra federalismo e giurisdizione

Il Prof. Picardi tenne nel 2008 a Castel Capuano una conferenza rivoluzionaria, poiché sostenne e dimostrò la storicità, e quindi mutabilità, del monopolio statale nell’amministrazione della Giustizia (ora in Saggi in onore di A. Attardi). Già da un paio di anni però, simili tesi eterodosse erano sostenute dall’ora disciolto Ufficio studi dell’OUA, che si era purtroppo scontrato con ottuse pregiudiziali ideologiche, con chiusure corporative e con una diffusa pigrizia misoneista.
Da tempo inoltre presso l’Università di Padova, i Prof.ri Orsoni e Bertolissi riflettono sull’impatto del “federalismo” sull’amministrazione della Giustizia. Insomma cose da ufficio studi, da professori ed utopisti, ma nulla di spendibile o politically correct; meglio percorrere le solite strade della riforma a costo zero, meno che per i cittadini; eliminazione dei tribunali minori, sommarizzazione del processo, conciliazioni coatte, preclusioni a pioggia ecc… La forza delle cose però è inarrestabile ed oggi il fronte della conservazione si incrina rendendo forse possibile un dialogo non viziato da pregiudiziali ideologiche. Scrive infatti G. Pellegrino: “Per esempio, andrebbe cambiata la quarta disposizione di attuazione (?) della Costituzione, che vieta la creazione di nuovi giudici speciali. Abolito quel divieto, la soluzione di contenziosi bagatellari, d’importanza minore, potrebbe essere affidata non a giudici onorari aggregati alla magistratura ordinaria, ma a giudici speciali non togati: il giudice delle locazioni, il giudice dell’infortunistica stradale, il giudice del condominio…
Potrebbero essere commissioni di tipo arbitrale, con rappresentanti delle varie categorie, che decidono in primo grado quei conflitti con decisioni impugnabili davanti alle Corti d’Appello, nei limiti in cui oggi sono impugnabili i lodi arbitrali. Si creerebbe così un raccordo proficuo tra giudici speciali e giurisdizione ordinaria”( Il morbo giustizialista pg 76ss - Marsilio 2010). Diverse sono state le strade seguite negli studi citati, ma tutte si sono trovate poi ad un unico approdo. Il Prof. Picardi è partito dalla storicità dei modelli di giurisdizione ed ha evidenziato la crisi dei rapporti tra sovranità e territorio, scandagliando se, ed in che limiti, la giurisdizione potesse essere un potere; per giungere alla conclusione che: “ai nostri giorni, nel declino della Nazione, il Giudice, al di là dello Stato, sembra trovare il punto di riferimento nella società civile o meglio nella comunità…”
(cfr §7). È di tutta evidenza che le riflessioni sui rapporti tra federalismo e giurisdizione fanno perno su un concetto di comunità in quanto definito da un territorio piuttosto che dalla sovranità in senso statuale. L’Ufficio Studi OUA invece è partito dalla crisi delle fonti, evidenziando come la pluralità e l’extrastatualità di esse non potesse non incidere sulla unicità della sovranità. In una Tavola Rotonda del 2007 presso l’OUA il Prof. Luciani rispondendo ad una domanda provocatoria: rispose che: in realtà la sovranità non muore ma attraversa oggi una fase a volte carsica; direbbe San Tommaso una “latens deitas”.
Anche quindi la giurisdizione sembrava doversi atteggiare in senso plurale in connessione con le fonti. Anche questo percorso portava ad incardinare la giurisdizione nell’ambito della comunità, non solo però territoriale ma anche quale coagulo stabile di interesse meritevoli (ex ordinamento sportivo). Il Sen. Pellegrino invece volge un’analisi socio-politica anch’essa concentrata sulla natura e limiti della magistratura come potere; integrando le sue deduzioni con considerazioni relative all’ efficienza ed alle strutture. Il passo sopra citato non richiede commenti ma si segnala perché si riferisce non solo a corpi e territori ma al contrasto tra interessi collettivi entrambi astrattamente meritevoli di tutela. Per far però progredire il dibattito occorre evitare alcune incomprensioni. In primo luogo non si tratta di appaltare a terzi il servizio giustizia in dimensioni imprenditoriali.
La giustizia infatti o è pubblica o non è. Anche l’ordalia infatti si svolgeva al popolo in armi ed era un mezzo di prova dovendo comunque l’esito della lite essere dichiarato dal Dux. L’esercizio della forza è e resta un attributo dello Stato o dell’Ente pubblico deputato non potendosi certo ipotizzare il contrario. Le situazioni giuridiche giustiziabili nel modo prospettato non potranno certo riguardare diritti indisponibili.
Quanto alle nuove figure di Giudici, questi, a prescindere dell’essere più o meno togati o più o meno giuristi; dovranno comunque essere selezionati, formati ed attenersi nel loro ruolo e nel loro procedere all’art. 111 Cost. Certamente una riforma organica richiederà un passaggio costituzionale, ma molto può essere sin d’ora fatto a Costituzione data. Una ricognizione oggettiva in casa e fuori mostrerà che già esistono giudici tecnici, (Lay judge- USA), modelli di legge di giurisdizione su base personale, (tribunali Islamici di Inghilterra) art. 116, 3°Cost. fatti ed atti di normazione extrastatuali, (Lex mercatoria) responsa prudentium ipostatizzati in consuetudine contrattuali, (Unidroit) camere arbitrali sganciate da sovranità e territorio (cfr. le opere di S. Cassese) ecc… Parliamone.

Roberto Zazza
* Presidente Forum delle Professioni

 
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