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Giurisprudenza: Il delitto di atti persecutori
Posted by InGiustizia on Thursday, October 14 @ 17:27:23 CEST
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Il reato di stalking

Il legislatore con la Legge 23 Aprile 2009, n. 38, ha introdotto nel codice penale, all’art. 612 bis, la nuova fattispecie del reato di “atti persecutori” uniformandosi, in tal modo a molti altri ordinamenti stranieri. La nuova fattispecie di stalking si individua nella condotta di colui che con minacce e molestie reiterate reca un pregiudizio, di carattere psicologico, alla persona offesa. A ben vedere la novella del legislatore non colma una lacuna legislativa, ma si limita a dare una disciplina più articolata e severa alla tutela del bene giuridico della c.d. “serenità psichica” già in precedenza protetto dalla fattispecie delittuosa delle minaccie (art. 612 c.p.) e da quella contravvenzionale della molestia o distrurbo alle persone (art. 660). La condotta tipica dello stalker è identificabile in un’arbitraria e reiterata intromissione nella vita della propria vittima, realizzata per il mezzo di comunicazioni indesiderate, quali telefonate, sms, lettere, biglietti, ovvero di contatti indesiderati, come pedinamenti, appostamenti e frequentazione dei medesimi luoghi. La mera reiterata condotta minacciosa o molesta, tuttavia, non è da sola sufficiente ad integrare la nuova fattispecie criminosa. Tale fattispecie richiede infatti il verificarsi di uno specifico evento in danno della vittima quale – a) “cagionare un perdurante e grave stato di ansia e di paura”; b) “ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona al medesimo legata da relazione affettiva”; c) “costringere ad alterare le proprie abitudini di vita”. Tuttavia la condotta dello stalker, anche in assenza dell’evento dannoso, qualora dovesse in concreto essere considerata idonea e diretta in modo non equivoco alla realizzazione dello stesso, potrà ragionevolmente comportare un riconoscimento della responsabilità penale a titolo di tentativo. Sotto il profilo dell’elemento psicologico, tenuto conto della natura di reato abituale del delitto di atti persecutori, l’intenzione dovrà necessariamente travalicare la realizzazione dei singoli atti che compongono la condotta tipica, dovendosi necessariamente rivolgere alla esecuzione di un più complesso disegno criminoso. L’elemento psicologico, peraltro, non dovrà ricoprire esclusivamente la condotta tipica dell’agente, ma anche la realizzazione dell’evento dannoso prodottosi in capo alla persona offesa, con non poche difficoltà, in sede di giudizio, in ordine al raggiungimento della prova di tale specifico elemento. E di fatti, mentre in astratto sarà ben sostenibile la consapevolezza e volontà con la quale l’agente abbia posto in essere la propria condotta molesta o minatoria, ben più arduo sarà rintracciare elementi probatori idonei ad affermare che il medesimo abbia agito al fine di provocare nella propria vittima uno stato d’ansia, di paura per la propria o altrui incolumità, ovvero una modifica delle sue abitudini di vita. Il legislatore nell’introdurre il nuovo reato di stalking ha inoltre individuato alcune tipologie di soggetti deboli potenzialmente più esposti a subire la commissione di atti persecutori, cui vengono ricondotte alcune aggravanti speciali. In particolare il comma 2 dell’art. 612 bis prevede come circostanza aggravante il caso in cui il fatto sia commesso “dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa”. Il comma 3 prevede invece una tutela rafforzata per altri soggetti deboli quali minori, donne in stato di gravidanza e persone con disabilità. Il legislatore, dunque, con la novella in materia di atti persecutori, e ancor più esplicitamente con l’individuazione di una serie di c.d. soggetti deboli ha messo in luce un fenomeno certo non nuovo, poiché già da tempo posto in evidenza dalla cronaca, ma spesso sottovalutato, provvedendo, al contemL’elemento psicologico, peraltro, non dovrà ricoprire esclusivamente la condotta tipica dell’agente, ma anche la realizzazione dell’evento dannoso prodottosi in capo alla persona offesa, con non poche difficoltà, in sede di giudizio, in ordine al raggiungimento della prova di tale specifico elemento. E di fatti, mentre in astratto sarà ben sostenibile la consapevolezza e volontà con la quale l’agente abbia posto in essere la propria condotta molesta o minatoria, ben più arduo sarà rintracciare elementi probatori idonei ad affermare che il medesimo abbia agito al fine di provocare nella propria vittima uno stato d’ansia, di paura per la propria o altrui incolumità, ovvero una modifica delle sue abitudini di vita. Il legislatore nell’introdurre il nuovo reato di stalking ha inoltre individuato alcune tipologie di soggetti deboli potenzialmente più esposti a subire la commissione di atti persecutori, cui vengono ricondotte alcune aggravanti speciali. In particolare il comma 2 dell’art. 612 bis prevede come circostanza aggravante il caso in cui il fatto sia commesso “dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa”. Il comma 3 prevede invece una tutela rafforzata per altri soggetti deboli quali minori, donne in stato di gravidanza e persone con disabilità. Il legislatore, dunque, con la novella in materia di atti persecutori, e ancor più esplicitamente con l’individuazione di una serie di c.d. soggetti deboli ha messo in luce un fenomeno certo non nuovo, poiché già da tempo posto in evidenza dalla cronaca, ma spesso sottovalutato, provvedendo, al contempo a mettere l’Italia in linea con i più moderni ordinamenti penali stranieri.

Roberto Gallucci
* Avvocato del Foro di Roma

 
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