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Riforme: Diverse le novità introdotte dalla riforma forense al voto della Camera
Posted by InGiustizia on Tuesday, January 11 @ 19:03:53 CET
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Alt alla nuova legge professionale forense?

Nel Paese che conta ben 26 avvocati ogni giudice (gli avvocati italiani erano 213mila nel 2008, a fronte dei 47mila in Francia, di 147mila colleghi tedeschi e dei 155mila di Regno Unito e Spagna: e oggi saremmo circa 220mila) la legge professionale forense è ancora quella anteguerra, ovvero il regio decreto luogotenenziale 27 novembre 1933 n. 1578, convertito in legge il 22 gennaio 1934 n. 36, seppur con modifiche e integrazioni.
Sì, perché la riforma forense è stata approvata di recente solo dal Senato della Repubblica, ed ora deve essere votata dalla Camera dei Deputati. Nel ddl n. 1198-A, votato lo scorso 23 novembre, sono contenute diverse novità: sono state reintrodotte le tariffe come indici di riferimento minimo e massimo per la determinazione degli onorari (art. 12), torna il divieto del c.d. “patto quota-lite”(art. 12, comma VII), vengono riservate – in linea di massima - agli avvocati le attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale (ma «fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate », art. 2 comma VI), è possibile la pubblicità «purché in maniera veritiera, non elogiativa, non ingannevole e non comparativa» (art. 6). A proposito di pubblicità, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 23287/10) ha stabilito come congrua e legittima la censura inflitta ad un avvocato milanese (consigliere dell’ordine meneghino) promotore dell’inquietante (per molti colleghi) progetto dell’A. L.T. (Assistenza Legale per Tutti). Un sedicente “negozio giuridico”, letteralmente su strada, che offre una prima consulenza legale gratuita. Il progetto (poi ribattezzato cautelativamente A.L. Assistenza Legale) nasce a marzo 2007, dopo il decreto Bersani e vede l’inaugurazione a gennaio 2008 del primo studio legale – livello strada, appunto - a Milano, tipo ortofrutta. E altri ne sono seguiti in tutto il Belpaese (uno è presente nella Capitale). I colleghi di “A.L.” propalano come idea guida «quella di avvicinare l’avvocato e l’assistenza legale il più possibile alla gente, eliminando ogni tipo di barriera e rispondendo alle domande della clientela anche senza appuntamento»; vogliono «riunire avvocati presenti su tutto il territorio nazionale con elevato profilo ed esperienza, che … abbiano un progetto di condivisione di idee e professionalità». Insomma dato che la legge è uguale per tutti, anche l’assistenza legale deve essere tale! Con prezzi bassi, anzi al ribasso. Ma i supremi ermellini hanno statuito che l’originario acronimo utilizzato fosse “suggestivo” e volto a catturare clientela sfruttando un riflesso «emotivo» ed irrazionale, giocato anche sull’equivoco della famosa “prima consulenza gratuita” (ormai diffusa nella prassi quotidiana della quasi totalità degli studi legali) in realtà «un generico inquadramento del problema ». Aldilà dei giudizi sull’esperienza targata “A.L.T./A.L.” essa è segno della crisi economica di una categoria decisamente sovraffollata e povera, anzi impoverita: il reddito medio degli avvocati italiani scende ancora dal 2008 al 2009 del 1.1%, e si calcola che i giovani legali nella fascia di età fra i 24 e 34 anni non portino a casa più di 1200 euro al mese. E a proposito dei giovani in toga, nel progetto di riforma non è previsto alcun rapporto di lavoro subordinato né per l’avvocato subordinato né per il praticantetirocinante, che matura dopo il primo anno solo il diritto ad un rimborso (art. 39). Se gli avvocati sono troppi, dice più di qualcuno, occorre rendere più severo l’accesso alla professione: ma nella riforma forense da esaminarsi ancora alla Camera, l’esame di Stato è rimasta sostanzialmente invariato rispetto al passato. La logica del numero chiuso (che applicata adesso significherebbe solo chiudere la stalla dopo che i buoi sono scappati) non serve, a nostro avviso, per rilanciare una categoria professionale in crisi (e non solo economica), che non gode (la categoria) di grande prestigio nell’opinione pubblica. E allora ben vengano le innovazioni previste in materia di procedimento disciplinare per le toghe furbette. Ovvero l’introduzione dei c.d. consigli istruttori di disciplina e un collegio giudicante (dove su sette membri almeno quattro appartengono agli altri consigli dell’ordine del distretto, art. 49 e ss.) nuovo di zecca, organi che dovrebbero limitare il “buonismo” spesso dimostrato in materia di deontologia in certi consigli dell’ordine. Forse perché i consiglieri-giudici abbisognano sempre del consenso dei colleghi giudicati … Se davvero vogliamo essere “al servizio dei cittadini” (slogan del XXX congresso nazionale forense, attualmente in svolgimento a Genova) sarà bene cominciare, innanzitutto, a recuperare un po’ di fiducia degli stessi.

Rodolfo Capozzi
* Avvocato del Foro di Roma

 
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