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Diritto: Commento alla sentenza 23287/10
Posted by InGiustizia on Tuesday, January 11 @ 19:14:08 CET
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Avvocato su strada offresi

Le S.S.U.U. con sentenza 23287/10 pubblicata il 18/11/10, confermando la gravata decisione 183/09 del CNF; hanno posto alcuni punti fermi sul tema dei cosiddetti “negozi di strada”. La sentenza va letta ed approfondita per quanto di innovativo e per le indicazioni al futuro che contiene. Purtroppo al fine di acquisire un facile consenso congressuale se ne è data diffusione offrendone una lettura parziale ed erronea, che la riduce a banale ripetizione di concetti tralatici.
Questa la vicenda: due Colleghi hanno aperto a Milano sotto l’insegna “A.L.T. - assistenza legale per tutti” un ufficio direttamente affacciato sulla pubblica via alla cui porta di ingresso era applicata una scritta a caratteri vistosi recante l’indicazione “prima consulenza gratuita”.
Il procedimento disciplinare sia in sede territoriale che avanti il CNF si concludeva con l’irrogazione della censura, ritenendosi l’acronimo A.L.T. e le scritte sulla porta quale pubblicità suggestiva. Questi i punti salienti del decisum.
Il CNF ha ritenuto e le S.S.U.U. hanno confermato che va “escluso ogni responsabilità (deontologica) per l’uso di ambienti diversi da quelli tradizionali”.
Ne derivano l’ampliamento delle possibilità organizzative a basso costo dell’attività professionale; l’avvicinamento, sul territorio e le sue specificità, tra la domanda e l’offerta di giustizia; il superamento dell’ingiusta esclusione dalla “buona-uscita” ex art. 35 Lg. 392/78; un ulteriore elemento ermeneutico in favore della valutazione economica dello studio professionale quale universitas bonorum.
Sia pure quale obiter dictum viene poi legittimata la gratuità del primo colloquio di orientamento che si pone quindi come primo momento di verifica di affidabilità e occasione per le informative cui le norme obbligano l’Avvocato.
La gratuità faciliterà il cittadino nella valutazione della tutela dei propri diritti anche minimali. Si amplia la domanda e la scelta del professionista sarà basata su una valutazione comparativa di qualità.
Il CNF e le S.S.U.U. hanno ritenuto tuttavia sussistere una qualche violazione deontologica, ritenendo “l’insegna” e il messaggio suggestivi e non informativi; la vicenda viene dunque ricondotta solo nell’alveo della pubblicità professionale.
Occorre osservare che con la sentenza in esame si afferma implicitamente la legittimità dell’insegna e del logo, anche al di fuori delle prescrizioni del D.lgt 96/01 e della Lg. 1815/39 che limitano la Ditta alla sola litania di nomi e titoli.
Sulla questione della “pubblicità suggestiva” è corretto e necessario offrire solidarietà alla Collega censurata che, seppur caduta in errore; ha fatto emergere un ulteriore area di ritardo nella modernizzazione della professione.
La direttiva c.d. Bolkestein (CE n. 123 d.d. 12/12/06) definisce la pubblicità professionale “comunicazioni commerciali emananti dalle professioni regolamentate”, ma rinvia alle regole deontologiche la definizione della loro specificità. Evidente dunque da un lato la vocazione ed al mercato e dall’altra la necessità di una regola particolare. La norma deontologica dunque non può più risolversi in un canone generico riempito dalla casistica giurisprudenziale; ma dovrà essere maggiormente scolpita.
Non è ammissibile che la giurisprudenza si formi sull’errore di colleghi sanzionabili, e che saranno così indotti a non correre il rischio dell’innovazione (a riprova l’art. 9, 3° della L.P. approvata dal solo Senato il 23/11/10).
Se la Collega è colpevole evidente è però il concorso di colpa di chi non ha tempestivamente provveduto ad una normazione al passo con lo sviluppo della società e dell’economia.
Anche su questo le S.S.U.U. sono chiarissime nell’indicare i giusti motivi di compensazione delle spese nella: “mancanza di precedenti arresti giurisprudenziali in tema di pubblicità da parte di studi legali che potessero costituire un precedente orientativo, in presenza della novità normativa sia a livello legislativo che di codice deontologico”.

Forum delle Professioni, il Presidente Avv. Roberto Zazza

 
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