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Giustizia: Un ulteriore intervento legislativo si impone
Posted by InGiustizia on Tuesday, January 11 @ 19:43:23 CET
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Non c'è due senza tre

Recentemente il legislatore è intervenuto due volte in materia di pubblicazione delle sentenze penali di condanna (art. 36 c.p.). Com’è noto questa è una pena accessoria, comune ai delitti e alle contravvenzioni, che a differenza delle altre pene accessorie deve essere ordinata dal giudice. Comportano tale pena accessoria, esemplificativamente, le condanne per delitti contro l’incolumità pubblica connotati da frode (come l’avvelenamento di acque o alimenti ed epidemie), contro la pubblica amministrazione (come l’usurpazione di funzioni pubbliche (art. 347 c.p.), usurpazioni di titoli o onori (art. 498 c.p.), in materia di marchi e segni distintivi (come la contraffazione di segni distintivi di opere dell’ingegno o prodotti industriali, contraffazione di pubblici sigilli o del sigillo dello Stato) (artt. 448, 475 c.p.), per le contravvenzioni di esercizio o partecipazione al gioco d’azzardo (art.722 c.p.). Essa trova attuazione in modi diversi: la sentenza di condanna all’ergastolo è pubblicata con l’affissione nel comune ove è stata pronunciata, in quello in cui è stato G i u s t i z i a commesso il delitto ed in quello ove il condannato ha la residenza. La stessa, viene inoltre pubblicata per estratto, per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice, salvo che egli non ne disponga la pubblicazione per intero. Per effetto del primo intervento del legislatore (art. 67, L.18 giugno 2009, n. 69) che ha modificato il citato art. 36, la pubblicazione deve avvenire, oltreché sui giornali, sul sito internet del Ministero della Giustizia, per una durata non superiore a 30 giorni. Il successivo intervento legislativo (art. 2, cc. 216-218, L. 23 dicembre 2009, n. 191, “legge finanziaria 2010”) modificativo ulteriormente del citato art. 36, ha previsto, per le sentenze diverse da quelle di condanna all’ergastolo, che la pubblicazione nei giornali sia sempre fatta mediante la sola indicazione degli estremi della sentenza e dell’indirizzo internet del sito del Ministero della Giustizia (art. 2, c. 216).
Pur essendo le spese per la pubblicazione, che deve essere eseguita d’ufficio, poste a carico del condannato, sono comunque elevati i costi che l’erario si trova ad anticipare e a sostenere per il pagamento degli oneri per la pubblicazione sulle testate giornalistiche, e sono frequenti negli Uffici giudiziari i casi in cui risulta molto difficile se non impossibile procedere al recupero delle somme iscritte nel modello 1/A/SG (registro delle spese di giustizia anticipate dallo Stato) a causa della condizione di irreperibilità o indigenza in cui quasi sempre versano gli autori (generalmente extracomunitari) dei reati in materia di diritto d’autore contemplati dall’art. 171 ter, L. 22 aprile 1941, n. 633 (esemplificativamente: duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, abusivamente e per uso non personale, di opera dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, o vendita o noleggio di videocassette, musicassette, dischi, nastri di opere musicali o cinematografiche, ecc.) nei cui casi la pubblicazione della sentenza di condanna deve avvenire, in forza dell’art. 2, c.217 legge finanziaria citata, nella nuova modalità prevista dall’art.36 c.p., “in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati”. In un momento qual’è l’attuale in cui è di tutta evidenza la necessità del contenimento della spesa pubblica non v’è chi non consideri e non veda i benefici di una previsione normativa che consenta, in alternativa alla pubblicazione a mezzo stampa, l’esecuzione della pena accessoria in questione mediante la sola pubblicazione in un sito informatico, possibilità che appare preclusa dalla vigente formulazione dell’art. 36 c.p. per cui allo stato la pubblicazione nel sito internet deve essere eseguita congiuntamente, e non in alternativa, alla pubblicazione sul giornale.
E’ perciò da auspicare una terza modifica normativa dell’art. 36 c.p., sia pure limitatamente ai reati di cui al citato art. 171 ter che sono quelli che maggiormente ricorrono, e ciò in ragione dell’indiscutibile vantaggio economico che l’Amministrazione giudiziaria sicuramente ne trarrebbe.

Alfredo Rovere
Dirigente Ministero del lavoro

 
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