Nell’ultimo decennio,
per contenere
l’arretrato giudiziario
e alleggerire il carico
di lavoro dei magistrati
togati, la giurisdizione
é stata devoluta sempre
più ai magistrati onorari,
sia aumentando progressivamente
la competenza
per materia del giudice di
pace, sia affidando ai giudici
onorari aggregati
(goa) l’arretrato giudiziario
in materia civile.
Nell’ultimo decennio,
per contenere
l’arretrato giudiziario
e alleggerire il carico
di lavoro dei magistrati
togati, la giurisdizione
é stata devoluta sempre
più ai magistrati onorari,
sia aumentando progressivamente
la competenza
per materia del giudice di
pace, sia affidando ai giudici
onorari aggregati
(goa) l’arretrato giudiziario
in materia civile. Inoltre,
nel 1998, sono stati
istituiti il giudice onorario
di tribunale (got), che
esercita la giurisdizione
sia in materia civile che
in materia penale, addirittura
componendo il tribunale
monocratico (eventualità
preclusa agli stessi
magistrati togati nei primi
tre anni di esercizio delle
funzioni giudiziarie), e il
vice procuratore onorario
(vpo), omologo requirente
del got delegato del
procuratore della Repubblica
nelle udienze penali
monocratiche e in alcune
attività inquirenti, tra cui
le indagini relative ai reati
di competenza del giudice
di pace penale.
Il fenomeno appare ormai
inarrestabile, al punto che
il Ministro della Giustizia,
lo scorso dicembre, per
scongiurare la totale paralisi
dei tribunali e delle
procure e in attesa di una
riforma organica della magistratura
onoraria, ha dovuto
emanare un decreto
legge per prorogare di un
anno il mandato dei got e
dei vpo in scadenza alla
fine del 2003.
Ora la riforma auspicata
dal Ministro Castelli sembra
prendere le mosse attraverso
un progetto di
legge bipartisan, redatto
sulla base di un testo proposto
dalla Federazione
Magistrati Onorari di Tribunale
(Feder.M.O.T.) e
sottoscritto da ben sei Deputati
Capi Gruppo della
Commissione Giustizia
presso la Camera dei Deputati
e precisamente dagli
Onorevoli Vitali (FI),
primo firmatario, Buemi
(SDI), Cola (AN), Fanfani
(Margherita), Lussana
(Lega Nord), Mazzoni
(UdC).
Il p.d.l. prevede la creazione
stabile di un ruolo
dei magistrati di complemento,
articolato in due
ben distinte figure: il giudice
di complemento e il
sostituto procuratore di
complemento.
Il magistrato di complemento
non potrà raggiungere
il grado di magistrato
di appello o di cassazione
e amministrerà la
giustizia soltanto nelle
materie di competenza
del tribunale o del giudice
di pace; lo status giuridico
sarà modellato sulla
falsa riga di quello previsto
per i magistrati del
ruolo ordinario (cosiddetti
«togati»), con la previsione
dell’inquadramento a
tempo indeterminato e di
un trattamento economico
ridotto rispetto a quello
dei colleghi togati.
L’abolizione del magistrato
onorario temporaneo va
salutata con favore. La
temporaneità dei magistrati
onorari, infatti, ha determinato
sino ad oggi una
pericolosa discriminazione
tra questi e i loro colleghi
togati, relegando i primi
in una condizione di precarietà
lavorativa e di incertezza
che ne pregiudica
gravemente l’autonomia e
l’indipendenza, in spregio
ai principi costituzionali
che garantiscono al cittadino
di essere giudicato da
un magistrato soggetto
soltanto alla legge e distinguibile
dai propri colleghi
soltanto per la diversità
delle funzioni svolte.
E come se ciò non bastasse,
oggi l’irragionevole
meccanismo della temporaneità
finisce per estromettere
il magistrato onorario
dalle funzioni giudiziarie
proprio nel momento
in cui ha maturato un’esperienza
professionale
che ne giustificherebbe,
previo adeguata verifica di
professionalità, il definitivo
inquadramento a tempo
indeterminato.
Il progetto di legge, proprio
al fine di non disperdere
la professionalità acquisita
sul campo dagli
onorari, prevede che, in
una prima fase transitoria,
i magistrati di complemento
vengano reclutati
esclusivamente nelle fila
dei magistrati onorari: in
particolare, i vpo per l’incarico
di sostituto procuratore
di complemento, e i
giudici onorari per l’incarico
di giudice di complemento.
Inoltre, in fase di prima
applicazione, la legge prevede
anche che i magistrati
onorari che non vogliono
optare per il ruolo di
complemento, potranno
continuare a fare i magistrati
onorari, in deroga ai
limiti temporali previsti
dall’attuale normativa e
per non più di dieci anni;
tale disposizione giungerà
gradita soprattutto ai magistrati
onorari con maggiore
anzianità anagrafica i quali,
accedendo al ruolo di
complemento, dovrebbero
assoggettarsi ad un rapporto
di pubblico impiego incompatibile
sia con lo
svolgimento della professione
forense che con il
godimento di un pregresso
trattamento pensionistico.
Il maggiore pregio politico
della proposta Vitali, sembra
quello di non toccare
le prerogative specifiche
della magistratura ordinaria,
tradizionalmente ostile
all’ampliamento dell’organico
togato ma, al contempo,
impossibilitata ad amministrare
la giustizia con
la sola forza degli attuali
8.800 magistrati ordinari;
non a caso il p.d.l. ha trovato
la parziale condivisione
di forze dell’opposizione
tradizionalmente vicine
all’Associazione Nazionale
Magistrati.
Inoltre il ruolo di complemento
accoglierebbe anche
le istanze di quella parte
dell’avvocatura tradizionalmente
favorevole alla
sostituzione dei magistrati
onorari con magistrati professionali
in grado di garantire
al cittadino, e al
suo difensore, la qualità e
l’imparzialità richieste a
chi amministra la giustizia.
di Paolo Valerio
Avvocato del Foro di Roma