Il Tribunale Civile di
Locri ha ritenuto grave
motivo di sospensione
di un’espropriazione forzata
immobiliare la previsione
in un contratto di
mutuo della clausola secondo
cui gli interessi di
mora avrebbero dovuto
essere, trimestralmente,
capitalizzati con la somma
mutuata e sulla quale si
sarebbero dovuti produrre,
nel trimestre successivo,
gli ulteriori interessi (moratori)
per il ritardato pagamento
delle rate di ammortamento
scadute