Tra riforme e controriforme
Date: Thursday, December 30 @ 15:33:41 CET
Topic: Articolo


La valutazione economica del danno alla persona è attualmente materia di ampia discussione tra i diversi operatori del diritto.



La valutazione economica del danno alla persona è attualmente materia di ampia discussione tra i diversi operatori del diritto.
La legge 57/2001, che ha per la prima volta regolato normativamente la materia, attraverso la presa d’atto normativa del danno biologico e la contestuale creazione della tabella risarcitoria per le invalidità permanenti sino al 9%, non ha certo risolto la diatriba, mentre la successiva legge 273/2002 l’ha addirittura esacerbata.
La legge 57/2001 venne partorita in fretta e furia su evidenti ed impellenti pressioni della lobby assicurativa.
L’intento riduzionista, da vera e propria controriforma, della legge 57/2001 venne peraltro reso vano dall’inserimento inaspettato di una norma che, attribuendo al Magistrato la facoltà logico - discrezionale di adeguare l’entità del risarcimento alle reali condizioni soggettive del danneggiato, consentiva alla giurisprudenza più sensibile di continuare a valutare il danno secondo i criteri costituzionali sanciti dalla famosa sentenza della Suprema Corte 184 del 1986.
Il farraginoso e tendenzioso testo legislativo non riuscì a dare un’esaustiva e valida interpretazione del concetto di danno alla salute che venne confinato al mero e non esaustivo concetto di danno biologico.
Invero, l’avvocatura romana subito dopo l’emanazione della legge 57/2001, per mezzo della Commissione sulla Responsabilità Civile del Consiglio dell’Ordine e dell’Associazione Giovanile Forense, provvide a redigere e divulgare la prima stesura della tabella indicativa del risarcimento delle lesioni all’integrità psico-fisica.
Il risultato fu davvero sorprendente: l’opera venne molto apprezzata dai Colleghi e da alcune riviste giuridiche ma solo sporadicamente qualche Magistrato ebbe il coraggio di applicarla. Sappiamo tutti che la vicenda si complicò con il varo, caotico e contrastatissimo (almeno dall’avvocatura romana) della legge “mischiatutto” 273/2002; quest’opera insigne debellò il 4° comma della legge 57/01 riducendo ad un mero esercizio matematico (20%), peraltro facoltativo, delle facoltà discrezionali del Giudice, la possibilità di personalizzazione del danno biologico.
Alcune forze, anche all’interno della stessa maggioranza di governo, che tanto inopinatamente (ma forse non troppo a dire il vero) avevano dato una risposta trasversale alle istanze che avevano permeato sia il decaduto decreto 70/2000, sia la legge 57/2001, provvidero ad elaborare il DDL 2235 Senato avvalendosi proprio della collaborazione della Commissione Responsabilità Civile del Consiglio dell’Ordine di Roma che si adoperò nella stesura del testo.
Il DDL 2235 ha però il merito di aver previsto alcuni capisaldi che succintamente si possono riassumere nei criteri di liquidazione del danno biologico, del danno morale e degli altri danni non patrimoniali, dunque realizzando una sostanziale apertura a tutti i tipi di danni non patrimoniali.
Inoltre sono stati allegate due tabelle: quella risarcitoria del danno biologico (allegato A), e la tabella minima del risarcimento liquidabile per il danno morale da morte (allegato C).

Di Settimio
Avvocato del Foro di Roma







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