La valutazione economica
del danno
alla persona è attualmente
materia di ampia
discussione tra i diversi
operatori del diritto.
La valutazione economica
del danno
alla persona è attualmente
materia di ampia
discussione tra i diversi
operatori del diritto.
La legge 57/2001, che ha per la prima volta regolato
normativamente la materia,
attraverso la presa
d’atto normativa del danno
biologico e la contestuale
creazione della tabella
risarcitoria per le invalidità
permanenti sino
al 9%, non ha certo risolto
la diatriba, mentre la
successiva legge
273/2002 l’ha addirittura
esacerbata.
La legge 57/2001 venne
partorita in fretta e furia
su evidenti ed impellenti
pressioni della lobby assicurativa.
L’intento riduzionista, da
vera e propria controriforma,
della legge 57/2001
venne peraltro reso vano dall’inserimento inaspettato
di una norma che, attribuendo
al Magistrato la
facoltà logico - discrezionale
di adeguare l’entità
del risarcimento alle reali
condizioni soggettive del danneggiato, consentiva
alla giurisprudenza più
sensibile di continuare a
valutare il danno secondo
i criteri costituzionali sanciti
dalla famosa sentenza
della Suprema Corte 184
del 1986.
Il farraginoso e tendenzioso
testo legislativo non
riuscì a dare un’esaustiva
e valida interpretazione
del concetto di danno alla
salute che venne confinato
al mero e non esaustivo
concetto di danno biologico.
Invero, l’avvocatura romana
subito dopo l’emanazione
della legge
57/2001, per mezzo della
Commissione sulla Responsabilità Civile del
Consiglio dell’Ordine e
dell’Associazione Giovanile
Forense, provvide a
redigere e divulgare la prima
stesura della tabella
indicativa del risarcimento
delle lesioni all’integrità
psico-fisica.
Il risultato fu davvero sorprendente:
l’opera venne
molto apprezzata dai Colleghi
e da alcune riviste
giuridiche ma solo sporadicamente
qualche Magistrato
ebbe il coraggio di applicarla.
Sappiamo tutti che la vicenda
si complicò con il
varo, caotico e contrastatissimo
(almeno dall’avvocatura
romana) della
legge “mischiatutto”
273/2002; quest’opera insigne
debellò il 4° comma della legge 57/01 riducendo
ad un mero esercizio
matematico (20%), peraltro
facoltativo, delle facoltà
discrezionali del Giudice,
la possibilità di personalizzazione
del danno
biologico.
Alcune forze, anche all’interno
della stessa maggioranza
di governo, che tanto
inopinatamente (ma forse
non troppo a dire il vero)
avevano dato una risposta
trasversale alle istanze che
avevano permeato sia il
decaduto decreto 70/2000,
sia la legge 57/2001, provvidero
ad elaborare il DDL
2235 Senato avvalendosi
proprio della collaborazione
della Commissione Responsabilità
Civile del
Consiglio dell’Ordine di
Roma che si adoperò nella
stesura del testo.
Il DDL 2235 ha però il
merito di aver previsto alcuni
capisaldi che succintamente
si possono riassumere
nei criteri di liquidazione
del danno biologico,
del danno morale e degli
altri danni non patrimoniali,
dunque realizzando una
sostanziale apertura a tutti
i tipi di danni non patrimoniali.
Inoltre sono stati allegate
due tabelle: quella risarcitoria
del danno biologico
(allegato A), e la tabella
minima del risarcimento liquidabile
per il danno morale
da morte (allegato C).
Di Settimio
Avvocato del Foro di Roma