Chiedo preliminarmente
venia per la
presente, che costituisce
un certo tipo di deroga
al costume da me costantemente
adottato, di
ascoltare e, se possibile, di non replicare, poiché le argomentazioni
devono essere
finalizzate all’affermazione
di una tesi solo se
indispensabili alla confutazione
di altre, ovviamente
in senso filosofico, non
certo dialettico. Non per
“saccenza” potrei citare il
trattato Ciceroniano “Discussioni
Tuscolane”, ma
non lo cito…
Chiedo preliminarmente
venia per la
presente, che costituisce
un certo tipo di deroga
al costume da me costantemente
adottato, di
ascoltare e, se possibile, di non replicare, poiché le argomentazioni
devono essere
finalizzate all’affermazione
di una tesi solo se
indispensabili alla confutazione
di altre, ovviamente
in senso filosofico, non
certo dialettico. Non per
“saccenza” potrei citare il
trattato Ciceroniano “Discussioni
Tuscolane”, ma
non lo cito…
L’articolo al quale mi riferisco
(“più fascicoli, più
indennità”) è inserito in un
recente numero del Suo
mensile, a me regolarmente
inviato, da me attentamente
letto, e profondamente
apprezzato, come
merita.
Mi ha stupito, ed amareggiato,
anche, l’intera impostazione
della nota, la
cui autrice mostra adozione
di terminologia apodittica apodittica
e, direi, di scarsa conoscenza
di quegli itinera
che intende porre a conoscenza
pubblica (e cioè di
chi legge).
La redigente ignora, per
incidens, che la costituzione Ella fa riferimento con
l’infelice quanto falsa affermazione,
secondo cui “è
emersa fra Giudici di Pace
penali la prassi (?!) di
creare tanti fascicoli quante
sono le richieste di archiviazione”
(a carico di
ignoti) – non costituisce
competenza del Magistrato
in funzione di GIP, ma è
conseguente, e funzione
della Cancelleria, a specifiche
richieste provenienti
dalla Procura competente.
Ignora, inoltre, che l’inserimento
delle richieste di
archiviazione di quel tipo
di procedimento, in elenchi
e non in atti frammentari,
non appartiene certo alla
competenza del Giudice di
Pace, ma all’Autorità petitoria,
alla cui istanza il
predetto può opporsi semplicemente disattendendo
l’istanza. Ignora, anche,
che la divulgazione della
Circolare interpretativa
25/09/02 ha quale presupposto
l’opportunità di costituire
coacervo dei fascicoli
contenenti richieste di
archiviazione dei procedimenti
c/ ignoti in elenco
unico, e finalità di sollecitare
le Procure alla predisposizione
degli elenchi
stessi, disattendendo la
consuetudine della trasmissione
unilaterale di ogni singolo procedimento
al Giudice di Pace, obbligato
al relativo adempimento.
Il che appare giustissimo,
alla luce del disposto
di cui all’articolo
415 del codice di procedura
penale.
Ma attribuire al Giudice
predetto la “prassi” di fascicolazione,
non è semplicemente falso, è propedeutico
a quella scarsa conoscenza
della procedura
specifica, che rende le argomentazioni
svolte viziate,
particolarmente se utilizzate,
come nel caso di
specie, per la configurazione
di opinioni pubbliche.
Attribuire, poi, al Giudice
di Pace finalità di locupletazione,
o responsabilità di
“appesantire gli scaffali
della Cancelleria e, cosa
più grave, le spese a carico
dello Stato” (?!) non ha
soltanto natura di illazione,
ha natura diffamatoria …
Rifuggo dall’impulso di
specificare l’entità delle
competenze inerenti ad un
decreto di archiviazione,
così come dal sottolineare
l’impegno che la disamina
di una istanza proveniente
della Procura, comporta.
Ma non posso esimermi
dal deprecare la sommarietà
(uso un eufemismo)
delle informazioni concesse
con l’artico de quo –
peraltro redatto da un Collega
(?!) -, la incongruenza
ed inaccettabilità della
apodittiche conclusioni, il
mancato rispetto della
deontologia professionale
anche sotto l’aspetto “giornalistico”,
che ci fu inculcato
ab origine.
Caro Direttore, mi scusi:
Lei l’articolo lo ha letto?
Di Mario Barca
Avvocato del Foro di Roma, Giudice di Pace di Civitavecchia