L’Alto Commissario
per la prevenzione
e il contrasto
della corruzione e delle
altre forme di illecito
nella pubblica amministrazione
è posto da un punto
di vista funzionale, ai sensi
dell’articolo 1 della legge
3 del 2003, alle dirette
dipendenze del Presidente
del Consiglio.
L’Alto Commissario
per la prevenzione
e il contrasto
della corruzione e delle
altre forme di illecito
nella pubblica amministrazione
è posto da un punto
di vista funzionale, ai sensi
dell’articolo 1 della legge
3 del 2003, alle dirette
dipendenze del Presidente
del Consiglio.
L’Alto Commissario è
chiamato a svolgere il
proprio compito nel pieno
rispetto dei principi informatori
della pubblica amministrazione
ed entro tale
quadro normativo deve
esercitare il potere di accedere
alla documentazione
amministrativa, salvo i
casi di legittima opposizione
del segreto, ed alle
banche dati delle pubbliche
amministrazioni. Inoltre,
il predetto Commissario
potrà svolgere ispezioni,
verifiche e indagini di
propria iniziativa o su richiesta
dei vari enti, anche
attraverso l’impiego degli
uffici e degli organi ispettivi
delle amministrazioni
pubbliche. A questi «poteri
» si affianca, sempre
presente, l’obbligo di fare
rapporto all’autorità giudiziaria
ed alla Corte dei
conti nei casi previsti dalla
legge.
Il ruolo svolto da questa
nuova figura di «custode e
vigilante» dell’integrità
della pubblica amministrazione
è estremamente delicato
in quanto diretto ad
operare in un terreno irto
di complicazioni politiche
e burocratiche in cui il
confine tra la semplice irregolarità
e l’illecito potrebbe
dipendere dal giudizio
soggettivo di chi osserva
tali realtà.
L’istituzione di questa
nuova figura di «Garante»
contro gli illeciti nella
pubblica amministrazione
rientra nel più ampio quadro
dell’impegno complessivo
delle Istituzioni
nella lotta alla corruzione
ed entro cui è inquadrabile,
ad esempio, anche la
recente sottoscrizione in
Messico (9/12/2003) della
Convenzione delle Nazioni
Unite contro la corruzione
da parte del Ministro
della Giustizia Castelli.
La strategia di fondo appare
quella di costruire
un’infrastruttura, di cui
l’Alto Commissario è un
tassello di estrema rilevanza
strategica, capace di
realizzare una «zona-cuscinetto
» idonea a limitare
l’intervento della magistratura
ai casi di effettiva
illiceità penale attraverso
la risoluzione interna di
tutti quei casi che rientrano
in un ambito di esclusivo
rilievo amministrativo
e contabile.
In questa prospettiva,
quindi, l’opera dell’Alto
Commissario non potrà
sostituirsi a quella della
magistratura ma, piuttosto,
dovrà essere diretta a controllare
e pungolare l’attività
delle amministrazioni
cercando di intervenire
prima che l’irregolarità
degeneri in una patologia
penalmente sanzionata.
Il 7 novembre 2003 il
Consiglio dei Ministri ha
approvato lo schema di
Regolamento sulla composizione
e le funzioni
dell'Alto Commissario;
tuttavia, l’effettiva valenza
di questa nuova «entità
» pubblica probabilmente
dipenderà non tanto
da un tessuto di norme regolatrici
quanto dall’onestà
morale e professionale
delle persone che saranno
chiamate a rivestire tale
carica e da quanto queste
ultime riusciranno ad essere
indipendenti da una
struttura amministrativa e
gerarchica di cui sono esse
stesse parte integrante.
Di Leo Stilo