Il Senato ha recentemente
approvato il Disegno
di Legge di iniziativa
governativa 2466
che prevede nuove disposizioni
in materia di visto
sulla corrispondenza dei
detenuti.
Il Senato ha recentemente
approvato il Disegno
di Legge di iniziativa
governativa 2466
che prevede nuove disposizioni
in materia di visto
sulla corrispondenza dei
detenuti.
Il DL deve passare ora alla
Camera per l’ultima
approvazione.
Si prevede l’inserimento
nella legge 354 del 26 luglio
1975 di un articolo
18-ter, il cuore della legge,
secondo il quale per
esigenze attinenti le indagini
o investigative o di
prevenzione dei reati, ovvero
per ragioni di sicurezza
o di ordine dell’istituto,
possono essere disposti,
nei confronti dei
singoli detenuti o internati,
per un periodo non superiore
a sei mesi (prorogabile
per periodi non superiori
a tre) una serie di
provvedimenti: le limitazioni
nella corrispondenza
epistolare e telegrafica e
nella ricezione della
stampa; la sottoposizione
della corrispondenza
a visto
di controllo; il
controllo del contenuto
delle buste
che racchiudono
la corrispondenza,
senza lettura
della medesima
(in questo caso l’apertura
delle buste che
racchiudono la corrispondenza
avviene alla presenza
del detenuto o dell’internato).
Questo disposizioni non si
applicano qualora la corrispondenza
epistolare o telegrafica
sia indirizzata ai
soggetti indicati nel comma
5 dell’articolo 103 del
codice di procedura penale
(difensori, consulenti
tecnici e loro ausiliari),
all’autorità giudiziaria, alle
autorità indicate nell’articolo
35 della presente
legge, ai membri del
Parlamento, alle Rappresentanze
diplomatiche o
consolari dello Stato di
cui gli interessati sono
cittadini ed agli organismi
internazionali amministrativi
o giudiziari preposti
alla tutela dei diritti dell’uomo
di cui l’Italia fa
parte.
I provvedimenti vengono
adottati dal magistrato di
sorveglianza con decreto
motivato, su richiesta del
pubblico ministero o su
proposta del direttore dell’istituto,
nei confronti dei
condannati, degli internati
e degli imputati dopo la
pronuncia della sentenza
di primo grado. Invece,
nei confronti degli imputati,
fino alla pronuncia
della sentenza di primo
grado, i provvedimenti
vengono adottati dal giudice
indicato nell’articolo
279 del codice di procedura
penale; se procede
un giudice collegiale, il
provvedimento è adottato
dal presidente del tribunale
o della corte di assise.
L’autorità giudiziaria, nel
disporre la sottoposizione
della corrispondenza a visto
di controllo, se non ritiene
di provvedere direttamente,
può delegare il
controllo al direttore o ad
un appartenente all’amministrazione
penitenziaria
designato dallo stesso direttore.
Qualora, in seguito al visto
di controllo, l’autorità
giudiziaria ritenga che la
corrispondenza o la stampa
non debba essere consegnata
o inoltrata al destinatario,
dispone che la
stessa sia trattenuta e il
detenuto e l’internato vengono
immediatamente
informati.
Contro i provvedimenti
previsti può essere proposto
reclamo al tribunale di
sorveglianza, se il provvedimento
è emesso dal magistrato
di sorveglianza,
ovvero, negli altri casi, al
tribunale nel cui circondario
ha sede il giudice che
ha emesso il provvedimento.
Del collegio non
può fare parte il giudice
che ha emesso il provvedimento.
Le disposizioni del nuovo
articolo 18-ter si applicano
anche ai provvedimenti
in corso di esecuzione alla
data di entrata in vigore
della medesima legge.