Verso una disciplina
della convivenza familiare
che eliminerà le discriminazioni
e gli svantaggi
subiti attualmente dalle
coppie di fatto, e offrirà
nuove certezze ai minori.
Quasi trenta anni fa il
referendum sul divorzio
segnò una
svolta storica. Oggi l’iniziativa
di Alessandra Mussolini
e Livia Turco sulla
convivenza familiare potrebbe
avere lo stesso memorabile
impatto. Infatti, la
proposta firmata dalle due
politiche prevede una disciplina
della convivenza familiare
che eliminerà le discriminazioni
e gli svantaggi
subiti attualmente dalle
coppie di fatto, e offrirà
nuove certezze ai minori.
Dietro il lavoro di Alessandra
Mussolini e Livia Turco
c’è la consulenza dell’avvocato
romano Giorgio
Vaccaro, redattore di In-
Giustizia e presidente del
Circolo Psicogiuridico.
D) Avvocato, c’è qualcosa
che ha consentito, proprio
in questa fase storica
e politica, il raggiungimento
di obiettivi ambiti
da lungo tempo da gran
parte dell’opinione pubblica,
per di più con l’accordo
tra due esponenti
di schieramenti spesso
duramente contrapposti?
R) Credo che sia un dato
molto semplice: l'intelligenza
e la capacità delle
onorevoli Alessandra Mussolini
e Livia Turco di recepire
i desiderata del popolo.
Infatti, posso riferirmi
ad una frase dell'onorevole
Mussolini che ha detto:
«E' la prima volta che
un Progetto di Legge, in
qualche modo, viene portato
al cospetto del Parlamento
senza il filtro dei
partiti».
In effetti, ciò che ha permesso
la firma congiunta,
davanti alle telecamere, è
la volontà di dar riscontro
a quella che è stata la volontà
dei telespettatori che,
interessati al fenomeno sociale
prospettato da una
nota trasmissione, hanno
proposto tramite posta
elettronica delle istanze,
delle necessità di chiarimenti,
delle idee, per far
uscire, in qualche modo, la
convivenza di fatto da
quella specie di campo
neutro senza diritti e senza
riconoscimenti, e darle dignità.
In altre parole, permettere
ai desiderata dei
cittadini di assumere una
veste rispetto alla quale il
Parlamento possa poi dare
un contenuto sistematico
sotto forma di legge, con
le maggioranze costituzionali.
In Italia, la volontà del popolo,
dopo la Costituzione,
ha avuto concretezza in
termini diretti nei momenti
referendari, ma normalmente
viene filtrata dai
partiti, nei quali molte volte
non può trovare quella
diretta capacità di accesso.
La fortunata congiunzione
di una trasmissione contenitore
e d'intrattenimento e
l’esistenza di una intelligenza
politica, da parte di
Livia Turco per un campo
e Alessandra Mussolini per
l’altro, hanno dimostrato
che su un problema pratico
e umano, non esiste «attività
di partito», ma la libera
coscienza e la determinazione
delle persone.
L'intelligenza crea gelosie
e reazioni di attacco. Contro
questo progetto di legge,
che pochi ancora hanno
letto, l’attacco è stato sordo
e cieco perché non diretto
veramente contro di
esso, ma contro il «personalismo
» concretizzatosi
nell'aver superato quella
specie di norma e consuetudine
che è il filtro dei
partiti per tutte le attività
politiche. Questo è dunque
il dato sostanziale. Nella
nostra Costituzione, come
ho detto in occasione della
presentazione del Progetto
di Legge nella sala stampa
della Camera dei Deputati,
l'articolo 50 prevede le petizioni,
cioè le istanze che
il popolo rivolge «direttamente
» al Parlamento. Per
molti costituzionalisti la
petizione è una forma desueta
di attività in uno Stato
democratico. Oggi la
tecnologia consente al popolo
di fare, attraverso
messaggi elettronici, domande
che possono finire
in un «cartellone-sito» nel
quale vengono tutte sottoscritte
e tutte firmate.
Quindi, i messaggi elettronici
che hanno raggiunto
quello indicato, com’è noto,
dal conduttore televisivo
Maurizio Costanzo,
hanno semplicemente dato
una forma del nostro tempo
a quello che la petizione
popolare era nella mente
del costituente.
D) In che modo si prevede
di dare «dignità ordinamentale
» ad un vincolo
che, proprio per volontà
delle parti, si vuole sottrarre
alla formalizzazione
e a vincoli giuridici
troppo stretti?
R) Questa domanda mi
permette di inserire l'aspetto
più importante contenuto
nel progetto di legge, e
mi permette di poter sottolineare
il piano che ha permesso
alle due politiche di
incontrarsi su un campo
neutro e che ha la dignità
del diritto. Con questa Proposta
di Legge non si è inteso,
così come viene inteso
nelle altre proposte formulate
da altri onorevoli e
da altri consulenti giuridici,
riconoscere dignità ad
un patto scritto. Chi convive
di fatto, ogni giorno
conferma la propria relazione
con un individuo
adulto, con il quale condivide
la scelta di convivere
sotto lo stesso tetto. Quindi,
andare a chiedere alle
coppie di fatto di firmare i
patti civili come hanno fatto
in Francia, di sottoscrivere
degli accordi collegati
alla loro regolamentazione
economica, di fare qualche
cosa dalla quale la volontà
dell'individuo si discosta,
perché vuole semplicemente
ogni giorno condividere
la vita, è un metodo
che invece che recepire la
volontà popolare, la rigetta,
e obbliga una scelta,
che è quella di ogni giorno,
a diventare una scelta
formalizzata. L'innovazione,
la tipicità e la profonda
peculiarità di questa Proposta
di Legge, immaginata
secondo lo spirito costituzionale,
sta nel «riconoscimento
della dignità della
convivenza familiare»,
intesa come scelta di vita
tra due adulti che abbiano
a che vivere stabilmente
sotto lo stesso tetto, perché
è ambito nel quale la personalità
dell'individuo si
va a formare, migliorare e
sostenere. Nell'ambito della
convivenza familiare
quel sostegno ha una base
affettiva. Di conseguenza
non abbiamo immaginato
dei pacta come quelli della
legislazione francese; non
abbiamo immaginato una
brutta copia di un matrimonio,
ma abbiamo lasciato
perfettamente inalterata
la definizione giuridica
della famiglia. La famiglia
è un patto pubblico. Lo
Stato-ordinamento, con la
ripetizione di formule sacramentali
acquisisce due
soggetti adulti come sposi,
coniugi, assuntori di diritti
obblighi, per il negozio
giuridico che loro hanno
stipulato nel rispetto delle
leggi dello Stato. La convivenza
familiare è cosa diversa:
è la scelta di ogni
giorno, che si conferma
ogni giorno, di due individui
adulti che decidono di
convivere stabilmente sotto
lo stesso tetto e che pongono,
al posto di un patto
sottoscritto, la loro affettività
quotidiana. Questo è
l'articolo 1 della legge.
D) Quali sono gli aspetti
salienti della Proposta di
Legge, soprattutto in tema
di superamento delle
discriminazioni e di diritti
dei figli?
R) Abbiamo regolamentato
il superamento delle discriminazioni
ancora esistenti
rispetto alla categoria dei
figli nati fuori dal matrimonio,
quindi anche tutte
quelle discrasie, quelle
non-evoluzioni rispetto al
dettato costituzionale della
norma codicistica, precedente.
Da un punto di vista generale,
il Progetto di Legge si
concretizza, in una forma
molto pacata, laica, nel riconoscere
dignità all'affettività
umana, a prescindere
dalle discriminazioni di
sesso, razza, religione. Gli
adulti nel loro privato, devono
avere la dignità di
potersi legare affettivamente
con chiunque. La
specifica previsione di norme
relative ai figli, è «indissolubilmente
» legata alla
figura genitoriale, di
conseguenza la convivenza
familiare è convivenza che
lo Stato riconosce a prescindere
dalle sue esplicazioni
in ambito di diversità
sessuale. Il riconoscimento
della convivenza nell’ambito
di uno Stato laico, è
momento in cui l’individuo,
a prescindere dalle
sue qualificazioni di sesso,
razza, religione, può legarsi
ad un altro individuo.
Nell’ambito della previsione
normativa per i figli, in
quanto minori e comunque
soggetti che hanno diritto
di formarsi liberamente e
naturalmente, questi, sono
collegati costantemente alla
figura genitoriale. Si impediscono
quindi commistioni
di campo pericolosissime,
non in ambito morale,
ma in ambito di sviluppo
psicologico, ovvero
nell’ambito delle garanzie
e dei diritti dei figli, dei
minori, che hanno il diritto
crescere e svilupparsi con
le due diverse figure genitoriali
di riferimento, necessarie,
come si è detto,
anche sotto il profilo psicologico;
perché l’identificazione
sessuale è un diritto
del minore, che non può
essere messo in discussione,
perché il diritto del minore
sopravanza il diritto
dell’adulto di scegliersi liberamente
il proprio partner.
Di conseguenza tutto quello
che è il comparto relativo
ai figli è legato alla figura
della genitorialità,
mentre tutto quello che è
legato al comparto della
convivenza familiare è legato
alla convivenza tra
adulti.
Da un punto di vista pratico,
le novità sono moltissime.
Per esempio, si superano
taluni aspetti come la
diversità delle curie, il Tribunale
dei Minorenni per
quanto riguarda l'affidamento
e le modalità di visita
di frequentazione e il
Tribunale ordinario per
quanto riguarda le modalità
dell'assegno; si prevedono
nell'ambito delle modalità
dell'assegno «forme
di garanzia» non previste
per la forma di emolumento
per la famiglia naturale,
nonché un'ulteriore importo
che si chiama «assegno
per il mantenimento del tenore
di vita», tenore che
oggi viene riconosciuto al
figlio nato nel matrimonio
ma non, fino ad ora, al figlio
nato nella famiglia di
fatto. Il soggetto principale
delle misure per il superamento
delle discriminazioni
è il minore, che è il soggetto
debole rispetto al
quale lo Stato deve occuparsi.
D) Si deve temere un indebolimento
dell’istituto
del matrimonio?
R) No. Al contrario, si
rafforza il matrimonio lasciando
al negozio-giuridico
del matrimonio, in
quanto patto assunto formalmente,
la valenza di
unico patto riconosciuto
dall’ordinamento. Si riconosce,
con la previsione
della legge sul «Riconoscimento
della convivenza familiare
», il superamento di
alcune discriminazioni, non
giustificate da niente, rispetto
ai figli e all’affettività
tra adulti. La famiglia
nata dal matrimonio è salva,
sana e intonsa. Nulla va
a toccare la sua regolamentazione
giuridica. Con la
legge che riconosce le convivenze
familiari si va a
dare dignità alle scelte affettive
degli adulti e a superare
tutte le discriminazioni
ancora esistenti in
danno della loro esplicazione,
ed in danno dei minori,
figli di coppie conviventi.
Di Andrea Trunzo