Convivenza: una riforma storica
Date: Tuesday, February 08 @ 16:26:41 CET
Topic: 2003


Verso una disciplina della convivenza familiare che eliminerà le discriminazioni e gli svantaggi subiti attualmente dalle coppie di fatto, e offrirà nuove certezze ai minori.



Quasi trenta anni fa il referendum sul divorzio segnò una svolta storica. Oggi l’iniziativa di Alessandra Mussolini e Livia Turco sulla convivenza familiare potrebbe avere lo stesso memorabile impatto. Infatti, la proposta firmata dalle due politiche prevede una disciplina della convivenza familiare che eliminerà le discriminazioni e gli svantaggi subiti attualmente dalle coppie di fatto, e offrirà nuove certezze ai minori.
Dietro il lavoro di Alessandra Mussolini e Livia Turco c’è la consulenza dell’avvocato romano Giorgio Vaccaro, redattore di In- Giustizia e presidente del Circolo Psicogiuridico.
D) Avvocato, c’è qualcosa che ha consentito, proprio in questa fase storica e politica, il raggiungimento di obiettivi ambiti da lungo tempo da gran parte dell’opinione pubblica, per di più con l’accordo tra due esponenti di schieramenti spesso duramente contrapposti?
R) Credo che sia un dato molto semplice: l'intelligenza e la capacità delle onorevoli Alessandra Mussolini e Livia Turco di recepire i desiderata del popolo.
Infatti, posso riferirmi ad una frase dell'onorevole Mussolini che ha detto: «E' la prima volta che un Progetto di Legge, in qualche modo, viene portato al cospetto del Parlamento senza il filtro dei partiti».
In effetti, ciò che ha permesso la firma congiunta, davanti alle telecamere, è la volontà di dar riscontro a quella che è stata la volontà dei telespettatori che, interessati al fenomeno sociale prospettato da una nota trasmissione, hanno proposto tramite posta elettronica delle istanze, delle necessità di chiarimenti, delle idee, per far uscire, in qualche modo, la convivenza di fatto da quella specie di campo neutro senza diritti e senza riconoscimenti, e darle dignità.
In altre parole, permettere ai desiderata dei cittadini di assumere una veste rispetto alla quale il Parlamento possa poi dare un contenuto sistematico sotto forma di legge, con le maggioranze costituzionali.
In Italia, la volontà del popolo, dopo la Costituzione, ha avuto concretezza in termini diretti nei momenti referendari, ma normalmente viene filtrata dai partiti, nei quali molte volte non può trovare quella diretta capacità di accesso.
La fortunata congiunzione di una trasmissione contenitore e d'intrattenimento e l’esistenza di una intelligenza politica, da parte di Livia Turco per un campo e Alessandra Mussolini per l’altro, hanno dimostrato che su un problema pratico e umano, non esiste «attività di partito», ma la libera coscienza e la determinazione delle persone.
L'intelligenza crea gelosie e reazioni di attacco. Contro questo progetto di legge, che pochi ancora hanno letto, l’attacco è stato sordo e cieco perché non diretto veramente contro di esso, ma contro il «personalismo » concretizzatosi nell'aver superato quella specie di norma e consuetudine che è il filtro dei partiti per tutte le attività politiche. Questo è dunque il dato sostanziale. Nella nostra Costituzione, come ho detto in occasione della presentazione del Progetto di Legge nella sala stampa della Camera dei Deputati, l'articolo 50 prevede le petizioni, cioè le istanze che il popolo rivolge «direttamente » al Parlamento. Per molti costituzionalisti la petizione è una forma desueta di attività in uno Stato democratico. Oggi la tecnologia consente al popolo di fare, attraverso messaggi elettronici, domande che possono finire in un «cartellone-sito» nel quale vengono tutte sottoscritte e tutte firmate.
Quindi, i messaggi elettronici che hanno raggiunto quello indicato, com’è noto, dal conduttore televisivo Maurizio Costanzo, hanno semplicemente dato una forma del nostro tempo a quello che la petizione popolare era nella mente del costituente.
D) In che modo si prevede di dare «dignità ordinamentale » ad un vincolo che, proprio per volontà delle parti, si vuole sottrarre alla formalizzazione e a vincoli giuridici troppo stretti?
R) Questa domanda mi permette di inserire l'aspetto più importante contenuto nel progetto di legge, e mi permette di poter sottolineare il piano che ha permesso alle due politiche di incontrarsi su un campo neutro e che ha la dignità del diritto. Con questa Proposta di Legge non si è inteso, così come viene inteso nelle altre proposte formulate da altri onorevoli e da altri consulenti giuridici, riconoscere dignità ad un patto scritto. Chi convive di fatto, ogni giorno conferma la propria relazione con un individuo adulto, con il quale condivide la scelta di convivere sotto lo stesso tetto. Quindi, andare a chiedere alle coppie di fatto di firmare i patti civili come hanno fatto in Francia, di sottoscrivere degli accordi collegati alla loro regolamentazione economica, di fare qualche cosa dalla quale la volontà dell'individuo si discosta, perché vuole semplicemente ogni giorno condividere la vita, è un metodo che invece che recepire la volontà popolare, la rigetta, e obbliga una scelta, che è quella di ogni giorno, a diventare una scelta formalizzata. L'innovazione, la tipicità e la profonda peculiarità di questa Proposta di Legge, immaginata secondo lo spirito costituzionale, sta nel «riconoscimento della dignità della convivenza familiare», intesa come scelta di vita tra due adulti che abbiano a che vivere stabilmente sotto lo stesso tetto, perché è ambito nel quale la personalità dell'individuo si va a formare, migliorare e sostenere. Nell'ambito della convivenza familiare quel sostegno ha una base affettiva. Di conseguenza non abbiamo immaginato dei pacta come quelli della legislazione francese; non abbiamo immaginato una brutta copia di un matrimonio, ma abbiamo lasciato perfettamente inalterata la definizione giuridica della famiglia. La famiglia è un patto pubblico. Lo Stato-ordinamento, con la ripetizione di formule sacramentali acquisisce due soggetti adulti come sposi, coniugi, assuntori di diritti obblighi, per il negozio giuridico che loro hanno stipulato nel rispetto delle leggi dello Stato. La convivenza familiare è cosa diversa: è la scelta di ogni giorno, che si conferma ogni giorno, di due individui adulti che decidono di convivere stabilmente sotto lo stesso tetto e che pongono, al posto di un patto sottoscritto, la loro affettività quotidiana. Questo è l'articolo 1 della legge.
D) Quali sono gli aspetti salienti della Proposta di Legge, soprattutto in tema di superamento delle discriminazioni e di diritti dei figli?
R) Abbiamo regolamentato il superamento delle discriminazioni ancora esistenti rispetto alla categoria dei figli nati fuori dal matrimonio, quindi anche tutte quelle discrasie, quelle non-evoluzioni rispetto al dettato costituzionale della norma codicistica, precedente.
Da un punto di vista generale, il Progetto di Legge si concretizza, in una forma molto pacata, laica, nel riconoscere dignità all'affettività umana, a prescindere dalle discriminazioni di sesso, razza, religione. Gli adulti nel loro privato, devono avere la dignità di potersi legare affettivamente con chiunque. La specifica previsione di norme relative ai figli, è «indissolubilmente » legata alla figura genitoriale, di conseguenza la convivenza familiare è convivenza che lo Stato riconosce a prescindere dalle sue esplicazioni in ambito di diversità sessuale. Il riconoscimento della convivenza nell’ambito di uno Stato laico, è momento in cui l’individuo, a prescindere dalle sue qualificazioni di sesso, razza, religione, può legarsi ad un altro individuo.
Nell’ambito della previsione normativa per i figli, in quanto minori e comunque soggetti che hanno diritto di formarsi liberamente e naturalmente, questi, sono collegati costantemente alla figura genitoriale. Si impediscono quindi commistioni di campo pericolosissime, non in ambito morale, ma in ambito di sviluppo psicologico, ovvero nell’ambito delle garanzie e dei diritti dei figli, dei minori, che hanno il diritto crescere e svilupparsi con le due diverse figure genitoriali di riferimento, necessarie, come si è detto, anche sotto il profilo psicologico; perché l’identificazione sessuale è un diritto del minore, che non può essere messo in discussione, perché il diritto del minore sopravanza il diritto dell’adulto di scegliersi liberamente il proprio partner.
Di conseguenza tutto quello che è il comparto relativo ai figli è legato alla figura della genitorialità, mentre tutto quello che è legato al comparto della convivenza familiare è legato alla convivenza tra adulti.
Da un punto di vista pratico, le novità sono moltissime.
Per esempio, si superano taluni aspetti come la diversità delle curie, il Tribunale dei Minorenni per quanto riguarda l'affidamento e le modalità di visita di frequentazione e il Tribunale ordinario per quanto riguarda le modalità dell'assegno; si prevedono nell'ambito delle modalità dell'assegno «forme di garanzia» non previste per la forma di emolumento per la famiglia naturale, nonché un'ulteriore importo che si chiama «assegno per il mantenimento del tenore di vita», tenore che oggi viene riconosciuto al figlio nato nel matrimonio ma non, fino ad ora, al figlio nato nella famiglia di fatto. Il soggetto principale delle misure per il superamento delle discriminazioni è il minore, che è il soggetto debole rispetto al quale lo Stato deve occuparsi.
D) Si deve temere un indebolimento dell’istituto del matrimonio?
R) No. Al contrario, si rafforza il matrimonio lasciando al negozio-giuridico del matrimonio, in quanto patto assunto formalmente, la valenza di unico patto riconosciuto dall’ordinamento. Si riconosce, con la previsione della legge sul «Riconoscimento della convivenza familiare », il superamento di alcune discriminazioni, non giustificate da niente, rispetto ai figli e all’affettività tra adulti. La famiglia nata dal matrimonio è salva, sana e intonsa. Nulla va a toccare la sua regolamentazione giuridica. Con la legge che riconosce le convivenze familiari si va a dare dignità alle scelte affettive degli adulti e a superare tutte le discriminazioni ancora esistenti in danno della loro esplicazione, ed in danno dei minori, figli di coppie conviventi.

Di Andrea Trunzo





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