Le novità delle riforma Biagi in materia di lavoro
In data 31 luglio 2003 il
Consiglio dei Ministri
ha approvato il testo definitivo
del Decreto legislativo
in attuazione dei principi
contenuti nella Legge
30 14 febbraio 2003, in materia
di occupazione e mercato
del lavoro, nota come
«riforma Biagi».
Il provvedimento, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale
del 9 ottobre, recependo gli
orientamenti comunitari in
materia, introduce nel nostro
ordinamento nuove figure
contrattuali finalizzate
all’ottenimento di una maggiore
flessibilità della prestazione
lavorativa.
In particolare la normativa
volge a modificare ed integrare
la disciplina dei contratti
di collaborazione
coordinata e continuativa
(Co. Co. Co.) che pur mantenendo
i caratteri peculiari
della prestazione autonoma
senza vincoli di subordinazione,
saranno possibili solamente
nel rispetto di precisi
requisiti.
Tra detti requisiti spicca la
previsione di un «progetto o
parte di questo» funzionale
ed essenziale sia per la costituzione
del rapporto di
collaborazione che per lo
svolgimento di questo.
Si sottolinea che, qualora
venga accertata giudizialmente
l’assenza della progettualità
nel rapporto così
instaurato, questo si trasformerà
in rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato.
La disciplina del «lavoro a
progetto» sostituirà quella
delle collaborazioni coordinate
e continuative, ma,
quelle in essere al momento
del vigore delle nuove disposizioni
resteranno valide
sino alla loro scadenza e
comunque non oltre un anno
dalla vigenza della normativa
in questione.
Rivoluzionario invece è
l’introduzione della nuova
disciplina sulla somministrazione
di personale: il
provvedimento, nel proseguire
la strada intrapresa
dalle norme sul lavoro interinale
verso la liberalizzazione
del mercato del lavoro,
contiene l’espressa abrogazione
del divieto di somministrazione
di manodopera
e quindi della legge
1369/60.
In base ai nuovi principi introdotti,
il datore di lavoro
potrà ricorrere alla somministrazione
di personale anche
a tempo indeterminato
rivolgendosi ai soggetti debitamente
autorizzati.
Al fine di tutelare il lavoratore
sarà vigente il principio
della garanzia della solidarietà
tra fornitore e utilizzatore
per tutte le obbligazioni
verso il lavoratore.
Resta fermo che, in caso di
violazione delle disposizioni
riguardanti la legittimità
di detti contratti, il lavoratore
potrà ricorrere al Giudice
del lavoro, con la procedura
di cui all’articolo
414 del codice di procedura
civile, la trasformazione del
rapporto così instaurato in
rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato,
con effetti dall’inizio del
rapporto.
Il contratto di somministrazione
(detto anche «job leasing
») pertanto, avrà una
duplice connotazione, dando
luogo ad un rapporto di
fatto tra il lavoratore e l’utilizzatore
alle cui dipendenze
si svolge la prestazione;
ad un rapporto di diritto tra
il lavoratore e l’agenzia di
somministrazione.
Non sono previsti limiti
temporali all’utilizzo della
somministrazione, ma il ricorso
a tale tipologia è ammesso
solo in presenza di
ragioni di carattere tecnico,
produttivo e organizzativo.
Altra novità introdotta dall’emanando
decreto è l’istituto
della certificazione dei
rapporti di lavoro.
Tale strumento, finalizzato
anche alla riduzione del
contenzioso giuslavoristico,
permetterà, per mezzo dell’assistenza
di Enti autorizzati
a tal fine, di dare una
maggiore stabilità al contratto
di lavoro.
La certificazione infatti, costituisce
una preventiva dichiarazione
di «conformità
alla legge» delle parti stipulanti
e che, nell’economia
processuale, avrà la valenza
di una presunzione.
Tale nuovo istituto sarà anche
utilizzabile in sede di
transazione e rinuncia.
Tra le novità spiccano quelle
riguardanti i contratti a
contenuto formativo, con la
soppressione dei contratti di
formazione e lavoro e l’introduzione
dei contratti di
«inserimento» e dei nuovi
contratti di apprendistato.
E’ stata prevista la possibilità,
per tutte una serie di
prestazioni occasionali (es.
giardinaggio – lavori domestici
– ripetizioni scolastiche),
di ricevere a titolo di
corrispettivo dei «bonus» di
valore limitato, che il prestatore
provvederà a cambiare
in denaro liquido
presso l’emittente; tale previsione
dovrebbe favorire
l’emersione del «lavoro nero
» e quindi l’evasione contributiva
e fiscale.
In conclusione di questa
parziale illustrazione del
provvedimento, entrato in
vigore il 24 ottobre, è opportuno
sottolineare che
molti degli istituti da questo
previsti non avranno immediata
vigenza, visti gli ampi
rimandi a successivi provvedimenti
ministeriali ed alla
contrattazione collettiva.
di Domenico Ruggeri